Welfare & Lavoro

Il Consorzio bonifica un fondo e il privato paga un contributo

Il presupposto del tributo da corrispondere ai Consorzi di bonifica è un vantaggio diretto e specifico della bonifica.

di Redazione

Il presupposto del tributo da corrispondere ai Consorzi di bonifica è un vantaggio diretto e specifico della bonifica che si traduce in un incremento di valore e qualità del singolo bene soggetto al contributo. Lo afferma Franco Bernardi, difensore civico di Paese (TV), che ha affrontato il problema dopo più segnalazioni ricevute da proprietari di fondi situati all?interno del perimetro del Consorzio Bonifica Destra Piave. Spiega Bernardi: «La materia è disciplinata dall?art. 860 del Codice Civile e dal Regio Decreto 13.2.1933 n. 215. La legge sancisce l?obbligo dei proprietari situati entro il perimetro del comprensorio a contribuire nella spesa necessaria per l?esecuzione, la manutenzione e l?esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica». È un onere reale, cioè una prestazione dovuta. Si è nel godimento del bene e il beneficio ricordato dalla legge è ?fondiario?: incide sull?immobile e quindi sul fondo stesso. Cosa si intende per beneficio? Bernardi ricorda una pronuncia della Corte di Cassazione: «Una sentenza presa a sezioni unite, la n. 8960 del 14/10/96, ha stabilito che il presupposto dell?esistenza di un beneficio deve essere inteso come vantaggio diretto e specifico della bonifica, cioè tradursi in una qualità del bene». Non basta che il fondo faccia parte del comprensorio, né che benefici di vantaggi generali. Un?opera di bonifica di interesse generale migliora salubrità e condizioni igienico-ambientali dell?area a favore dei cittadini. Ma non giustifica contributi. La Cassazione richiede l?incremento di valore e qualità del singolo bene soggetto al contributo. Non importa se il bene è un fondo o un immobile urbano: la contribuzione, se legittima, grava pure su abitazioni civili. Il cittadino può difendersi da tributi non dovuti? «Ricorrendo al giudice ordinario – spiega Bernardi – che ha la competenza per accertare l?esistenza del potere di imposizione di un consorzio. Se invece si vuole verificare l?insussistenza di un vantaggio per i privati, la competenza è del T.A.R.».


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