Politica & Istituzioni

Prostituzione, approvato ddl: ecco cosa prevede

Sarà reato prostituirsi in luogo pubblico, norme severe contro lo sfruttamento

di Gabriella Meroni

È stato approvato questa mattina dal Consiglio di ministri il Ddl Carfagna che prevede norme contro la prostituzione. Secondo il disposto del provvedimento, è reato prostituirsi in luogo pubblico e vengono previsti arresto e multa non solo per chi si prostituisce ma anche per i clienti. Inoltre si inaspriscono le pene per chi appartiene a un’associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, e viene previsto il rimpatrio per i minorenni stranieri costretti a prestazioni sessuali.

Il disegno di legge è composto da 4 articoli. L’articolo 1 (che modifica la legge Merlin del 1958) introduce il reato di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico: arresto da 5 a 15 giorni e ammenda da 200 a 3.000 euro per chi offre prestazioni sessuali, pena applicata anche ai clienti. Se la prostituzione deve considerarsi «fenomeno di allarme sociale», secondo il governo, non può ammettersi un «distinto trattamento» tra chi la eserciti e chi se ne avvalga. Il ddl Carfagna, quindi, mira ad introdurre misure che «tutelino la dignità e i valori della persona umana e la sua libertà di determinazione», prevenendo «le cause di un diffuso allarme per l’ordine pubblico e la sicurezza».

Con l’introduzione del reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico si vuole eliminare la prostituzione di strada e, contemporaneamente, contrastare lo sfruttamento. Per questo, il disegno di legge, all’articolo 3, prevede anche pene più pesanti per chi organizza o partecipa a un’associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione: nel primo caso si rischia da 4 a 8 anni di reclusione, nel secondo da 2 a 6 anni. L’articolo 2 inoltre è dedicato alla prostituzione minorile: carcere da 6 a 12 anni e multa da 15 mila a 150 mila euro per chi «recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto» o «favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto».

Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, in cambio di denaro od altro, anche solo promessi, potrà essere punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro. Se il minorenne ha meno di 16 anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà e le attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti rispetto al prescritto aumento di pena. I minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel nostro Paese saranno riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del loro Paese d’origine. Con un regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, verranno stabilite procedure accelerate e semplificate per il rimpatrio del minore.


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