Welfare & Lavoro

Invalicabili per i cacciatori i limiti delle aree protette

Ecco il caso settimanale del Difensore Civico

di Redazione

Difensore civico:  Giovanni Masciocchi Regione:  Abruzzo Settore:  Caccia Caso:  Tutela dei parchi naturali Esistono precisi limiti entro i quali è possibile l?esercizio dell?attività venatoria nei pressi di un?area protetta. Il mancato rispetto può essere denunciato alle autorità competenti. Come nel caso della settimana che dimostra come siano difficili i rapporti tra cacciatori e organi di gestione di aree protette. Il difensore civico della regione Abruzzo è intervenuto per far revocare dalla Provincia l’istituzione di un’Azienda faunistica la cui attività si svolgeva ai limiti di un Parco naturale, istituito da una regione confinante. La distanza dal parco era inferiore a 1.500 metri, quanto previsto dall’art.34, comma 2 della L.R. 30.5.1994, n.30 come quota minima di rispetto in presenza di parchi naturali regionali. La Provincia, facendo proprio un parere del servizio caccia della Regione, aveva autorizzato l?attività venatoria, interpretando la norma nel senso che la distanza minima valesse solo nei confronti dei parchi istituiti dalla regione Abruzzo e non da regioni confinanti. Il difensore civico ha promosso un incontro con rappresentanti regionali e provinciali del Servizio caccia: al termine è stata unanimamente condivisa la tesi per cui il limite di 1.500 metri va applicato a tutti i parchi regionali e nazionali, a prescindere dall’appartenenza territoriale. Infatti, l’art. 34 della legge regionale 30/94, oltre a richiamare l’esigenza che le aziende del settore venatorio debbano essere situate in territorio di “scarso rilievo faunistico”, esclude aree contigue a parchi nazionali, regionali e zone confinanti con i parchi stessi. La stessa relazione illustrativa del Regolamento di attuazione del ?95, spiega il difensore civico, conferma tale esigenza, motivandola con il fatto che distanze inferiori “determinerebbero corridoi territoriali utilizzabili venatoriamente ovvero contrasti sismici conseguenti ad imprevedibili e involontari sconfinamenti”. La Provincia ha emesso un provvedimento di autotutela contro il quale è stato proposto un ricorso in via giurisdizionale.


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