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Attivismo civico & Terzo settore

Funzionamento del Fondo di sostegno per le adozioni internazionali (GU n. 186 del 11/8/2006)

di Redazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l’altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all’attuazione della sopraindicata convenzione (di seguito chiamata Commissione); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, «Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell’art. 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre 1998, n. 476», nel quale sono indicate le modalità per il rilascio agli enti autorizzati dell’autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalità operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell’Autorità centrale; Visto il deposito da parte dell’Italia dello strumento di ratifica, in data 18 gennaio 2000, ai sensi dell’art. 46, comma 2 della convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, dal quale consegue l’entrata in vigore della stessa; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per le pari opportunità è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, in raccordo con la Commissione; Visto l’art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi», ove si prevede la deducibilità del «50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»; Vista la risoluzione n. 77/E dell’Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalità interpretative sull’applicazione dell’art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanata in data 4 aprile 2003, relativa alla definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione; Considerata la necessità di porre in essere concrete azioni politiche che diano all’infanzia aiuto e assistenza particolari, in attuazione del dettato costituzionale e dell’impegno assunto dall’Italia in sede di dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; Visto l’art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», «finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184», nonchè la relativa dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l’anno 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 – serie generale del 13 luglio 2005, con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai genitori adottivi nell’anno 2004; Visto l’art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede l’autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del sopraindicato Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali; Ritenuto di limitare la concessione del rimborso ai casi di adozione autorizzati rispettivamente negli anni 2005, 2006 e 2007, in considerazione della irretroattività delle disposizioni; Ritenuto che, ai fini dell’individuazione dell’ammontare e dei criteri di rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, è necessario considerare solo il cinquanta per cento delle spese sostenute per adozione, vista la possibilità di deducibilità della restante parte ex art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge; Ritenuto inoltre che, al fine di evitare sovrapposizione delle agevolazioni, occorre considerare eventuali analoghi finanziamenti previsti ed erogati da regioni o province per le stesse finalità; Considerato che, lo stanziamento di Euro 10.000.000,00, previsto per gli anni 2006, 2007, 2008 a copertura delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sommato ai residui 2005 sul cap. 538, istituito nell’ambito del C.R. 8 «Pari opportunita», consente il parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, rispettivamente negli anni 2005, 2006 e 2007; Su proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a Euro 70.000,00, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre rispettivamente degli anni 2005, 2006 e 2007 è concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto. Art. 2. Modalità di presentazione delle istanze 1. I genitori adottivi, di cui all’art. 1 del presente decreto, presentano entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, a mezzo raccomandata a/r, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali, Largo Chigi n. 19 – 00187 Roma – utilizzando il Modello A allegato al presente decreto. 2. L’istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti: 1. copia dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali; 2. copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall’ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi; 3. copia completa della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa/e all’anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l’ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni; 4. nel caso in cui l’istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica, un’autocertificazione, resa ai sensi dell’ art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la correttezza e veridicità dei dati riportati; 5. nel caso in cui l’istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall’ art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’ammontare complessivo del reddito conseguito nell’anno antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso (Modello B allegato); 6. nel caso in cui l’adozione sia stata conclusa senza l’assistenza di un ente autorizzato, un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell’autorizzazione all’ingresso di cui alla lettera a); 7. nel caso in cui l’istante abbia usufruito di un contributo da parte di organi regionali o provinciali, copia del documento attestante l’ammontare del contributo ricevuto. 3. In caso di adozione pronunciata all’estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell’art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all’istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal tri-bunale per i minorenni territorialmente competente, nonchè copia completa della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa all’anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa evincere l’ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei riguardanti tali anni. 4. Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure incomplete sono inammissibili. Art. 3. Ammontare e natura dei rimborsi 1. L’ammontare delle spese rimborsabili, con esclusione del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, portate in deduzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari a: 1. il 50% (fino ad un limite massimo di Euro 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a Euro 35.000,00; 2. il 30% (fino ad un limite massimo di Euro 4.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra Euro 35.000,00 e Euro 70.000,00. 2. Il rimborso viene erogato a carico del Fondo di cui all’art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa verifica della congruità delle disponibilità del Fondo medesimo e nel caso in cui l’ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte in funzione del procedimento di cui all’art. 2, superi le disponibilità del Fondo, si procederà alla rideterminazione dei rimborsi che dovrà essere effettuata in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilità. 