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Vaccinazioni, ecco l’ombudsman per i risarcimenti

Malattie/ Competenze unificate nel difensore civico toscano

di Massimo Persotti

Sto preparando la documentazione per chiedere un indennizzo per danni da vaccinazione. A chi posso rivolgermi per sapere se ho seguito la procedura corretta?

(email)

Il difensore civico della Toscana ha un mandato di rappresentanza da parte degli altri ombudsman regionali e di oltre 150 associazioni di volontariato e tutela sanitaria per trattare le pratiche di risarcimento per danni da vaccinazioni. Dal 1992, da quando è in vigore la legge 210 relativa all?indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, il difensore civico toscano ha seguito oltre 4mila casi. Molte le istanza per danni causati a operatori sanitari. In questo caso, la legge in origine ammetteva la possibilità dell?indennizzo solo se il contagio era da Hiv. Poi la Corte costituzionale ha riconosciuto questo diritto anche per gli operatori che hanno contratto un danno irreversibile a seguito di contatto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti virali. Sulla legge 210/92 è aperto un dibattito e per i difensori civici sono almeno cinque i punti della norma da cambiare. «Questa legge è nata per semplificare le procedure risarcitorie dei cittadini danneggiati e vitando loro il ricorso giurisdizionale con l?attivazione di un procedimento amministrativo ad hoc», spiega Giorgio Morales, ombudsman toscano. «Purtroppo, si è assistito a un proliferare del contenzioso giudiziale cui i cittadini sono dovuti ricorrere per applicazioni distorte di disposizioni della normativa». Quali i punti più controversi della legge? «Le proposte di modifica che chiediamo riguardano l?abolizione dei termini per la presentazione delle domande, la concessione di un sostanziale aumento dei ratei degli indennizzi, la revisione delle categorie, l?ammissione di prove testimoniali e di certificazioni redatte da medici e la definizione più rapida dei procedimenti». Oggi, le domande di risarcimento vanno presentate entro tre anni dall?evento trasfusionale (10 per il virus Hiv), un termine ritenuto incongruo sia per la disparità di trattamento tra le diverse categorie di soggetti da tutelare, sia perché l?insorgere delle patologie può avere tempi più lunghi: anche oltre due decenni per l?epatite e fra i 15-20 anni per l?Hiv. L?indennizzo consiste in un assegno mensile la cui misura è rimasta pressoché invariata da 14 anni a questa parte. Troppo lunghi i tempi dei procedimenti: oltre un anno per l?istruttoria delle domande da parte delle Asl e non meno di per l?esame dei ricorsi amministrativi da parte del ministero della Salute. La proposta di legge di modifica della 210/92 è all?esame delle Commissioni parlamentari e Morales si augura tempi brevi e «un?azione bipartisan per rendere speranza e giustizia alle migliaia di persone danneggiate». Il punto Dal 1992, 4mila istanze Sono 4.053 le istanze seguite dal difensore civico della Toscana dal 1992 al 15 luglio 2006, secondo un rapporto diffuso dall?ombudsman regionale. La causa del danno nella maggior parte dei casi è dovuta a emotrasfusione (3.197 casi), 643 le istanze per danni causati a operatori sanitari, 104 da vaccinazioni, 78 per contagio da coniuge che ha già ricevuto il beneficio, 31 per contagio di madre in gravidanza.

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