Attivismo civico & Terzo settore

Campania – Regolamento di attuazione degli interventi per la promozione e valorizzazione delle Università dellaCampania, ai sensi della LR 13/04 (BUR 29/5/2006 n. 24)

di Redazione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121, 4° comma della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Campania; Vista l’approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 20 Aprile 2006; EMANA Il seguente regolamento Articolo 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento, disciplinano la predisposizione dei piani triennali e i conseguenti piani annuali attuativi, come previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2004, n.13. Articolo 2 Comitato di indirizzo e programmazione 1. Il comitato di indirizzo e programmazione, istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004 n.13, redige il piano di programma triennale e i conseguenti piani attuativi annuali a favore delle Università, per il raggiungimento dei fini di cui all’articolo 1 della legge regionale n.13/04. 2. I piani attuativi annuali sono redatti dal comitato di indirizzo e programmazione, d’intesa con il comitato regionale di coordinamento degli atenei e della competente commissione consiliare, entro e non oltre il trenta giugno di ogni anno. Articolo 3 Composizione e modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e programmazione 1. Il comitato di indirizzo e programmazione è presieduto dall’assessore all’università ed alla ricerca scientifica ed è composto da tre docenti universitari. 2. I componenti del comitato di indirizzo e programmazione sono scelti dall’assessore all’università ed alla ricerca scientifica all’interno di una rosa di candidati indicati dalle università della campania in numero di due per ogni ateneo, individuati tra i docenti ordinari ed a tempo pieno con esperienza di direzione e coordinamento ai massimi livelli accademici. 3. Il vice presidente, indicato dall’ufficio di presidenza della commissione consiliare competente per materia tra i tre docenti di cui ai commi 1 e 2, collabora con l’assessore all’università ed alla ricerca scientifica, per la funzionalità del comitato di indirizzo e programmazione. 4. Il comitato di indirizzo e programmazione dura in carica cinque anni. 5. La giunta regionale delibera, su proposta dell’assessore all’università ed alla ricerca scientifica, la nomina dei componenti il comitato di indirizzo e programmazione. 6. Nell’arco del quinquennio, se un componente viene meno per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti, dimissioni od altro, l’assessore all’università e alla ricerca scientifica provvede alla sua sostituzione, con la nomina del nuovo componente tra quelli individuati dagli atenei. 7. Il comitato di indirizzo e programmazione delibera gli atti di competenza, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. in caso di parità, prevale il voto del presidente. Articolo 4 Modalità di convocazione del comitato di indirizzo e programmazione 1. Il comitato di indirizzo e programmazione è convocato dall’assessore all’università ed alla ricerca scientifica o, su delega, dal vice presidente, per la predisposizione dei piani attuativi annuali, presso la sede dell’assessorato. 2. Le convocazioni sono effettuate in forma scritta presso la sede ufficiale di ciascun componente, almeno dieci giorni prima della data di riunione. 3. Il comitato di indirizzo e programmazione provvede, al suo interno, alla nomina del segretario verbalizzante. Articolo 5 Piani attuativi annuali 1. Il comitato di indirizzo e programmazione, entro il trenta giugno di ogni anno, d’intesa con il comitato regionale di coordinamento degli atenei, predispone, sulla base di quanto previsto dall’articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 20 dicembre 2004 n.13, il piano attuativo, che, approvato dalla giunta regionale entro e non oltre il quindici luglio, è trasmesso agli atenei per la sua implementazione. 2. Le risorse sono destinate a coprire il fabbisogno delle seguenti aree: a) area di sistema: finanziamento di nuovi organici e di nuovi corsi di primo e secondo livello, nonché di dottorati di ricerca; b) area dei servizi: adeguamento delle risorse delle università per strutture, servizi e personale; accordi di programma fra ministero dell’Istruzione, università e ricerca, atenei ed altri soggetti pubblici e privati; c) area del patrimonio: partecipazione e sostegno ad iniziative cofinanziate dall’Unione europea o da soggetti terzi pubblici e privati. Articolo 6 Presentazione dei progetti 1. L’Area generale di coordinamento ricerca scientifica della Giunta regionale, entro 30 giorni dall’approvazione del piano attuativo annuale, predispone l’avviso di selezione dei progetti da ammettere al finanziamento, con l’indicazione dei termini e delle modalità di presentazione delle proposte progettuali, distinti per le diverse tipologie di intervento. Articolo 7 Valutazione delle proposte di finanziamento 1. L’area generale di coordinamento ricerca scientifica della Giunta regionale può avvalersi di esperti esterni, scelti dall’assessore alla università ed alla ricerca scientifica sulla base di esperienze professionali e titoli accademici ed espleta le procedure di selezione dei progetti, valutandone la conformità ed i requisiti rispetto al piano attuativo annuale approvato, nonché al bando di selezione. 2. L’area generale di coordinamento ricerca scientifica della Giunta regionale pubblica la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento al termine della procedura di valutazione. 3. I progetti ammessi a finanziamento sono sottoposti a monitoraggio, sulla base di indicatori individuati nel piano attuativo annuale per singole tipologie di intervento. 4. I risultati conseguiti dalla programmazione triennale degli interventi e dai piani attuativi annuali sono oggetto di valutazione, mediante criteri oggettivi individuati nei piani attuativi annuali, tenuto conto delle singole tipologie d’intervento. Articolo 8 Modalità di erogazione dei finanziamenti 1. Per i progetti ammessi ai finanziamenti regionali, le modalità di erogazione dei finanziamenti sono definite in sede di pubblicazione dell’avviso di selezione. Articolo 9 Revoca e rideterminazione del finanziamento 1. La Regione, in caso d’inadempienza o di difformità nell’esecuzione dei progetti, provvede a revocare, in tutto o in parte, il finanziamento ed a richiedere la restituzione di quanto erogato, se tali difformità non siano state autorizzate. Articolo 10 Norma finale 1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania. 16 maggio 2006 Bassolino


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