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Abc trapianti: un dizionario per scegliere

La legge 91 del 1999 ha rivoluzionato il sistema delle donazioni. Nuove regole per accertare la morte, esprimere la propria volontà sull’espianto, avere più informazioni La legge 91 del 1999 ha ri

di Benedetta Verrini

Quando una persona si può dichiarare morta? Chi decide se espiantare gli organi di qualcuno che in vita non aveva deciso nulla per sé? Non c?è pericolo che si proceda all?espianto quando una persona è ancora viva, ma in coma? Quello dei trapianti di organi è un argomento troppo delicato per non suscitare perplessità e dubbi. Sono tante le domande, anche inquietanti, che si affacciano alla mente di tutti noi. In questo breve dizionarietto cerchiamo di dare qualche risposta, dalle più banali alle più imbarazzanti. Trapianto Il trapianto è la sostituzione di un organo non funzionante con un organo sano prelevato o da un donatore consanguineo vivente (solo per il rene e riservato dalla legge ai parenti stretti), o da una persona deceduta, e rappresenta l?unica cura disponibile per un numero crescente di persone affette da insufficienza irreversibile renale, cardiaca, polmonare, epatica o pancreatica. Accertamento di morte La morte è causata da una totale assenza di funzioni cerebrali, dipendenti da un prolungato arresto della circolazione per almeno venti minuti, o da una gravissima lesione che ha colpito direttamente il cervello. In questi casi, detti di morte cerebrale, il personale sanitario esegue una serie di accertamenti clinici per stabilire, per un periodo di almeno sei ore consecutive, la contemporanea assenza di riflessi che partono direttamente dal cervello, di reazioni agli stimoli dolorifici, di respiro spontaneo, di stato di coscienza, di qualsiasi attività elettrica del cervello (il cosiddetto elettroencefalogramma piatto). L?accertamento e la certificazione di morte sono effettuati da un collegio composto da tre medici specialisti (un medico legale, un anestesista-rianimatore, un neurofisiopatologo). Silenzio-assenso Previsto dalla legge 91 del 1° aprile 1999, non è ancora in vigore. A oggi vige il principio del consenso o del dissenso esplicito. A tutti i cittadini viene data la possibilità (non l?obbligo) di esprimere la propria volontà in merito alla donazione dei propri organi. Per farlo, è possibile tenere sempre con sé una dichiarazione scritta su carta semplice o il tesserino blu che venne inviato dal ministero nel 2000; far registrare la propria volontà presso la Asl di riferimento o il medico di famiglia; avere la tessera dell?Associazione italiana donatori di organi (Aido) o di una delle altre associazioni di volontariato o di pazienti. Assenza di decisioni Se un cittadino non esprime in alcun modo la propria volontà, al momento attuale la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di osservazione di morte. Pertanto è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minorenni sono sempre i genitori a decidere, e se uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato. Coma Le procedure diagnostiche consentono di escludere con sicurezza questa possibilità. Nel coma il paziente è vivo, anche se la coscienza è assente; i riflessi sono presenti, l?attività elettrica è rilevabile, così come la risposta agli stimoli dolorifici. Il paziente in coma viene curato, spesso con ottimi risultati, e riprende una vita normale. A cuore battente La morte di una persona è determinata esclusivamente dalla morte del cervello, indipendentemente dalle funzioni residue di qualsiasi organo. Per questo motivo in un soggetto deceduto in condizioni di morte encefalica, se si mantiene una ventilazione meccanica, il cuore può battere per alcune ore. La donazione di organi può essere effettuata solo in questi casi. Tecnica split Tecnica chirurgica utilizzata nel trapianto del fegato, separando l?organo del donatore in due parti, trapiantate separatamente su due soggetti adulti o su un adulto e un bambino. Centro nazionale trapianti Istituito con la legge 91 del 1999, il Centro svolge importanti funzioni tra cui: fissazione di criteri e procedure per l?assegnazione degli organi; individuazione dei parametri per la verifica della qualità del risultato delle strutture per i trapianti; promozione dell?informazione e gestione del Sistema informativo trapianti, in collaborazione col ministero, che fornisce in tempo reale dati su donazioni, interventi e liste di attesa. Sistema informativo trapianti Il Sistema informativo del Centro nazionale trapianti nasce nel 1999, sulla base della legge 91 che sancisce la necessità di informatizzare le attività del Centro nazionale trapianti (Cnt). Esso deve sostanzialmente mettere in collegamento domanda e disponibilità di organi (raccolta delle liste di attesa standard, gestione liste di attesa delle urgenze, gestione programmi di trapianto a valenza nazionale, gestione del registro trapianti da vivente) e permettere la condivisione di informazioni tra tutti i soggetti del ?sistema trapianti? e la loro cooperazione a livello regionale, nazionale e internazionale. Numero verde trapianti Il numero verde 800 333 033 è coordinato dal Centro nazionale trapianti: vi risponde una équipe di esperti sui quesiti più frequenti in materia di donazione e trapianto di organi e tessuti. Le domande relative ad argomenti di natura clinica, che richiedono competenza specifica, vengono reindirizzate a personale qualificato. Per altre informazioni è attivo il sito www.ministerosalute.it/trapianti/trapianti.jsp a cura di Benedetta Verrini


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