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Attivismo civico & Terzo settore

Sicilia – Attività socialmente utili – Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all’art. 4 della LR 24/05 e successive modifiche ed integrazioni – Prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2006 – Progetti di utilità collettiva, prosec

di Redazione

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione A tutti gli enti utilizzatori di lavoratori in attivita’ socialmente utili e di contratti di diritto privato ex artt. 11 e 12, legge regionale n. 85/95 al dipartimento regionale lavoro al dipartimento regionale formazione professionale all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all’ispettorato regionale del lavoro agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, p.c., – alla v commissione legislativa dell’assemblea regionale siciliana Alla presidenza della regione – ufficio di gabinetto alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agli ispettorati provinciali del lavoro alla direzione regionale dell’i.n.p.s. all’area e ai servizi dell’agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale Il comma 6 dell’art. 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 56 del 23 dicembre 2005, dispone che, al fine di consentire, nel corso dell’anno 2006, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili, di cui all’art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime ed il finanziamento delle misure di stabilizzazione, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato istituito con l’art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Le attività socialmente utili dei lavoratori predetti, in scadenza alla data del 31 dicembre 2005, possono proseguire sino al 31 dicembre 2006, fermo restando che la prosecuzione ha effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la prosecuzione ed iscritte nel bilancio di previsione della Regione. A tal fine, gli enti utilizzatori adotteranno i relativi atti deliberativi con le modalità di cui alla circolare assessoriale 2 dicembre 2004, n. 49, e con efficacia a far data dal 1° gennaio 2006. Allo stesso modo, gli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85/95, che volessero proseguire i rapporti di lavoro in scadenza nel corso dell’anno 2006, dovranno adottare le deliberazioni con le modalità di cui alla richiamata circolare n. 49/2004, fermo restando che la richiesta dell’accreditamento delle somme necessarie relative alla quota a carico della Regione siciliana va effettuata per l’intero anno 2006 e per tutti i lavoratori a prescindere dall’annualità di servizio. Con l’occasione si ribadisce che restano a carico degli enti utilizzatori, oltre alla quota di cui all’art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, anche i maggiori oneri derivanti dall’applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti medesimi, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato “word”, sul sito internet ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.


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