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Attivismo civico & Terzo settore

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 14 (BUR 26/11/2004 n. 142)

di Redazione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE – Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali. – Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. – Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. – Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1572 del 28/10/2004 di attuazione del Regolamento suddetto. EMANA Il seguente Regolamento: Art. 1 (Oggetto del regolamento) 1) Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina i criteri, i requisiti, le modalità ed i termini per la concessione, l’erogazione, la revoca dei contributi di cui all’art. 6 della Legge Regionale 26 luglio n. 14 del 2002 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età). Art. 2 (Finalità) 1) La Regione Puglia riconosce alle Università popolari e della terza età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socio culturale delle comunità in cui risiedono favorendone l’integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione. Art. 3 (Definizione delle U.T.E.) 1) Si definiscono Università popolari e della terza età (di seguito indicate U.T.E.) gli enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e senza scopi di lucro, comunque denominate, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione culturale rivolta alle persone adulte e anziane. Art. 4 (Istituzione dell’Albo Regionale e destinatari) 1) La Regione Puglia istituisce apposito Albo delle U.T.E., come definite all’art. 3 del presente Regolamento, al fine di accreditare gli Enti aderenti e monitorare la loro attività. 2) Sono iscritte all’Albo le U.T.E., comunque denominate, dal cui Statuto e Regolamento risulti: a) il carattere volontaristico; b) la mancanza del fine di lucro; c) la promozione di attività ricreative e culturali rivolte alle persone adulte ed anziane; d) l’ordinamento autonomo; e) l’autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. 3) L’albo Regionale istituito presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione provvede alla conservazione, all’aggiornamento dello stesso, ed alla verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti. 4) La domanda di iscrizione, indirizzata a: Regione Puglia Assessorato alla Pubblica Istruzione deve essere corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 2. 5) L’iscrizione all’Albo Regionale delle U.T.E. rappresenta un requisito indispensabile per ottenere i benefici di cui alla L.R. 14/2002; 6) Per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, la Regione Puglia accredita nell’Albo Regionale solo una Università Popolare e della Terza Età, comunque denominata, tenuto conto dell’anzianità di registrazione legale dell’atto costitutivo. Art. 5 (Forme di sostegno) 1) Le U.T.E. di cui al precedente art. 3 possono ricevere contributi volontari pubblici e privati e usufruire di supporti, strumentali e didattici, forniti dalla Regione Puglia, dagli enti Locali e dalle Comunità Montane. 2) I supporti di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 14/02, consistono: a) nella concessione in comodato gratuito, o in regime di fitto solidale simbolico, di sedi idonee per lo svolgimento dell’attività sociale o dell’attività didattica; b) nella concessione in comodato gratuito di beni mobili ed attrezzature varie, le quali rimarranno comunque di proprietà esclusiva del concedente e saranno restituite al momento della cessazione dell’attività sociale dell’U.T.E.; c) nella concessione di contributi finanziari. 3) L’ammontare globale dei contributi che la Regione Puglia destina alle U.T.E. viene annualmente determinato con la Legge Regionale di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno di riferimento, nonché nel bilancio pluriennale, iscritto in termini di competenza e cassa nell’unità revisionale di base riferita al Settore Pubblica Istruzione ed epigrafato “Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età”. Art. 6 (Soggetti beneficiari) 1) Beneficiano dei contributi previsti dall’art. 5, i soggetti descritti dall’art. 3 della L.R. 14/2002 in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la sede legale e associativa nel territorio regionale pugliese; b) essere regolarmente costituiti come associazioni o enti culturali con statuti e regolamenti che sanciscano e disciplinino le condizioni e le finalità di cui all’art. 1, ovvero siano strutture operative di enti culturali, giuridicamente