Welfare & Lavoro

Quando il Comune ritarda slittano anche i pagamenti

Il difensore civico Alessandra Di Cesare ha contestato le sanzioni pecuniarie inflitte a due cittadini che, secondo il Comune, avevano pagato in ritardo l'ultima rata del costo di costruzione.

di Redazione

Le indicazioni del difensore civico spingono l?amministrazione comunale di Collecorvino (Pe) a riformulare le direttive sulla concessione edilizia. Il difensore civico Alessandra Di Cesare ha contestato le sanzioni pecuniarie inflitte a due cittadini che, secondo il Comune, avevano pagato in ritardo l?ultima rata del costo di costruzione. Di Cesare ha sostenuto l?illegittimità delle sanzioni. Nel primo caso, l?amministrazione aveva applicato la sanzione senza tener conto che il cittadino aveva pagato l?ultima rata del costo di costruzione entro i nuovi termini fissati con una successiva proroga. Nell?altro caso il cittadino non aveva ultimato i lavori ma sosteneva di essersi attenuto a quanto precisato dalla stessa amministrazione nell?originaria concessione edilizia. Spiega Alessandra Di Cesare: «La legge 28/1/1967, n.10 conferisce ai Comuni ampia discrezionalità sulla fissazione di modalità e tempi per la riscossione della seconda rata dell?onere per costo di costruzioni, fermo restando il limite di 60 giorni dall?ultimazione dei lavori assentiti. Il Comune aveva assunto come termine finale per la riscossione dell?ultima rata del costo di costruzione, pari al 30%, quello fissato dalla norma richiamata: 60 giorni dall?ultimazione dei lavori. Secondo il difensore civico, il termine così indicato non decorre dalla data stabilita in concessione ma da quella in cui l?opera è stata effettivamente ultimata. E, a fronte di proroghe, i termini fissati in precedenza sono automaticamente sostituiti da quelli nuovi, stabiliti nel successivo provvedimento. Mentre nel primo caso l?ultima rata era stata corrisposta in tempo utile, nel secondo, il cittadino ha ritenuto il termine decorrente non dalla data fissata in origine nella concessione edilizia, indotto all?errore dalle stesse disposizioni comunali». L?amministrazione ha accolto le richieste di Di Cesare conformandosi alle sue indicazioni. Il termine ultimo per il pagamento dell?ultima rata del costo di costruzione è ora stabilito ?entro 60 giorni dalla scadenza del terzo anno dalla data del rilascio della concessione originaria?.


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