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Droga. La nuova normativa. Una scheda

Finisce l'era della distinzione fra droghe pesanti e droghe leggere. Anche i privati potranno certificare lo stato di tossicodipendneza

di Redazione

Una tabella unica per le sostanze stupefacenti, che non fa distinzione tra droghe leggere e pesanti; sanzioni amministrative per i consumatori; pene da 6 a 20 anni per i reati di spaccio e traffico di qualunque tipo di sostanza; possibilità per chi è condannato a pene inferiori ai 6 anni di usufruire di misure alternative al carcere; certificazione dello stato di tossicodipendenza non più appannaggio esclusivo dei servizi pubblici. Sono i punti di maggior rilievo delle nuove norme in materia di droga, che sono state approvate anche dalla Camera, con il voto di fiducia. Il testo, che va a modificare la normativa attualmente in vigore (la legge 309 del 1990), prevede la reclusione da 6 a 20 anni (finora da 8 a 20) e la multa da 26 mila a 260 mila euro per chi “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa, consegna” sostanze comprese nella Tabella I (nella tabella II ci sono i farmaci), che per l?appunto include tutte le droghe, dall?eroina alla cannabis, dalla cocaina all?Lsd all?ecstasy. La legge 309 divideva invece le sostanze in più tabelle, prevedendo sanzioni più leggere per hashish e marijuana. Le stesse pene, da 6 a 20 anni, sono previste anche per chi acquista o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità – se superiore ai limiti massimi, che saranno indicati con un successivo decreto del Ministero della salute – o ?per modalità di presentazione” o per “altre circostanze” appaiono destinate a un uso non personale. La legge dà in sostanza al giudice la possibilità di stabilire se si tratta di consumo o di spaccio, alla luce non solo dei limiti quantitativi stabiliti in seguito da decreto, ma anche in considerazione di altri elementi indiziari. L?emendamento prevede poi, come già esiste, l?eventualità che, trattandosi di ?fatti di lieve entità, le pene applicate possano scendere: da uno a sei anni di carcere e dai 3 mila ai 26 mila euro di multa. Il tossicodipendente che ha commesso reati, per i quali è stato condannato a una pena inferiore a 6 anni, può usufruire di misure alternative al carcere, cioè può sottoporsi a un programma terapeutico presso un servizio pubblico o una struttura privata autorizzata. Se non intende farlo, il giudice può applicare la pena alternativa del “lavoro di pubblica utilità”, che può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate. Il lavoro di pubblica utilità, però, può sostituire la pena per non più di due volte. Allo stesso modo, in caso di condanna a pena detentiva di una persona tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico, il giudice può disporre gli arresti domiciliari, controllando che il programma venga eseguito. Arresti domiciliari anche a un tossicodipendente già in carcere, che intenda sottoporsi a un programma di recupero. Chi detiene un quantitativo di droga nei limiti di quello che sarà definito uso personale sarà invece sottoposto, oltre all?ammonimento, a una serie di sanzioni amministrative: quelle immediate sono il ritiro della patente e il fermo del ciclomotore. Ci sono poi sanzioni di media entità, che vanno dalla sospensione della patente, del passaporto o del porto d?armi alla sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo se si tratta di cittadini stranieri extra Ue. In caso di recidività, le sanzioni più gravi: obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della polizia; obbligo di rientrare a casa entro una certa ora e di non uscirne prima di un?altra; obbligo di comparire in un ufficio si polizia negli orari di entrata e di uscita da scuola; divieto di frequentare determinati locali pubblici e di allontanarsi dal Comune di residenza; divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. Il tossicodipendente, inoltre, sarà invitato a seguire un programma terapeutico predisposto da un Sert o da un privato autorizzato: se accetta, e se il programma ha un “esito positivo”, gli potranno essere revocate le sanzioni. Altra novità rispetto alla normativa vigente, è la possibilità, per una persona tossicodipendente, di avere la sospensione della pena se ha concluso con esito positivo un programma terapeutico presso una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata. Inoltre, il tossicodipendente condannato a pena inferiore a 6 anni – e non più 4 come accadeva finora – può chiedere, qualora abbia in corso un programma terapeutico, di essere affidato in prova a un servizio o a una comunità terapeutica per proseguire il trattamento. Ma quali sono i limiti tra consumo e spaccio? Le nuove norme demandano a un successivo decreto la fissazione della soglia, che sarà in base alla quantità di principio attivo presente: ad esempio, per la cannabis, se il limite sarà, come probabile, fissato intorno ai 300 mg, e considerando che ogni dose contiene un 6-7% di sostanza attiva, il limite tra spaccio e consumo potrebbe essere di 30 spinelli circa. La funzione della certificazione, infine, finora appannaggio esclusivo dei servizi pubblici, per la prima volta può essere delegata al privato sociale, cioè alle comunità, che però dovranno rispondere a particolari requisiti che sono: il livello di eccellenza connesso all?accreditamento e il rapporto di convenzione con il Servizio *sanitario nazionale. La “regia” di tutti gli enti, pubblici e privati, sarà appannaggio dei Dipartimenti territoriali, già in fase di attuazione in alcune regioni.


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