riconosciuti che operano nel settore con caratteristiche di universarietà per iniziative e metodi a favore dei cittadini pugliesi adulti e anziani; c) operare senza fini di lucro e perseguire finalità esclusivamente culturali nell’interesse della generalità dei cittadini; d) svolgere già da almeno due anni una regolare attività a favore degli adulti e anziani, costituita da cicli di lezioni, seminari, laboratori, corsi e attività parallele, della durata complessiva annua di almeno centocinquanta ore, con le finalità previste dall’Art. 1 della L.R. 14/2002; e) disporre, in proprietà, in comodato o fitto, di strutture idonee allo svolgimento delle attività. In caso di comodato farà fede la dichiarazione del soggetto concedente; il fitto sarà documentato con l’esibizione del contratto di locazione; f) essere iscritti o di avere già formulato richiesta di iscrizione all’Albo Regionale delle U.T.E. di cui all’art.4. Art. 7 (Modalità e termini di presentazione della domanda di concessione di contributi finanziari) 1) La domanda della concessione di un contributo finanziario da parte della Regione Puglia deve essere presentata ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. 14/2002 entro il 30 giugno di ciascun anno solare. 2) La domanda, indirizzata a: Regione Puglia Assessorato alla Pubblica Istruzione deve avere per oggetto: “Richiesta di contributo regionale per lo svolgimento delle attività didattica dell’U.T.E. per l’anno accademico……… (da iniziare)”. 3) La domanda deve essere corredata, ai sensi dell’art. 6 L.R. 14/2002 comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) da: a) programma dettagliato di ciascuna iniziativa prevista, per la quale si chiede il contributo, con la corrispondente relazione di spesa in riferimento a: I) spese per le docenze limitatamente al rimborso delle spese; II) spese per le attività integrative connesse alle materie dei corsi limitatamente al rimborso delle spese; III) spese per la pubblicazione dei programmi, delle dispense o per altro materiale didattico (da descrivere); IV) spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi ove si svolge l’attività didattica. b) Relazione sulle attività svolte nell’anno accademico precedente, corredata di copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti ed alla frequenza dei corsi; c) Consuntivo finanziario dell’anno accademico precedente; d) Indicazione delle rette individuali dei frequentanti; e) Indicazione delle strutture organizzative, ivi compreso l’elenco delle cariche sociali; f) Indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi per le medesime iniziative; g) Dichiarazione della durata oraria di ciascuna iniziativa di cui si chiede il contributo; h) Dichiarazione che i docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie sono in possesso di laurea attinente l’argomento dei rispettivi corsi; che i docenti di materie tecniche sono professionisti laureati del settore o che hanno maturato esperienze specifiche nel settore medesimo; che i docenti le materie concernenti le attività a carattere ricreativo e associativo sono esperti nella conduzione delle attività promosse; i) Copia del certificato di iscrizione all’Albo Regionale per le U.T.E. o copia della richiesta di iscrizione; j) Dichiarazione del numero complessivo dei partecipanti alle attività della U.T.E. in riferimento all’anno accademico in corso o appena concluso. Art. 8 (Progetti finanziabili) 1) Sono ammissibili a ricevere i contributi regionali le attività didattiche, promosse dalle U.T.E. iscritte all’Albo Regionale, che prevedono cicli di lezioni, seminari, laboratori , corsi e attività parallele della durata complessiva di almeno 40 ore. 2) Sono valutati e finanziati in via privilegiata i corsi che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14/2002, avranno le seguenti finalità: a) socializzazione e valorizzazione del tempo libero; b) sviluppo della formazione permanente per il confronto tra cultura generazionali diverse; c) studio della realtà storica, socio-economica e artistico monumentale della Puglia; d) sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli anziani e delle persone adulte nel rapportointergenerazionale; e) studio sulle tradizioni delle minoranze linguistiche pugliesi; f) attività di socializzazione rivolte all’integrazione delle minoranze etniche e degli immigrati; g) corsi intercomunali coinvolgenti l’attività didattica di almeno 2 U.T.E.. Art. 9 (Istruttoria delle domande e tenuta delle istanze) 1) Le domande, pervenute con le modalità previste