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La singola scuola può imporre tasse?

Difensore civico: che fare se le scuole chiedono ai genitori delle “tasse” aggiuntive di istituto?

di Massimo Persotti

L?istituto professionale dove è iscritto mio figlio ha richiesto il pagamento di una tassa d?istituto in aggiunta alle ordinarie tasse scolastiche. Mi chiedo se questo è legittimo. M.M. (email) Al centro della questione è la natura di queste anomale ?tasse? stabilite e riscosse dalle singole scuole. Secondo l?ufficio del difensore civico della Lombardia, che sta seguendo diversi casi analoghi segnalati nella regione, occorre innanzitutto distinguere tra scuola dell?obbligo e gli anni successivi. Partiamo dalla vicenda accaduta a un signore di Bergamo che rifiutandosi di versare la tassa aggiuntiva richiestagli dall?istituto professionale per l?industria e l?artigianato, si è visto intimare il pagamento pena l?esclusione del figlio. La tassa era stata prevista con delibera del consiglio d?istituto che ha stabilito quote differenziate per tutti gli anni di frequenza. È l?applicazione del nuovo regime di autonomia delle scuole (art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – c.d. Bassanini 1 – e art. 14 del Dpr 8 marzo 1999, n. 275) che darebbe la facoltà – è la tesi dell?istituto di Bergamo – di imporre autonomamente tasse per coprire le spese inerenti a manutenzione, assicurazione, cancelleria, fotocopie, laboratori, internet. Secondo quanto emerso, sarebbero molte le scuole (anche primarie e secondarie di primo grado) che chiedono ai genitori il versamento di tali ?tasse?, il cui importo varia da istituto a istituto ed è spesso molto superiore a quello delle tasse imposte dallo Stato. Il ministero dell?Istruzione, interpellato dall?ufficio del difensore civico, ha innanzitutto precisato che l?ordinamento non prevede tasse d?istituto o altre tasse scolastiche se non quelle imposte dallo Stato. Quel che le scuole possono stabilire in autonomia sono forme di contribuzione. Ma questi contributi non possono essere imposti durante la scuola dell?obbligo, che fruisce del principio sancito dalla legislazione della gratuità dell?istruzione obbligatoria. In questo caso, le singole scuole possono deliberare di chiedere alle famiglie contributi volontari, per esempio, per arricchire il piano dell?offerta formativa. L?obbligatorietà del versamento scatta soltanto negli anni successivi all?assolvimento dell?obbligo scolastico e per i soli istituti tecnici e professionali e gli istituti d?arte che (in base agli articoli 153, commi 1 e 2, del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 969; all?art. 53 del Regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749; e alla circolare ministeriale 28 maggio 1960, n. 213) possono imporre ?contributi di laboratorio? per sostenere spese inerenti alle esercitazioni pratiche di laboratorio. Si tratta, pertanto, di contributi obbligatori con vincolo di destinazione. Risulta chiaro come le scuole, benché autonome e dotate di personalità giuridica, non hanno un generale potere di imporre tributi obbligatori tranne in casi molto limitati. Ma, come precisa l?ufficio del difensore civico della Lombardia, restano ancora alcuni lati oscuri. Il ministero dell?Istruzione sostiene, per esempio, che l?attribuzione della personalità giuridica a tutte le scuole abbia determinato anche l?estensione della facoltà di imporre i contribuiti di laboratorio a tutte le scuole superiori in cui si utilizzino attrezzature e macchinari di laboratorio. Tesi questa contestata dal difensore civico, che considera esclusive per i soli istituti tecnici, professionali e d?arte le disposizioni che stabiliscono l?obbligatorietà dei ?contributi di laboratorio?. Vista l?incertezza della questione, il difensore civico della Lombardia suggerisce ai genitori di rivolgersi al difensore civico della propria regione se viene loro imposta una tassa d?istituto.


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