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Attivismo civico & Terzo settore

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

di Redazione

Decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583 (in Gazz. Uff., 19 novembre 1996, n. 271), conv. in l. 17 gennaio 1997, n. 4 (in Gazz. Uff., 18 gennaio 1997, n. 14). — Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Art. 1. Emoderivati salvavita. 1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l’adeguamento alla media comunitaria dei prezzi degli emoderivati salvavita in vigore alla data del 15 novembre 1996 avviene a partire dal 1° dicembre 1996. Art. 2. Norme urgenti in materia di organizzazione sanitaria. 1. Coloro che, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l’incarico di direttore sanitario di ospedale, di presidio ospedaliero, di azienda ospedaliera, di azienda USL o di dirigente medico di presidio ospedaliero alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono conservare l’incarico medesimo fino al 31 dicembre 1997. 2. Omissis. Art. 3. Finanziamenti per l’attuazione dell’articolo 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base. 1. Al finanziamento dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico, sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale relativi al biennio 1996-1997, la cui sottoscrizione è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi. Sono corrispondentemente ridotti i programmi riferiti agli interventi di abbattimento, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi, limitatamente agli anni 1998 e successivi. A carico del medesimo Fondo sanitario nazionale di parte corrente, limitatamente all’anno 1996, è vincolata la somma di lire 40 miliardi per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. Art. 4. Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro. 1. Sono prorogati al 31 dicembre 1996 i contratti a tempo determinato relativi al personale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, assunto a norma dell’articolo 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1991. Art. 5. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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