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Enti sanitari, riservatezza al top

Il 22 novembre scorso l’Autorità garante della privacy ha emanato un promemoria per tutte le strutture sanitarie (pubbliche e private), che devono rispettare al massimo grado la riservatezza e la tute

di Benedetta Verrini

Dopo aver ricevuto una serie di reclami e segnalazioni in cui si denunciava che alcune strutture sanitarie non rispettavano le garanzie previste dalla legge a tutela della dignità e della riservatezza dei malati, il Garante della privacy ha emanato un rigoroso promemoria per il rispetto del Codice della privacy (dlgs 196/2003). Le misure richiamate coinvolgono tutti gli organismi sanitari, sia pubblici (es. aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere), sia privati (es. case di cura). Prima di tutto, va detto che in materia di trattamento dei dati personali in ambito sanitario, il Codice della privacy prevede che gli organismi sanitari pubblici e privati adottino misure e accorgimenti di carattere supplementare rispetto a quelle già previste per il trattamento dei dati sensibili. In particolare, l?art. 83 del decreto individua alcune specifiche prescrizioni, che per queste strutture devono tradursi anche in adeguate misure organizzative, ferma restando, sottolinea il Garante, «la necessità di adottare comunque tutti gli ulteriori accorgimenti che si rendessero opportuni per garantire il più ampio rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale». Si comincia dalla tutela della dignità degli interessati, con particolare riguardo alle fasce deboli (disabili, minori, anziani), ma anche a pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi o per i quali è doverosa una particolare attenzione (es. interruzione della gravidanza). Nei reparti di rianimazione devono poi essere adottati accorgimenti anche provvisori (es. paraventi) per delimitare la visibilità dell?interessato, durante l?orario di visita, ai soli familiari e conoscenti. Le esigenze di riservatezza si traducono in maggiori attenzioni anche nel rilascio di certificati, prescrizioni di medicine e consegna di documentazione medica (i referti possono essere consegnati a terzi solo se muniti di delega scritta), oltre che nell?osservanza della necessaria ?distanza di cortesia? agli sportelli. Ancora, per quanto riguarda le informazioni al pronto soccorso o ai reparti sulla presenza di un malato, il Codice raccomanda che vengano date solo a «terzi legittimati», cioè parenti, familiari, conviventi. L?interessato, se cosciente e capace, deve poter decidere a quali soggetti può essere comunicata la sua presenza. Va osservata anche la privacy di chi viene chiamato dalle sale d?attesa, utilizzando solo liste numeriche. Per quanto riguarda le informazioni sullo stato di salute del paziente, possono essere date a soggetti diversi solo quando questi abbia manifestato uno specifico consenso (o, se impossibilitato, a parenti e conviventi). Il Garante specifica che eventuali altri «soggetti terzi» che hanno accesso alle strutture sanitarie come, ad esempio, «le associazioni di volontariato, per poter conoscere informazioni sulle persone in relazione a prestazioni e cure devono rispettare tutte le regole e le garanzie previste dalle strutture sanitarie per il proprio personale, come i vincoli di riservatezza e le modalità di approccio ai malati». (B.Ve.) www.garanteprivacy.it


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