dall’art. 7 del presente regolamento, sono istruite dall’Ufficio 2° “Diritto agli Studi Universitari” – Settore P.I. -, che provvederà a tutti gli adempimenti del presente regolamento per la predisposizione del riparto annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia”. Art. 10 (Riparto Annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia) Il Dirigente del Settore P.I., esaminati gli atti della Commissione di cui al seguente art. 12 e la graduatoria dei progetti approvati predispone il riparto annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia, assegnando, a ciascuna U.T.E. il finanziamento. Art. 11 (Procedura di assegnazione dei finanziamenti) 1) I finanziamenti previsti dal riparto saranno suddivisi nel seguente modo: a) il 40% equamente ed indistintamente fra tutte le U.T.E. iscritte all’Albo Regionale che hanno proposto domanda di finanziamento secondo le modalità descritte dal presente Regolamento; b) il restante 60% sulla base di quanto previsto dal successivo art. 12 comma 5. Art. 12 (Criteri di valutazione dei progetti art.11 comma 1 lett.b) 1) Le domande presentate dalle U.T.E. per la concessione di un contributo, che hanno i requisiti descritti dal presente regolamento saranno valutate in merito alla proposta didattica da una commissione composta da: n il Dirigente del Settore P.I. con funzione di Presidente n il Dirigente dell’Ufficio II del Settore P.I. n il Responsabile del procedimento dell’Ufficio II del Settore P.I. n un Dirigente designato dal Presidente della Giunta Regionale 2) La commissione, convocata dal Presidente, assolverà ai suoi compiti anche con la presenza di due/terzi dei componenti in prima convocazione e, in seconda convocazione con la presenza di due componenti; 3) Per ciascun corso proposto che abbia la durata di almeno 40 ore per didattica o laboratori, la Commissione valutandone la proposta didattica assegna, insidacabilmente, un punteggio da 1 a 2 punti; 4) I corsi previsti dal precedente art. 8 potranno essere valutati nel merito con un punteggio pari a 3; 5) I contributi di cui all’art.11 comma 1 lett. b) sono così ripartiti: a) per i corsi valutati 3 punti viene assegnato equamente il 50% della somma disponibile; b) per i corsi valutati 2 punti viene assegnato equamente il 30% della somma disponibile; c) per i corsi valutati 1 punto viene assegnato equamente il 20% della somma disponibile; 6) La Commissione redige la graduatoria di valutazione dei corsi proposti nonché il riparto delle somme entro il mese di ottobre; 7) Il Dirigente del Settore P.I., dispone con propri atti l’approvazione della graduatoria ed il finanziamento dei progetti e pubblica la graduatoria presso l’Albo del Settore P.I. dandone comunicazione a tutte le U.T.E. iscritte all’Albo Regionale: 8) E’ data facoltà alle U.T.E. di proporre ricorso, entro gg. 15 dall’affissione della graduatoria e del finanziamento, avverso la stessa con istanza motivata indirizzata al Settore P.I. Art. 13 (Procedura e modalità per l’erogazione dei finanziamenti) 1) Il pagamento delle somme avverrà in due rate: a) la prima pari al 50% dell’importo con provvedimento successivo all’approvazione del riparto di cui all’art.12; b) il saldo del restante 50% al termine dell’attività didattica e della presentazione della relazione finale e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 14 comma 2. Art. 14 (Conclusione del programma e rendiconto) 1) I corsi della durata annuale, che avranno inizio entro l’anno solare di finanziamento, dovranno essere completati entro il mese di Luglio dell’anno successivo. 2) Entro 3 mesi dalla data di conclusione dei corsi, i destinatari dei finanziamenti devono presentare al Settore P.I. la rendicontazione del contributo complessivamente assegnato, pena decadenza e revoca dei benefici. Art. 15 (Verifica diffida e revoca) 1) Il Settore P.I. effettua il controllo sulla corretta esecuzione dei corsi. 2) In caso di accertata mancata realizzazione delle attività, il Dirigente del Settore P.I., previa richiesta di chiarimenti e valutazione delle motivazioni addotte dall’U.T.E., può disporre la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme corrisposte. Art. 16 (Norma transitoria) In sede di prima applicazione, la domanda di cui al punto n.1) dell’art.7 deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul BURP. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 ” Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. Dato a Bari, addì 25 novembre FITTO


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