Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Famiglia & Minori

Procreazione assistita, legge al via libera

Il Senato ha approvato il ddl 1514. La soddisfazione delle associazioni familiari.

di Benedetta Verrini

“Oltre alla società civile hanno vinto i bambini che verranno e che avranno garantita un?identità biologica e familiare”. Così Luisa Santolini, presidente del Forum delle associazioni familiari, ha espresso soddisfazione per il sì del Senato al ddl 1514, che disciplina la procreazione medicalmente assistita. Il provvedimento è passato con 169 voti favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti: dovrà tornare alla Camera solo per alcune modifiche tecniche riguardanti la copertura finanziaria. “Mai più far west”, dicono le associazioni familiari e il Movimento per la vita. In mancanza di regole, in Italia in questi anni sono sorti 323 Centri per la riproduzione assistita (in proporzione, negli Usa ce sono 430). Ora dovranno rispondere a precisi requisiti e iscriversi in un Registro nazionale. La nuova legge punto per punto. Approvato l?11 dicembre scorso dal Senato, in 18 articoli, il ddl 1514 mette fine a un vuoto legislativo di vent?anni. è passato con un voto trasversale e inserisce fin dal primo articolo la tutela dei diritti del concepito. “Non è affatto una ?legge dei cattolici?, ma una legge che rimette al centro la difesa della vita umana e i diritti dei più deboli”, dice Luisa Santolini. Nei giorni della votazione in Senato, l?organizzazione ha anche pubblicato un appello sui quotidiani per fare maggior chiarezza sui contenuti del provvedimento (“su cui è stata fatta una profonda disinformazione, che ha disorientato le persone”). La ratio di questa legge, che alla Camera sarà sottoposta solo a una modifica formale sul budget, si posa dunque sulla “difesa dell?identità genetica di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”. Il testo contiene un rilancio della ricerca scientifica sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e, con un investimento pari a 2 milioni di euro, favorisce gli interventi necessari per rimuoverle e per ridurne l?incidenza. Un altro passaggio significativo del provvedimento riguarda i requisiti dei destinatari, che dovranno necessariamente essere coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. La coppia che intende ricorrere a tecniche di procreazione assistita dovrà “fin dall?inizio e in ogni fase successiva” essere informata su ogni aspetto bioetico, medico e psicologico relativo all?intervento, sul suo costo economico (se effettuato in strutture private autorizzate) e dovrà anche esprimere il proprio consenso per iscritto. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo sono espressamente vietate all?art. 4. “Ritengo che un altro passaggio positivo della legge sia quello che vieta la produzione di più di tre embrioni”, sottolinea la Santolini. “Non possiamo dimenticare, infatti, la situazione di quei 25mila embrioni attualmente congelati in Italia. Il loro destino è un grave problema etico e civile”. La crioconservazione e la soppressione di embrioni saranno ora vietate dalla legge. Infine, è prevista una regolamentazione degli oltre 300 centri in cui si fa fecondazione assistita. L?art. 10 prevede che gli interventi potranno essere fatti solo in strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni e iscritte nel nuovo Registro tenuto all?Istituto superiore di sanità. I requisiti scientifici e organizzativi interni (oltre alla definizione dei controlli e delle cause di revoca delle autorizzazioni) dovranno essere definiti dalle regioni. UN PERCORSO INFORMATO CON GARANZIE E TUTELE TUTELA CONCEPITO – Art. 1: il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito. In esso devono essere assicurati “i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito” NO ETEROLOGA – Art. 3: vietato il ricorso a tecniche di tipo eterologo REQUISITI SOGGETTIVI – Art. 5: coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi CONSENSO INFORMATO – Art. 6: prima del ricorso alla fecondazione, la coppia deve essere informata sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici; sulle probabilità di successo e sui rischi; sui costi economici. Deve essere inoltre prospettata la possibilità di adozione o di affidamento REGISTRO CENTRI AUTORIZZATI – Art. 11: istituito presso l?Istituto superiore di sanità il registro nazionale delle strutture autorizzate. L?iscrizione è obbligatoria EMBRIONI – Art. 13-14: Vietate sia la sperimentazione sugli embrioni sia la clonazione umana. Non è possibile creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre

Info: Parlamento Italiano


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA