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Attivismo civico & Terzo settore

Modalita’ tecniche di gestione e di monitoraggio dell’impiego delle risorse, destinate alla promozione delle attivita’ cinematografiche in Italia e all’estero (G.U. 10/12/2004 n. 289)

di Redazione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 28 ottobre 2004

Modalita'  tecniche  di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle
risorse,  destinate  alla promozione delle attivita' cinematografiche
in Italia e all'estero.

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni,  di  riforma  della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche;
  Visto  l'art.  19,  comma  2,  del  citato decreto legislativo, che
prevede  che  con  decreto  ministeriale  sono  stabilite, sentita la
Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, le modalita'
tecniche  di  gestione  e  di monitoraggio dell'impiego delle risorse
destinate  alla  promozione  delle attivita' cinematografiche, di cui
all'art. 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
  Visto l'art. 18, comma 5, del citato decreto legislativo;
  Considerata l'urgenza di provvedere alla definizione delle predette
modalita'   tecniche,  pur  in  assenza  del  parere  della  Consulta
territoriale, non ancora costituita;
  Visto  l'art.  27,  comma  8,  del citato decreto legislativo, come
modificato  dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.
72,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 maggio 2004, n.
128;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nell'allegato  A, che costituisce parte integrante del presente
decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  tecniche  di  gestione e di
monitoraggio  dell'impiego  delle  risorse  destinate alla promozione
delle  attivita'  cinematografiche  in  Italia  e  all'estero, di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e successive modificazioni, nonche' le modalita' tecniche relative al
contributo  concesso  ai  sensi  dell'art.  18, comma 5, del medesimo
decreto legislativo.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 28 ottobre 2004
                                                  Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 276

      

                                                           Allegato A

MODALITA'  TECNICHE  DI GESTIONE E DI MONITORAGGIO DELL'IMPIEGO DELLE
RISORSE   DESTINATE  ALLA  PROMOZIONE  CINEMATOGRAFICA  IN  ITALIA  E
                             ALL'ESTERO.

    1.  Gestione  e  monitoraggio  delle  risorse  erogate  ai  sensi
dell'art.  19  del  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n. 28, e
successive modificazioni.
    Le modalita' tecniche relative alle erogazioni di cui all'art. 19
del   decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni, sono cosi' articolate:
    1.1. Criteri di ammissibilita' alla sovvenzione.
    Le  richieste  di  sovvenzione  per  iniziative  e manifestazioni
finalizzate  alla  promozione  delle  attivita'  cinematografiche  in
Italia  e  all'estero  possono  essere  presentate da enti pubblici e
privati  senza  scopo  di  lucro,  istituti universitari, comitati ed
associazioni  culturali  e di categoria ed inerenti allo sviluppo del
cinema sul piano artistico, culturale e tecnico.
    Requisito   indispensabile   ai   fini   dell'ammissibilita'   al
contributo  e'  la  copertura  di almeno il 30% del costo complessivo
delle iniziative previste con entrate diverse (pubbliche e/o private)
da   quelle   richieste   alla  Direzione  generale  per  il  cinema,
indipendentemente da eventuali apporti gratuiti indicati in bilancio.
    Il suindicato requisito non si applica alle istituzioni pubbliche
ed agli enti locali, nonche' ai progetti speciali.
    Con  riferimento  ai preventivi di spesa, si precisa comunque che
saranno considerate ammissibili, oltre alle spese di produzione della
manifestazione, anche i costi indiretti (spese generali e di gestione
connesse   alla   struttura   organizzativa,  ma  non  immediatamente
riferibili  alla  realizzazione dell'iniziativa e costi per eventuale
personale dipendente fisso). Essi devono comunque essere contenuti in
un limite massimo del 30% del costo complessivo delle iniziative (10%
per le iniziative promozionali all'estero).
    In bilancio potranno essere indicati e quantificati, in entrata e
in  uscita, eventuali apporti gratuiti da parte di enti pubblici o di
privati.
    Gli  apporti gratuiti non potranno in nessun caso concorrere alla
definizione  reale  delle «entrate» o «uscite» riportate nel bilancio
preventivo o consuntivo.
    1.2.  Criteri  di valutazione e di giudizio della Commissione per
la cinematografia.
    1.2.1. Iniziative di valenza nazionale e internazionale.
    La  Commissione  per  la  cinematografia stabilisce quali, tra le
iniziative  per  le quali e' stata presentata all'Amministrazione una
richiesta   di   contributo,  debbano  essere  definite  «di  valenza
nazionale o internazionale».
    Tale  definizione  sara'  attribuita sulla base di uno o piu' dei
seguenti elementi:
      tradizione   e   qualificazione   culturale  e  cinematografica
dell'iniziativa;
      consistenza   della   struttura   organizzativa   in  relazione
all'iniziativa proposta;
      riconoscimento  e  sostegno anche finanziario di privati e/o di
enti  locali  e/o  di  Stati  esteri  e/o di organismi europei e/o di
organismi internazionali;
      rilevanza dell'iniziativa nella sua globalita', con particolare
riferimento alla proposizione di nuovi strumenti cinematografici e di
opere  filmiche  di  accertata  validita'  artistica  e di non facile
collocazione nel circuito commerciale;
      per  le iniziative editoriali: tradizione, frequenza, tiratura,
distribuzione in Italia ed all'estero, nonche' rilevanza divulgativa,
scientifica e tecnica;
      per  le  cineteche  ed iniziative di conservazione: consistenza
del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario.
    Percentuale del budget finanziabile:
      a)  Per  le  iniziative  di valenza nazionale e internazionale,
intraprese  da  soggetti  proponenti che hanno ricevuto finanziamenti
dalla  Direzione  generale  per  il  Cinema da piu' di 5 anni, potra'
essere assegnato un contributo fino a copertura del 100% del deficit,
e  comunque  non  inferiore  al  contributo  effettivamente liquidato
dall'Amministrazione sulla base del consuntivo dell'anno precedente;
      b)  Per le iniziative nazionali ed internazionali finanziate da
meno  di  5  anni,  potra'  essere  assegnato  un  contributo  fino a
copertura del 50% del deficit.
    1.2.2. Iniziative di valenza locale.
    La Commissione per la cinematografia - sempre che le possibilita'
finanziarie  lo permettano - valutera' caso per caso tutte le istanze
non definite di valenza nazionale e internazionale, e per ciascuna di
esse  esprimera'  un  parere  sulla  sovvenzionabilita'  o  meno  del
progetto,  definendone  l'eventuale  contributo (sia che si tratti di
istanze   presentate   per  la  prima  volta,  che  di  istanze  gia'
sovvenzionate).
    Tale  valutazione  viene espressa dalla Commissione sulla base di
uno o piu' dei seguenti elementi:
      validita'  culturale del progetto ed il livello artistico della
sua realizzazione;
      qualificata direzione artistica e tecnica;
      originalita'  e  novita'  del progetto (anche in relazione alle
aree geografiche nella quali l'iniziativa viene organizzata);
      capacita'  di  promuovere  la  cultura  cinematografica in aree
scarsamente servite;
      risonanza dell'iniziativa sulla stampa;
      iniziativa  volta alla valorizzazione ed alla conservazione del
patrimonio filmico;
      congruita' dei costi preventivati e consuntivati.
    1.2.3. Progetti speciali.
    Sono  definiti  progetti  speciali le iniziative straordinarie di
particolare  rilevanza  per  le quali sia stata presentata domanda di
contributo o su esplicito invito del Direttore generale per il cinema
o da soggetti esterni.
    Per  essi l'Amministrazione si riserva la facolta' di intervenire
indipendentemente dai termini di presentazione.
    Il  contributo  assegnato  per i progetti speciali potra' coprire
interamente i costi ammissibili dell'iniziativa.
    Il  Ministro  approva  ciascun  progetto  speciale  presentato in
relazione  agli  obbiettivi  promozionali  dello  stesso.  Nel merito
l'approvazione  dei  progetti speciali e' di competenza della sezione
per la promozione della Commissione per la cinematografia.
    Le  istanze  relative  ai  progetti  speciali potranno non essere
compilate sulla modulistica predisposta dall'Amministrazione.
    1.2.4. Integrazioni.
    L'Amministrazione,   in   presenza  di  circostanze  rilevanti  e
motivate,  su  istanza  dell'interessato, puo', sentita la competente
sezione   della   Commissione   per   la   cinematografia,   disporre
un'integrazione  del contributo assegnato, previa presentazione della
documentazione   consuntiva  di  ciascuna  iniziativa  e  comunque  a
condizione  che per ciascuna iniziativa siano esposti un deficit e un
importo di uscite superiori a quelli preventivati.
    1.2.5. Riesami.
    I progetti gia' esaminati, con parere negativo, dalla Commissione
per  la  cinematografia, non potranno essere esaminati nuovamente nel
corso dello stesso anno.
    1.2.6. Presentazione delle istanze.
    Le  istanze  di  sovvenzione  (compilate  sui  moduli predisposti
dall'Amministrazione)   dovranno  essere  presentate  alla  Direzione
generale  per  il  cinema entro il 30 novembre dell'anno precedente a
quello  in  cui  e' prevista la realizzazione dell'iniziativa (per le
raccomandate  fara'  fede il timbro indicante la data di spedizione).
Solo per l'anno 2005, il termine di scadenza e' fissato al 15 gennaio
2005.
    Ove  le  manifestazioni  si  svolgano  esclusivamente nel secondo
semestre dell'anno di riferimento, le istanze relative possono essere
presentate entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno e saranno
esaminate,    nell'ambito    delle    risorse   ancora   disponibili,
successivamente a quelle presentate entro il termine ordinario.
    Tali  termini  sono  perentori ai sensi dell'art. 7, comma 3, del
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
    Le  istanze  dovranno  essere  corredate da una marca da bollo di
Euro 11   (undici)   e  dalla  fotocopia  del  documento  del  legale
rappresentante.
    Tutte le istanze verranno istruite dall'Amministrazione in ordine
cronologico.
    Nel  caso  di  soggetti  che  abbiano  gia' negli anni precedenti
ricevuto  dalla  Direzione  generale per il Cinema sovvenzioni per la
realizzazione  di  iniziative,  la  nuova istanza sara' valutata solo
dopo la presentazione dei consuntivi degli anni precedenti quello cui
l'istanza medesima si riferisce.
    1.2.7. Presentazione del consuntivo - Monitoraggio delle risorse.
    Il consuntivo di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente
deve   essere   presentato   nell'anno   successivo  a  quello  dello
svolgimento  dell'attivita'.  In  caso  contrario,  l'Amministrazione
chiedera'  il  rimborso  dell'eventuale  acconto erogato, comprensivo
degli interessi legali maturati.
    Gli  adempimenti  procedurali relativi alle rendicontazioni delle
spese  sono ispirati al principio dell'autocertificazione, cosi' come
richiesto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    Le  autocertificazioni  di  spesa  devono essere sottoscritte dal
legale  rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento
di riconoscimento del firmatario.
    Le  autocertificazioni  devono  riferirsi  solamente  alle  spese
effettivamente  sostenute  giustificate  da  fatture  o  da documenti
contabili  aventi  forza  probatoria  equivalente,  che devono essere
tenute,  presso  la  sede  del  soggetto  proponente,  a disposizione
dell'Amministrazione per eventuali ispezioni.
    Le  autocertificazioni  devono  essere presentate avvalendosi dei
moduli predisposti dall'Amministrazione.
    Sono  rendicontabili  tutte  le  spese effettivamente sostenute e
quelle   comunque  impegnate  entro  la  data  di  ultimazione  delle
attivita'.
    Il rendiconto per le sovvenzioni che superano i quarantamila euro
deve essere certificato da parte di un revisore contabile, scelto dal
soggetto proponente ed iscritto al registro dei revisori, che attesti
le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.
    In  caso  di deficit inferiore alla somma assegnata, quest'ultima
sara' automaticamente decurtata dagli uffici.
    Nel  caso  di mancata realizzazione di un'iniziativa, il relativo
contributo sara' revocato.
    Gli   organizzatori   dei  progetti  selezionati  sono  tenuti  a
garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicita' della
sovvenzione ottenuta dall'Amministrazione.
    1.2.8. Acconti.
    Ai  sensi  della  legge  2 ottobre  1997,  n. 346, possono essere
concessi  acconti  ai  soggetti  beneficiari  di sovvenzioni - che ne
facciano  richiesta  -  sino alla misura massima del 70% dell'importo
della sovvenzione assegnata.
    Gli  acconti  possono  essere concessi esclusivamente ai soggetti
gia'  beneficiari  di  sovvenzioni  negli ultimi tre anni che abbiano
perfezionato  la documentazione consuntiva concernente i due esercizi
precedenti  e che abbiano ottenuto un finanziamento in ciascuno degli
ultimi tre anni.
    2.  Gestione  e  monitoraggio  delle  risorse  erogate  ai  sensi
dell'art.  18,  comma  5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni.
    Le  modalita'  per le erogazioni di cui all'art. 18, comma 5, del
decreto   legislativo   22 gennaio   2004,   n.   28,   e  successive
modificazioni, sono cosi' articolate:
    1.  Il 50% del contributo complessivo destinato alle associazioni
nazionali   di   cultura   cinematografica   (quota-struttura)  viene
assegnato  a  ciascuna delle associazioni in relazione alla struttura
dell'ente  (organizzazione  realizzazione  di  servizi organizzati in
comune   tra   le  associazioni  -  numero  dei  circoli  di  cultura
cinematografica aderenti e attivi al 31 dicembre dell'anno precedente
a  quello  per  il  quale  viene richiesto il finanziamento. Per ogni
circolo  aderente  all'associazione  sara' assegnato un punteggio per
ogni  circolo,  rapportato  al numero degli abitanti di ogni regione,
secondo la seguente tabella:
      Circoli   presenti   nelle  regioni  Calabria,  Emilia-Romagna,
Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto: punti 1
      Circoli  presenti  nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania,
Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana,
Trentino, Valle d'Aosta: punti 2
      Circoli presenti nelle regioni Molise e Umbria: punti 3
    2.  Il  restante 50% (quota-programma) sara' assegnato sulla base
dell'attivita'   svolta   dall'associazione  nell'anno  precedente  e
prevista  per  quello  per  il quale si richiede il finanziamento. La
valutazione  della  Commissione  per  la cinematografia, infatti, pur
tenendo  conto  principalmente  dei  risultati  conseguiti  nell'anno
precedente,   si  basera'  anche  sulla  programmazione  dei  circoli
aderenti   e   sull'attivita'   preventivata   dall'associazione.  In
particolare saranno valutati i seguenti elementi:
      percentuale di film italiani o europei programmati;
      frequenza delle proiezioni;
      politiche di incentivazioni al pubblico;
      programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;
      attivita' varie di diffusione della cultura cinematografica;
      qualita' e quantita' di eventuali pubblicazioni;
      progetti organizzati in comune tra le associazioni.
    3.  Le  associazioni  sono esonerate dall'obbligo della copertura
parziale delle spese previste in bilancio.
    4.  Le domande di contributo, corredate dai bilanci di previsione
e  da  una  relazione  sulle singole attivita' da programmare, devono
essere  presentate  entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno  per l'anno
successivo.
    5.  Il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato da una
dettagliata    relazione   sulle   singole   iniziative   realizzate,
dall'elenco dei circoli aderenti e dalla documentazione riferita alle
suddette iniziative, deve essere presentato all'Amministrazione entro
il  31 marzo  di ogni anno. In caso contrario l'istanza di contributo
non  sara'  sottoposta  al parere della competente Commissione per la
Cinematografia.
    6. Il rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4 e 5
e' condizione inderogabile per l'erogazione, nella misura massima del
70%,  di  acconti  sui  contributi  concessi  ogni  anno, che saranno
erogati ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 346.


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