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Sicilia – Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie (BUR 23/12/2005 n. 56 S.O.)

di Redazione

Articolo 1 REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione all’effettuazione di operazioni finanziarie 1. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato alla contrazione di mutui ed all’effettuazione di altre operazioni finanziarie per l’attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 riconosciuti alla Regione a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto. Le quote annuali riconosciute dallo Stato per le predette finalità sono utilizzate dalla Regione per far fronte a spese di investimento. Art. 2. Riforma del servizio regionale di riscossione 1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla “Riscossione S.p.A.” devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla “Riscossione Sicilia S.p.A.” di cui al comma 3. 2. In conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall’1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di cui al comma 3. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con l’eventuale partecipazione dell’Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della “Riscossione Sicilia S.p.A.”, con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la partecipazione comunque maggioritaria della Regione. 4. Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e credito dell’Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti parasociali. 5. La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3. 6. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all’Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato dell’attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento finanze e credito dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli sull’efficacia e sull’efficienza dell’attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A. 7. La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell’attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per l’anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l’anno 2008 e 1.860 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2009. 8. Per lo svolgimento dell’attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione Sicilia S.p.A e la società dalla stessa partecipata ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono remunerate: a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall’articolo 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo; b) successivamente, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 9. A decorrere dall’1 ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni. 10. La durata delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in scadenza il 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dall’1 ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate mediante la società di cui al comma 3. 11. Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell’anno 2006, dal concessionario e dalla società di cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione: a) per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito nell’anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00, sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella prevista per gli anni 2004 e 2005; b) per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad euro 1.700.000,00; c) per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro 3.000.000,00. 12. Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, da adottare entro il 30 aprile 2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia. 13. La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua, in dodicesimi. 14. L’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia di euro, trova riscontro, per l’esercizio finanziario 2006, nello stanziamento indicato nell’UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle somme non utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto. Possono altresì essere utilizzate le risorse assegnate per l’anno 2006 in favore della Regione ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto. 15. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2006. Art. 3. Oneri della contrattazione collettiva regionale 1. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale per il personale della Regione con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, comprensivi degli oneri sociali e dell’IRAP a carico della Amministrazione regionale, sono quantificati, per l’esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio economico 2002-2003, in 25.750 migliaia di euro e, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 11.148 migliaia di euro. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale per il biennio economico 2004-2005, comprensivi degli oneri sociali e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, sono quantificati per l’esercizio finanziario 2005 in 31.384 migliaia di euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, l’ulteriore spesa di 17.381 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215707) e di 20.384 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215705). 2. Gli oneri di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, relativi al personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono quantificati, per l’esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio economico 2002-2003, in 1.847 migliaia di euro e, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 673 migliaia di euro, mentre i medesimi oneri relativi al personale con qualifica non dirigenziale degli stessi enti regionali sono quantificati, per l’esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 2.636 migliaia di euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, l’ulteriore spesa di 2.520 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99, capitolo 213304) e di 2.636 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99, capitolo 213305). Le somme iscritte nei fondi di cui al presente comma sono da intendersi a destinazione vincolata. 3. Gli oneri da destinare per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 alle contrattazioni collettive regionali di cui ai commi 9 e 10 sono quantificati ai sensi del comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, così come modificato dal comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21. 4. All’articolo 28, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. l0, le parole “derivante dalla” sono sostituite dalle parole “da destinare alla”. Art. 4. Interventi a sostegno del comparto agricolo 1. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005 (UPB 4.2.2.7.99, capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000 migliaia di euro, da iscrivere in un fondo unico da destinare, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità di effettuare compensazioni tra i vari interventi: a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura F1A del Regolamento CE n. 1257/99 applicata all’intero territorio regionale; b) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dall’articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per il mantenimento del paesaggio agrario della vite; c) 6.000 migliaia di euro per le finalità dell’articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, per programmi sperimentali e innovativi; d) 20.000 migliaia di euro per le finalità previste dagli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater del Regolamento CE n. 1257/99 introdotti dall’articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003; e) 9.000 migliaia di euro per le finalità previste dall’articolo 24 quinquies del Regolamento CE n. 1257/99 introdotto dall’articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003; f) 3.000 migliaia di euro per le finalità previste dall’articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; g) 6.000 migliaia di euro per l’incremento del fondo a gestione separata istituito presso l’IRCAC, con l’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi alle disposizioni del Regolamento CE n. 1/2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede in Sicilia nonché 3.000 migliaia di euro per l’attuazione della convenzione stipulata con l’ISMEA per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a favorire l’accesso al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane; h) 3.000 migliaia di euro da destinare all’integrazione regionale dei fondi rischi di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede o unità operative nel territorio siciliano, per la concessione delle agevolazioni sotto forma di garanzia previste dall’articolo 16 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11. Art. 5. Assegnazioni ai comuni 1. Per l’esercizio finanziario 2005, l’assegnazione ai comuni di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è incrementata di 105.000 migliaia di euro, di cui 40.000 migliaia di euro destinata a spese di investimento. Una quota delle assegnazioni, ai sensi del presente comma, pari a 1.000 migliaia di euro è destinata ad incremento del fondo in favore delle unioni dei comuni. 2. La somma di cui al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, non destinata a spese di investimento, è comprensiva della quota assegnata al comune di Palermo ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Al comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole “31 marzo 2005” aggiungere le parole “o successivamente”. 3. I comuni sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Art. 6. Integrazione del fondo sanitario 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 5. Per la copertura del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l’anno 2005, nonché per gli oneri discendenti dall’applicazione del comma 1, del comma 2 e del comma 4, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di euro, 2.000 migliaia di euro e 1.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva di 645.276.179,77 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340). Per gli esercizi finanziari successivi, all’integrazione del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Art. 7. Istituzione dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque 1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ente strumentale della Regione e di seguito denominata “Agenzia”, con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio. 2. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici. 3. L’Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare: a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell’acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell’integrità del patrimonio ambientale; b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico; c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l’adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche; d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche; e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato; f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale; g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeoclimatici; h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi; i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell’Isola al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali; l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d’acqua più significativi; m) al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio; n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde; o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe); p) alla gestione delle emergenze infrastrutturali; q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi; r) al controllo delle dinamiche dei prezzi; s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe; t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere. 4. Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l’Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all’art. 19, comma, 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché: a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza; b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori; c) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani; e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all’utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini; f) verifica i costi di recupero e smaltimento; g) controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell’ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini. 5. Nell’esercizio delle proprie competenze all’Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi. 6. Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l’Agenzia si articola in cinque settori, cui è preposto un direttore, concernenti: – la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 3; – l’osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) a n) del comma 3; – infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3; – osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 4, i) ed l) dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; – rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle lettere n) ed nbis) dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 7. Per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all’Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell’Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo, nonché il personale di ruolo dell’Amministrazione regionale utilizzato, sempre alla stessa data, dall’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica e dall’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, transitare all’Agenzia. Transitano altresì all’Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite all’Agenzia stessa. 8. Al personale dell’Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale. 9. Sono organi dell’Agenzia: a) il direttore generale, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti; b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi nominati dal Presidente della Regione tra gli iscritti al registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in sette anni; i poteri dei membri del collegio, in deroga al disposto dell’articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti non possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 10. Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata settennale non rinnovabile, anche tra docenti universitari, magistrati e dirigenti regionali anche in quiescenza. Con il contratto è stabilito il trattamento giuridico ed economico, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni e per le autorità istituite con legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive. Il direttore generale ha la rappresentanza dell’Ente e svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma 1 e dal comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; nomina in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i direttori di settore, cui competono le funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Qualora direttore generale e direttori di settore vengano scelti tra dirigenti regionali, questi ultimi possono essere collocati a domanda fuori ruolo per la durata dell’incarico ed il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, complessivamente goduto presso l’Agenzia costituisce base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche e integrazioni. 11. L’assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell’Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. 12. Nelle more dell’adozione e dell’attuazione di quanto previsto al comma 11, per assicurare una migliore funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell’Agenzia il personale utilizzato dagli uffici del Commissario delegato per l’emergenza idrica e per l’emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di essere comandato all’Agenzia. Può altresì chiedere di essere comandato il personale dell’Ente di sviluppo agricolo inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale di direzione e guardiania delle opere trasferite in servizio all’Ente sempre alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale comandato, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l’anzianità posseduta presso l’ente di provenienza. 13. Per assicurare la necessaria continuità dell’azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l’emergenza idrica con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale. 14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati, per l’esercizio finanziario 2006, in 10.000 migliaia di euro, si provvede con parte della spesa determinata dall’articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per le finalità previste dall’articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 15. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse previste dall’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni. 16. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato per l’attuazione del presente articolo su proposta dei competenti dirigenti generali, ad apportare al bilancio delle Regione le necessarie variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all’Agenzia. Art. 8. Disposizioni concernenti il personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo e aziende autonome provinciali per l’incremento turistico 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi: “4 bis. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo conserva la posizione giuridica ed economica posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita nel ruolo di cui all’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è, prioritariamente, assegnato ai servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo di cui al comma 4 nonché all’Assessorato del bilancio e delle finanze. 4 ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende autonome soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento è erogata dalla Regione che continua a corrispondere l’indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo. 4quater. Alla spesa derivante dall’applicazione del presente articolo, valutata per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 8.000 migliaia di euro annui, si fa fronte per l’esercizio finanziario 2006, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle entrate derivanti dall’attuazione del comma 4ter e quanto a 5.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 – accantonamento 1004 del bilancio della Regione per gli esercizi 2005-2007. L’onere a carico dell’esercizio finanziario 2007 trova riscontro nel medesimo bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2 – accantonamento 1001. Per l’attuazione dei precedenti commi il Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.”. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). Art. 9. Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 8. E’ fatto obbligo ai commissari liquidatori previsti dal comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, di definire la liquidazione dei soppressi consorzi di bonifica individuati nella tabella allegata alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, entro il 31 dicembre 2006 e di rendere contestualmente il conto della loro gestione all’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali. L’incarico di liquidatore cessa in ogni caso entro il 31 dicembre 2006 e le residue attività sono curate direttamente dall’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali. 9. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati, per l’esercizio finanziario 2006, in 7.000 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 2.3.1.3.1 del bilancio pluriennale della Regione. Gli stessi sono iscritti annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 10. Per le finalità previste dall’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, l’ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147301). Il finanziamento è finalizzato all’assolvimento di esigenze istituzionali derivanti da carenze di organico accertate in base al POV già approvato dalla Giunta regionale e sino alla concorrenza di queste ultime, ivi compreso il personale in atto in servizio con contratti a termine da utilizzare fino al 31 dicembre 2006. Art. 10. Indicazione del prezzo di vendita dei prodotti in euro ed in lire 1. All’articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: “1 bis. Il prezzo è indicato in euro ed, a solo scopo informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire. L’obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita al pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i farmacisti ed i direttori di farmacia limitatamente ai prodotti farmaceutici, per le rivendite di giornali e per i soggetti indicati all’articolo 2, comma 2, lettere b) ed e) della presente legge. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti. L’obbligo di indicare anche in lire il prezzo è esteso ai servizi a domanda individuale erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani e da tutti gli enti, istituti, consorzi, imprese, società o aziende da essi rispettivamente dipendenti o vigilati; tali servizi sono quelli specificati in un apposito regolamento emanato dal Governo regionale previo parere delle associazioni di categoria. 1ter. Fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 22, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1bis comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria compresa tra un minimo di euro 10 ed un massimo di euro 50 per ciascuno dei prodotti che singolarmente o per gruppi sono sprovvisti di cartello recante il prezzo di vendita al pubblico senza il corrispondente ammontare in lire. 1 quater. Al controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvede la polizia annonaria del comune ove si svolge la vendita al pubblico. I comuni sono autorizzati a stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori miranti ad estendere i controlli di cui ai commi precedenti. 1quinquies. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del comma 1ter e limitatamente alla violazione dello specifico obbligo dettato dal comma 1bis, sono ripartiti nella misura del 30 per cento alla Regione siciliana e del restante 70 per cento ai comuni, i quali possono destinare una quota fino al 10 per cento di quella di propria spettanza alla stipula delle convenzioni previste dal comma 1quater. 1sexies. Un regolamento emanato dal Governo regionale, previo parere delle associazioni di categoria, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente articolo. 1septies. Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi deve essere tracciato in maniera esplicita per il consumatore, il prezzo in euro e in lire, tra la produzione e la vendita. 1octies. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, stabilirà le modalità di regolamentazione di quanto indicato al comma precedente, con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. 1nonies. Al fine di verificare la trasparenza della tracciabilità del prezzo dei prodotti di cui al comma 1septies è istituita una Commissione presieduta dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste o suo delegato, e composta da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori, da un rappresentante delle Associazioni degli agricoltori e da un rappresentante delle Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative.”. Art. 11. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). Art. 12. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). Art. 13. Disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi degli APQ e del POR 1. Nell’ambito della quota massima dello 0,65 per cento delle risorse destinate ai programmi regionali di cui al punto 3.6 della delibera CIPE n. 20/2004, nonché delle risorse conseguite a titolo di premialità in applicazione del punto 1.2 della medesima delibera CIPE, nonché delle risorse a tal fine destinate dalla delibera CIPE n. 35/2005 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite a favore della stessa, per il raggiungimento degli obiettivi degli Accordi di Programma Quadro (APQ) e del POR Sicilia ed, in particolare, per l’attività preparatoria, di sorveglianza, di valutazione e di controllo. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta di riparto dell’Autorità di gestione del POR Sicilia, sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l’attuazione del presente articolo. Art. 14. Interventi a favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966 1. Per le unità immobiliari della città di Agrigento ricadenti nelle zone fatte sgomberare, a seguito della frana del 19 luglio 1966, e dichiarati inagibili in base alle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966, nonché in base alla successiva ordinanza sindacale n. 29 del 4 febbraio 1967 e successivamente demolite, i proprietari possono accedere alla corresponsione dell’indennità di espropriazione per tutte le unità immobiliari site entro e fuori il perimetro del rione Addolorata, qualora non abbiano esercitato per decorrenza dei termini, o abbiano esercitato in ritardo, l’opzione prevista dall’articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza dei ritardi nella perimetrazione dell’area interessata prevista dal comma 2 dell’articolo 1 della citata legge 5 giugno 1974, n. 283. 