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Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio (GU n. 080 del 07/04/2005)

di Redazione

Preambolo IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore, così come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall’art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; Viste le disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001 ed, in particolare, l’articolo 16 nel quaIe vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo; Visto lo stanziamento, pari a 144.208.000,00 euro, iscritto sul “Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio”, di cui al capitolo 5517, U.P.B.25.1.2.7 “Diritto allo studio” dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’esercizio finanziario 2004; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 16 dicembre 2004; Visti i dati trasmessi dalle Regioni e dalle Province autonome ed elaborati dal Ministero dell’istruzione, università e della ricerca sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16; Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; Decreta: Art. 1. La destinazione del fondo 1 . I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle Regioni e dalle Province autonome alla concessione di borse di studio di cui all’art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”. 2 . Per la concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto. 3 . Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni e dalle Province autonome alla concessione di borse di studio di prestiti d’onore nell’anno accademico successivo. Art. 2. Il riparto del Fondo per l’anno 2004 1 . Con riferimento ai criteri di cui all’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Fondo per il 2004 è ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2 . Le somme trasferite alle regioni ed alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell’anno accademico 2004/2005. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2005 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca Moratti Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2005 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 301


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