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Handicap, un decreto fa luce sull’esenzione dal bollo auto

I soggetti portatori di handicap, ma anche chi ha fisicamente a carico persone svantaggiate sono esenti dal pagamento del bollo auto.

di Redazione

I soggetti portatori di handicap, ma anche chi ha fisicamente a carico persone svantaggiate sono esenti dal pagamento del bollo auto. Lo ha decretato il difensore civico della Regione Campania che ha, peraltro, chiesto alla Direzione regionale delle entrate della Campania, la restituzione di quanto pagato per il 1998 (702 mila lire) ai cittadini rientranti in queste categorie e l’esenzione del pagamento per il futuro. Come si legge nel provvedimento, l’avvocato Mario Fortunato ha rilevato che, l’art.8 della L.449/97, disponendo agevolazioni per i portatori di handicap, ha riconosciuto l’esenzione dal pagamento del bollo auto per le persone (e loro genitori) con handicap fisici. Una chiara limitazione del concetto di handicap che contrasta con quanto afferma l’art.3 della legge quadro 104/92: “È persona portatore di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale”. A sostegno di tale interpretazione della legge, l’accoglimento di un ricorso presentato da un contribuente di Curtatone (Mn) (pubblicata sul n. 41 di “Vita” del 15 ottobre), genitore di un portatore di handicap psichico, di fronte al diniego della locale Direzione generale delle entrate di un rimborso del bollo auto per l’anno 1998. Sostiene Mario Fortunato, che ogni discriminazione tra portatori di handicap è illegittima. Pertanto, se la L. 449/97 dispone l’uguaglianza dall’esenzione del bollo auto per portatori di handicap o per chi li ha fisicamente a carico, questo vale per qualsiasi forma di handicap. Per far valere questo principio, Mario Fortunato precisa che il suo ufficio del difensore civico ha assunto, in applicazione analogica dell’art.36 della L.104/92, la posizione di interventore ausiliario delle persone con handicap.Dopo il decreto, «la Direzione regionale delle entrate si è attivata – ci spiega Fortunato – per restituire d’ufficio il bollo pagato. Gli aventi diritto possono presentare la richiesta, citando gli estremi del decreto (n. 52 del 27 ottobre 1999) del difensore civico».


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