2. Alla quantificazione dell’indennizzo si procede mediante la valutazione degli stati di consistenza redatti ai fini contabili della demolizione del Genio civile di Agrigento. Per gli immobili crollati la valutazione è eseguita mediante documenti probatori forniti dai proprietari, previo accertamento d’ufficio presso il comune e l’ufficio del catasto. 3. Per gli immobili costruiti in difformità alle norme urbanistiche vigenti al momento dell’evento calamitoso, il contributo è commisurato alla sola indennità di espropriazione prevista dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283. 4. La domanda e la documentazione relativa devono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all’ufficio del Genio civile di Agrigento. Si applica l’articolo 14 della legge 5 giugno 1974, n. 283. L’ufficio del Genio civile predispone gli atti e le valutazioni per le procedure di pagamento. 5. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con il proprietario dell’immobile distrutto o dichiarato inagibile, successivamente deceduto, succedono nella facoltà, previa esibizione dell’atto di successione, di presentare l’istanza per beneficiare dell’indennizzo. 6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva di 7.000 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2005 (UPB 6.2.1.3.2, capitolo 273705) e 3.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1004 del bilancio pluriennale della Regione. Art. 15. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). Art. 16. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). Art. 17. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). Art. 18. Disposizioni relative alla Presidenza della Regione 1. Al comma 5 dell’articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “somma di 300 milioni” aggiungere il seguente periodo: “Le somme trasferite possono essere altresì utilizzate dal Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionale (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad assicurare il funzionamento dell’Agenzia di sviluppo euromediterraneo dei poteri locali e regionali (ASEM) e l’acquisizione delle quote sociali.”. 2. La Regione siciliana riconosce ai propri cittadini, alle persone giuridiche ed alle associazioni che abbiano sede sociale nel territorio il diritto a presentare petizioni all’Assemblea regionale siciliana o alla Giunta regionale. La petizione può riguardare una richiesta o una lagnanza individuale o generale o un invito affinché l’Assemblea regionale siciliana o la Giunta regionale prenda posizioni su questioni di interesse pubblico. La petizione può essere presentata per iscritto o per via telematica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, disciplina le modalità di presentazione nonché le forme ed i tempi di risposta. Per le petizioni da presentare all’Assemblea regionale siciliana si applicano le disposizioni del Regolamento interno. 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2007, gli enti di cui all’Elenco n. 1, allegato alla presente legge, applicano il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, secondo le modalità e le eventuali modifiche disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti, per i quali le leggi regionali prevedano la soppressione, la liquidazione, la trasformazione o altra forma di modifica della natura giuridica, mantengono la precedente disciplina contabile. Gli altri enti privi di specifica normativa contabile adeguano i propri regolamenti contabili ai principi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, a partire dall’esercizio finanziario 2007 secondo le direttive dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di concerto con il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa. Con decreto del Ragioniere generale della Regione di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa, possono essere approvati schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti. 5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 9. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di 100 migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105722), per l’esercizio finanziario 2005, da assegnare ai proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi del 21 novembre 2002, verificatisi nel territorio del comune di Misterbianco, per fare fronte alle spese di ripristino degli immobili stessi. 10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 13. Alla fine del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è aggiunto il periodo: “Nel caso in cui ad avere diritto all’assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima”. 14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 15. Agli oneri di cui ai commi 13 e 14 si fa fronte con parte delle disponibilità dell’UPB 3.1.2.3.5 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. 16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 20. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). Art. 19. Disposizioni relative al personale 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 7. All’articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, è aggiunto il seguente comma: “2 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano nei confronti dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Regione siciliana, in servizio o in quiescenza.”. 8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 13. All’articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, dopo il primo comma inserire il seguente: “Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.”. 14. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, si intendono nel senso che la percentuale del 5 per cento ivi prevista è aggiuntiva rispetto alle quote di riserva sui posti in organico previste dalla legge del 12 marzo 1999, n. 68, ed è relativa ai seguenti soggetti: a) in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità; b) invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) non vedenti o sordomuti, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 16. All’articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: “a) le parole “Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa” sono soppresse; b) dopo le parole “controllo” la parola “e” è sostituita con “e/o”; c) le parole “dipartimento bilancio e tesoro” sono sostituite con “dipartimento presso cui il personale è comandato”; d) il periodo “restano a carico delle amministrazioni o enti di provenienza” è sostituito con “sono a carico dell’Amministrazione di destinazione”; e) nell’ultimo periodo le parole “A detto personale” sono sostituite con le parole “Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale” e la parola “esclusivamente” è soppressa; f) alla fine del comma 12 dell’articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, aggiungere il seguente periodo “Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.”. Per le finalità di cui al presente comma la spesa, valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 1.000 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003. 17. Al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: “a) sostituire le parole “presso il dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera – igiene pubblica” con le parole “presso l’Assessorato regionale della sanità”; b) le parole “cinque unità” sono sostituite con le parole “35 unità”; c) le parole “dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica” sono sostituite con “dipartimento presso cui il personale è comandato”; d) le parole “restano a carico degli enti di provenienza” sono sostituite con le parole “sono a carico dell’Amministrazione di destinazione”; e) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo “Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.””. 18. Per le finalità di cui al comma 17 la spesa, valutata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, in 1.480 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003. 19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 20. Le società partecipate dalla Regione possono procedere alla dislocazione del personale sulla base delle effettive esigenze comprovate con motivata richiesta delle Soprintendenze. 21. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 23. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 24. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 25. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 28. All’articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sostituire “31 dicembre 2004” con “31 dicembre 2005”. 29. Nei comuni nei quali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato istituito il Polo catastale comunale, in forma singola o associata per la gestione del catasto, il sindaco è autorizzato a riconoscere le funzioni agli addetti per l’istituzione ed il funzionamento dei servizi demandati ai “Poli catastali comunali”. 30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 31. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 32. Al fine di fare fronte al fabbisogno organico della qualifica di agente con funzioni di agente forestale che in prima applicazione viene fissato in n. 400 unità, il Dirigente generale del dipartimento foreste è autorizzato ad adottare gli atti relativi alla procedura concorsuale. La predetta procedura concorsuale è disciplinata dalle norme in atto in vigore per l’assunzione degli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato. Il trattamento economico fondamentale spettante è quello previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 per la categoria B posizione economica “1” (allegato I) oltre l’indennità di amministrazione (allegato J) e l’indennità integrativa speciale (allegato H). 33. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 36. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 37. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 38. Le disposizioni del comma 5 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si estendono al personale medico titolare di guardia medica compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati. 39. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 40. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 41. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 42. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 43. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 44. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 45. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 46. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, inserire il seguente: “1bis. L’Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un’invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.”. 47. I benefici previsti dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, vengono previsti anche per i cittadini siciliani uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata, fuori dal territorio siciliano. Art. 20. Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio 1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunta la seguente lettera: “p) al Consorzio lapidei siciliani, con sede in Palermo.”. 2. Nell’ambito delle disponibilità dell’UPB 8.1.2.3.2, capitolo 342525, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, in riferimento a quanto indicato dall’intesa del 30 maggio 2002 stipulata tra il Ministero delle attività produttive e la Regione siciliana, relativa all’istituzione dello Sportello regionale per l’internalizzazione del sistema delle imprese (denominato e di seguito indicato SPRINT Sicilia) ed al relativo “Protocollo operativo per la costituzione dello Sportello regionale per l’internalizzazione del sistema delle imprese” stipulato tra i soggetti promotori ossia, Ministero delle attività produttive, Regione siciliana, Istituto per il commercio con l’estero (ICE), Società italiana per le imprese all’estero (Simest S.p.A.), Istituto per i servizi assicurativi del Commercio con l’estero (SACE) e l’Unione regionale delle camere di commercio della Sicilia (UNIONCAMERE Sicilia), è autorizzato a finanziare le spese relative al “Piano di attività dello Sprint Sicilia”, comprensive delle spese di funzionamento dello Sportello, delle spese relative alla dotazione di beni strumentali necessari allo sviluppo delle attività e delle spese relative al personale assegnato inclusi i relativi costi di missione. Il Piano di attività dello SPRINT Sicilia, di cui al comma 1, viene approvato dal Comitato di coordinamento istituito con decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, su proposta del Responsabile dello SPRINT Sicilia. 3. Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli ai sensi degli articoli 47 e seguenti del Titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il controllo sulle delibere dei consigli di amministrazione dell’ESA, dell’IRVV, dell’Istituto incremento ippico, dell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia viene così disciplinato: il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni al bilancio, il programma annuale e triennale sull’attività dell’ente, adozione ed eventuali modifiche dello Statuto, del regolamento di organizzazione, del regolamento di contabilità e del regolamento organico dell’ente nonché tutte le ulteriori delibere inerenti l’organico, lo stato giuridico ed economico del personale, l’amministrazione contabile dell’ente, l’acquisto od alienazione di immobili; sono trasmesse, entro dieci giorni dall’adozione, all’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, titolare del controllo e della vigilanza sugli enti, il quale entro trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo il termine di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, per l’acquisizione, ove richiesto del parere dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, deve disporne l’approvazione o l’annullamento, con provvedimento motivato, o, nei casi previsti per legge, la trasmissione, con le proprie osservazioni, alla Giunta regionale per il conclusivo esame. Le delibere di cui alla presente disposizione diventano esecutive se, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime da parte dell’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, salvo eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo non si conclude con l’approvazione o con motivato provvedimento di annullamento da parte dell’Assessorato; il suddetto termine non opera nell’ipotesi di trasmissione alla Giunta regionale. Il predetto termine di trenta giorni, rimane sospeso se, prima della scadenza, l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ritenga di chiederne il riesame, debba richiederne il parere all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o intenda acquisire un parere da organi consultivi, il quale deve essere reso entro trenta giorni. Una volta che la delibera sia riproposta dagli enti o sia pervenuto il parere, l’atto diviene esecutivo trascorsi venti giorni senza che ne sia stato disposto l’annullamento o l’approvazione. Tutte le deliberazioni devono essere sottoposte, prima della loro adozione, al visto di legittimità da parte del direttore generale dei rispettivi enti il quale può negare il proprio visto motivando in merito. Eventuali deliberazioni adottate senza il predetto visto, devono essere trasmesse entro dieci giorni, con allegata la relazione del direttore generale, all’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste rispettando i termini di cui alle disposizioni precedenti. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 48 e seguenti del Titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le composizioni dei collegi dei revisori dei conti dell’Istituto regionale della vite e del vino e dell’Ente di sviluppo agricolo, dell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e dei consorzi di bonifica, sono così modificate: un componente effettivo, presidente, designato dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze in rappresentanza dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; due componenti effettivi, designati dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste di cui uno in rappresentanza dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste; due componenti supplenti designati dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste. I componenti dei collegi attualmente già costituiti decadono automaticamente con la nomina dei nuovi componenti nominati ai sensi del presente comma e comunque cessano dalle funzioni dal 15 gennaio 2006. 4. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio regionale per le finalità di cui all’articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311) in favore delle province regionali, quale concorso per le spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria, nella misura del 70 per cento della somma totale prevista per l’attuazione dei programmi presentati dalle singole province. A partire dall’anno 2006 le province regionali che hanno attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista, ai fini dell’impegno delle risorse finanziarie da trasferirsi dalla Regione a titolo di contributo, devono presentare all’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste il programma di gestione del servizio per un periodo non eccedente la validità del bilancio pluriennale della Regione. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste provvede con proprio decreto ad impegnare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le somme dovute alle province regionali a titolo di contributo. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste eroga alle province regionali le somme loro assegnate a cadenza trimestrale e dietro presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. 5. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 9, dopo le parole “la lavorazione” aggiungere le seguenti “o alla laurea in scienze erboristiche o denominazioni affini, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 e del 4 agosto 2000, ai fini della coltivazione, lavorazione e commercializzazione”. 6. La lettera b) dell’articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è così sostituita: “b) un dirigente dell’Amministrazione regionale anche in quiescenza, nominato dall’Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l’emigrazione.”. 7. Al comma 5, lettera a), dell’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come modificato dall’articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la parola “due” è sostituita con la parola “quattro”. 8. In deroga alle vigenti disposizioni, l’Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall’avanzo di amministrazione scaturenti dal


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