3. L’importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 Documenti da allegare alla domanda di rimborso (per i residenti in Italia): 1. copia dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali; 2. copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall’ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi; 3. copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi relativa all’anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l’ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni; 4. nel caso in cui l’istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all’Agenzia delle entrate; 5. nel caso in cui l’istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’ammontare complessivo del reddito conseguito nell’anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso; 6. nel caso in cui l’adozione sia stata conclusa senza l’assistenza di un ente autorizzato, autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata della documentazione contabile giustificativa), ove si attesti che le spese per le quali si chiede il rimborso riguardano la/e procedura/e adottiva/e indicata/e nella domanda di rimborso. Invece: (per i cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero, i quali hanno concluso l’adozione ai sensi dell’art. 36, comma 4 della legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 476/1998) i documenti da allegare sono: 1. certificato attestante la residenza all’estero da almeno due anni; 2. copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell’adozione e l’ordine di trascrizione nel registro di stato civile; 3. copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa all’anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l’ammontare del reddito complessivo Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei redditi riferiti a tali anni; 4. nel caso in cui l’istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all’Agenzia delle entrate; 5. nel caso in cui l’istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’ammontare complessivo del reddito conseguito nell’anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso; 6. nel caso in cui l’adozione sia stata conclusa senza l’assistenza di un ente autorizzato, autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata della documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso riguardano la/e procedura/e adottiva/e indicata/e nella domanda di rimborso. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA D.P.C.M. DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI Con l’art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005») è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo di sostegno delle adozioni internazionali», di entità pari a Euro 10.000.000,00 per l’anno 2005, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione disciplinate dalle disposizioni contenute nel Capo I, titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184, comprensive delle adozioni pronunciate all’estero ai sensi dell’art. 36, comma 4, della medesima legge. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato, in data 28 giugno 2005, un apposito decreto con cui sono stati stabiliti i beneficiari e le modalità di funzionamento del suddetto Fondo. Con l’art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata prevista l’autorizzazione alla spesa di Euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 a favore di detto Fondo. Con il presente decreto, come previsto dalla norma di legge sopra richiamata, si intendono determinare i soggetti beneficiari, l’entità dei rimborsi e le modalità di presentazione delle istanze con riferimento agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008. Allo scopo di determinare i soggetti beneficiari e l’entità dei rimborsi è necessario assumere alcuni dati. Appare innanzi tutto necessario individuare subito i possibili beneficiari del provvedimento, che si ritiene debbano essere coloro che abbiano adottato uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007, l’ingresso e la residenza permanente in Italia. Ai fini dell’individuazione degli importi da rimborsare, un ulteriore elemento essenziale è la determinazione del costo medio dell’adozione. Tale costo si compone di una parte in larga parte pre-determinata (derivando da tabelle-Paese concordate fra la Commissione adozioni e gli enti autorizzati) e da una parte variabile, relativa alle spese di viaggio e soggiorno nel Paese straniero a carico delle coppie. Entrambi tali componenti vengono certificate dall’ente, al termine delle procedura di adozione, attraverso il rilascio di idonea documentazione che viene poi conservata dai coniugi al fine di godere della deducibilità fiscale del 50% dei costi sostenuti, già prevista dalle disposizioni vigenti (art. 10, comma 1, lettera 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte dei redditi). Tenuto conto di tali componenti e della diversità degli ulteriori costi da affrontare a seconda delle aree geografiche in cui viene adottato il minore (meno alti nei Paesi dell’Est europeo, più alti nei Paesi extraeuropei), si ritiene realistico stimare in Euro 12.000,00 il costo medio dell’adozione. Considerato che lo stanziamento a disposizione consente solo il parziale rimborso delle spese sostenute, che la normativa in vigore prevede già una deducibilità fiscale per tutti i contribuenti fino al 50% delle spese sostenute per adozioni e onde evitare che una ripartizione «pro-quota» uguale ed indistinta si riduca in un «simbolico rimborso» concesso a tutti i soggetti, senza tener conto delle diversità di reddito fra le coppie, si ritiene opportuno concentrare l’intervento sulle coppie con redditi medio-bassi. Tenuto conto: 1. del numero e dell’entità dei rimborsi effettivamente erogati in sede di prima applicazione del decreto (adozioni 2004); 2. delle domande di adozione internazionale effettivamente presentate nell’anno 2005, e stimandone una progressione lineare per gli anni a seguire; 3. della distribuzione per fasce di reddito delle famiglie che hanno presentato domanda di idoneità all’adozione presso i competenti Tribunali per i minorenni, come ricavabile dall’indagine ISTAT 2005 ed Eurisko; 4. delle risorse disponibili del Fondo; si ritiene possibile individuare due fasce di rimborso: la prima riguarderebbe le coppie adottanti con redditi fino a Euro 35.000 e coprirebbe il 50% delle spese sostenute (con un tetto massimo di Euro 6.000); la seconda riguarderebbe le coppie con redditi compresi tra Euro 35.001 ed Euro 70.000 e coprirebbe il 30% delle spese sostenute (con un tetto massimo di Euro 4.000). Poichè si tratta comunque di operare sulla base di stime relative alla distribuzione reddituale ed al numero dei richiedenti, è stata prevista una clausola di salvaguardia che riduce proporzionalmente l’entità del rimborso pro-capite qualora l’ammontare dei rimborsi richiesti e dovuti dovesse superare la dotazione del fondo.


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