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Regolamento 328 dell’8 giugno 1999 recante norme di attuazione dell’articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente l’emissione dei titoli da denominarsi “di solidarietà” (Onlus)

di Redazione

Art. 1. 1. I titoli da denominarsi “di solidarietà”, di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili. 2. La differenza tra il tasso effettivamente praticato per l’emissione dei titoli “di solidarietà” e il tasso di riferimento, costituisce costo fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa. 3. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma 2, è fissato in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca d’Italia, aumentato di un quinto. Per le obbligazioni emesse nei primi quindici giorni del mese, si fa riferimento al Rendiob comunicato nel mese precedente. Art. 2. 1. Il limite massimo del tasso effettivamente praticato al momento dell’emissione dei titoli di solidarietà è stabilito in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob). Art. 3. 1. Sono abilitati all’emissione dei titoli di solidarietà: le banche come definite dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107, del medesimo decreto legislativo. 2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l’obbligo di: a) destinare i fondi raccolti con le emissioni dei titoli di solidarietà esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o di intermediari bancari e finanziari, nella misura in cui tali fondi sono destinati, da parte di questi ultimi, al finanziamento delle ONLUS medesime; b) tenere per i fondi raccolti gestione separata, dalla quale devono risultare in modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese connesse ai fondi medesimi. Per la conservazione delle scritture contabili e della relativa documentazione si osservano le disposizioni contenute nell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2 valgono anche per gli intermediari bancari e finanziari di cui alla lettera a) del medesimo comma. Art. 4. 1. I soggetti di cui all’articolo 3, entro il mese di marzo di ogni anno, devono comunicare all’istituendo organismo di controllo di cui al successivo comma 2, le emissioni di titoli di solidarietà effettuate nell’anno precedente, nonché le conseguenti operazioni di finanziamento, le relative condizioni finanziarie e le ONLUS destinatarie. 2. Le norme del presente regolamento avranno efficacia dal giorno della costituzione dell’organismo di controllo, di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


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