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Oratori, sostegno e promozione in una nuova legge

E' in votazione al Senato il disegno di legge approvato dalla Camera il 16 luglio 2002.

di Francesco Agresti

Quattro articoli per riconoscere e promuovere la funzione sociale degli oratori. Il Parlamento sta per licenziare il disegno di legge presentato, ormai quasi due anni fa, dall?onorevole Luca Volontè (Udc). Approvato dalla Camera il 16 luglio 2002, è approdato al Senato ed è ora in fase di votazione in aula. “Con questo provvedimento”, spiega il relatore Graziano Maffioli (Udc), “abbiamo voluto mettere in risalto il ruolo fondamentale che gli oratori hanno svolto in passato e svolgono tutt?oggi nella società a favore dei giovani, con programmi per la diffusione dello sport, della promozione sociale e della solidarietà per contrastare l?emarginazione, la discriminazione, il disagio e fenomeni di devianza minorile. La riconoscenza verso questa istituzione è testimoniata anche dal largo consenso che la proposta ha riscosso in tutto l?iter parlamentare”. Un riconoscimento formale all?attività finora svolta e un contributo sostanziale per quella che verrà. Il ddl 1606 che contiene “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”, è il primo provvedimento legislativo esplicitamente previsto per gli oratori, nonostante il considerevole ruolo svolto nel nostro Paese. Pur mancando un censimento ufficiale, gli oratori presenti in Italia dovrebbero essere circa 6mila, la metà dei quali localizzati in Lombardia, (1.300 solo nella diocesi di Milano). “La forte valenza di questa legge”, ha ricordato in un suo intervento don Massimilano Sabbadini, presidente del Foi – Forum degli oratori italiani, “è quella di riconoscere la rilevanza culturale e sociale degli oratori in quanto tali. L?oratorio, infatti, non è solo l?aspetto più strettamente confessionale e clericale della comunità cristiana, ma ha una rilevanza sociale, proprio perché attiene al rapporto con le famiglie e all?educazione delle giovani generazioni”. Il primo comma dell?art. 1 contiene un?enunciazione di principio per cui “lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose (…)”. Nel secondo comma, invece, sono indicate le attività a favore delle quali lo Stato garantisce un intervento di sostegno: “attività finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell?emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate”. Intervento di sostegno che si concretizza sostanzialmente nei provvedimenti contenuti negli articoli 2 e 3. Nel primo si afferma che “sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all?articolo 1, comma 1”. Questa norma, come precisa il senatore Maffioli, “dà la possibilità di usufruire dei fondi che i Comuni devono annualmente destinare alle opere di urbanizzazione secondaria, riservando almeno l?8% agli edifici di culto”. Ancor più incisivi gli interventi previsti nel secondo comma dell?articolo 2, in cui si prevede a favore degli oratori uno stanziamento di 2,5 milioni di euro a decorrere dall?anno 2003; e nell? articolo 3, nel quale si riconosce agli enti locali la possibilità di concedere in comodato edifici di loro proprietà. Un pacchetto di incentivi Quadro attuale – L?unico riconoscimento giuridico nei confronti degli oratori parrocchiali si può ritrovare all?interno della legislazione fiscale, nella quale essi vengono considerati al pari degli edifici di culto ai fini della determinazione della base imponibile per l?imposta sui fabbricati Beneficiari – Le attività di oratorio o similari da riconoscere e incentivare sono quelle svolte, oltre che dagli oratori parrocchiali, dagli “enti ecclesiastici della Chiesa cattolica” e dagli “enti delle altre confessioni religiose” Stanziamento – 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2003 Beni in comodato – Possibilità per lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, di fornire in comodato agli oratori parrocchiali beni mobili e immobili per l?esercizio delle attività previste dalla legge Parlamento Italiano


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