Attivismo civico & Terzo settore

Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue (GU n. 140 del 19/6/2007)

di Redazione

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 1 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [1], istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 [2]: “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, che all’art. 1, comma 2, lettera c), prevede per il raggiungimento delle finalità della medesima, che siano regolate le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale; Vista la succitata legge 21 ottobre 2005, n. 219, in particolare l’art. 7, comma 3 che demanda al Ministro della salute la fissazione delle indicazioni relative alle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991 [3] “Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue”; Vista lalegge 11 agosto 1991, n. 266 [4], legge quadro sul volontariato; Sentita la Consulta permanente per il sistema trasfusionale nella riunione del 24 gennaio 2007; Decreta: Articolo 1. 1. Rientrano fra le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro: a) si ispirano, nei rispettivi statuti, ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti; b) sono costituite da donatori e donatrici volontari o da persone che già lo siano state; c) improntano l’organizzazione e la struttura degli organi associativi al principio democratico. 2. A tal fine gli atti istitutivi e regolamentari delle Associazioni e delle Federazioni dei donatori volontari di sangue debbono essere improntati alla più ampia partecipazione dei loro aderenti ed a criteri democratici di gestione dell’ordinamento interno, con particolare riferimento alle modalità di elezione delle cariche sociali. Articolo 2. 1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale perseguono i seguenti scopi: a) promozione dell’informazione e della educazione al dono del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche e della educazione alla salute nella popolazione nel suo insieme, con interventi a livello nazionale, regionale e locale; b) promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale; c) offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione; d) adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue ed emocomponenti come stabilito nella legge 21 ottobre 2005, n. 219 e secondo le direttive e raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa. Articolo 3. 1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue possono concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo i piani sanitari delle rispettive regioni, mediante convenzioni da stipulare con le medesime in conformità allo schema tipo previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 219/2005. 2. La stipula delle convenzioni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica della conformità degli statuti delle associazioni e federazioni contraenti alle indicazioni del presente decreto. Articolo 4. 1. Le indicazioni sulle finalità statutarie di cui al presente decreto si applicano anche alle Associazioni e Federazioni di donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale. 2. Le associazioni e federazioni di donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, perseguono lo scopo della promozione dell’informazione e sensibilizzazione della popolazione, volta a favorire il dono del sangue da cordone ombelicale per fini terapeutici, in relazione al perseguimento delle necessità nazionali e internazionali. Articolo 5. 1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue e le associazioni e le federazioni delle donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenute ad adeguare, ove necessario, il proprio statuto alle indicazioni del presente decreto entro un anno dalla sua pubblicazione. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; da quella data cesserà l’efficacia del decreto ministeriale 7 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 giugno 1991, n. 148, citato in premessa. Roma, 18 aprile 2007 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 202.


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