Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Famiglia & Minori

Amministratore di sostegno, via libera bipartisan

E' giunto alla battute finali in commissione Senato il disegno di legge 375-b.

di Francesco Agresti

Un provvedimento che preserva la capacità di agire evitando le insidie che possono derivare da condizioni che non permettono di esercitare a pieno ogni azione. è ormai giunto alle battute finali in commissione Giustizia al Senato il disegno di legge 375-b che introdurrà nel nostro ordinamento l?amministrazione di sostegno, una tutela soft, meno traumatica rispetto all?inabilitazione o all?ancora più menomante interdizione, che permetterà di preservare gli interessi di chi, per diverse ragioni, non può esercitare in pieno tutti i suoi diritti. “Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto il parere della commissione Bilancio”, spiega Elvio Fassone, senatore Ds e primo firmatario del progetto di legge, “dopo le modifiche apportate dalla Camera: sul testo c?è ora una larga convergenza che ci permetterà di arrivare in tempi brevi all?approvazione definitiva”. “La presente legge ha la finalità di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell?espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. In queste poche battute che fanno da preambolo all?intero testo e che aprono l?articolo 1 del disegno di legge, sono condensate le ragioni dell?introduzione nel nostro ordinamento dell?amministratore di sostegno. La nuova figura è attesa con favore da molte realtà che si occupano di anziani e persone con problemi di disabilità o non autosufficienti. “Vi sono moltissime situazioni”, sottolinea il senatore Fassone, “in cui una persona non è compiutamente capace di badare ai suoi interessi, pur non versando in condizioni tali da dover essere interdetta o inabilitata. Ci sono casi come quello di una persona anziana ma ancora lucida e capace che, ad esempio, non può andare a riscuotere la pensione o pagare l?affitto” ,prosegue il senatore diessino. “In tutte queste situazioni, attualmente, o si decide di far finta di niente, eliminando il trauma dell?inabilitazione o peggio ancora quello dell?interdizione, ricorrendo a piccoli escamotage ma esponendo il soggetto alle insidie che la sua condizione comporta; oppure si avvia un procedimento lungo e costoso che porta alla pronuncia del giudice che ne dichiara l?incapacità parziale o totale e che rappresenta spesso una menomazione non solo materiale ma anche psicologica”. Lo scenario giuridico italiano, infatti, non consente molte scappatoie. Attualmente, per le persone che non sono in grado di badare a se stesse, il nostro ordinamento prevede due istituti: l?inabilitazione (in base alla quale l?inabilitato può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli straordinari è necessaria l?assistenza di un curatore nominato da un giudice), e l?interdizione (in base alla quale l?interdetto non può compiere nessuno atto giuridicamente valido senza il suo tutore, anch?esso nominato da un giudice). L?articolo 3 del nuovo provvedimento delinea il profilo dei destinatari: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. “Nel testo originale”, ricorda Fassone, “alle condizioni descritte avevo aggiunto anche l?età avanzata, ma nel passaggio alla Camera quest?ultimo riferimento è stato eliminato. Spero che la giurisprudenza possa ricomprenderlo”. A livello procedimentale, il ricorso per l?assegnazione dell?amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, o da uno dei soggetti indicati nell?articolo 417 del Codice civile (dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal pubblico ministero) Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d?ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata, e per la conservazione e l?amministrazione del suo patrimonio. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario stesso. Questo potrà conservare la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l?assistenza necessaria dell?amministratore di sostegno. Una volta avanzata la richiesta, il magistrato dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, alla nomina dell?amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo. In fase istruttoria, il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, qualora lo ritenga necessario, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della stessa, dei suoi bisogni e delle sue richieste.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA