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Testamento biologico: iniziata discussione in Senato

È stato deciso di far precedere la discussione generale da un ciclo di audizioni

di Gabriella Meroni

Il relatore, senatore Calabrò, ha svolto un’ampia realzione mettendo in luce le differenze (a volte anche notevoli) tra i pdl presentati su questo delicato tema. Si è proposto (ma tante sono state le obiezioni) di stralciare le cure palliative dalla discussione. Infine è stato deciso di svolgere «un breve ciclo» di audizioni di esperti che possano aiutare i senatori a valutare la materia.

Ma ecco il resoconto sommario della seduta:

IGIENE E SANITA’ (12ª) MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2008 – 25ª Seduta 

Presidenza del Presidente Tomassini – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.  

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE 

– Ignazio MARINO ed altri (10)  –  Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore  

– TOMASSINI ed altri (51)  –  Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario   

PORETTI e PERDUCA  (136) –  Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari 

BAIO ed altri (285)  –  Disposizioni in materia di consenso informato   

MASSIDDA (483)  –  Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente  

MUSI ed altri (800)  –  Direttive anticipate di fine vita

(Esame congiunto e sospensione) 

      La senatrice BAIO (PD) interviene preliminarmente, sull’ordine dei lavori, segnalando che il disegno di legge n. 994, presentato a sua firma, in materia di dichiarazione anticipata di trattamento risulta attualmente in corso di assegnazione.           

       Il presidente TOMASSINI assicura che, non appena saranno assegnati gli ulteriori disegni di legge presentati in materia, questi saranno prontamente inseriti nell’ordine del giorno della Commissione al fine di poterli esaminare congiuntamente ai disegni di legge in titolo.

            Il relatore CALABRO‘ (PdL) riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali recano disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento di fine vita, ad eccezione dell’Atto Senato n. 285 che disciplina esclusivamente il tema del consenso informato, cioè la possibilità del soggetto di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati alla loro patologia.

            Precisa subito che tutti i disegni di legge in esame sono intesi in primo luogo a definire una compiuta disciplina del consenso informato del paziente al trattamento sanitario, facendo tuttavia salvo il diritto del soggetto a rifiutare le informazioni che gli competono. Evidenzia inoltre che tutti gli interventi normativi tranne l’Atto Senato n. 800 esplicitano che il consenso può essere sempre revocato, anche parzialmente. I disegni di legge in esame contemplano, poi, tutte le fattispecie in cui il soggetto non sia nella capacità di accordare o rifiutare il trattamento, compresa la condizione del minore d’età. Per quanto riguarda i minori, l’Atto Senato n. 10 e l’Atto Senato n. 800 attribuiscono l’esercizio del diritto ai titolari della potestà parentale, mentre l’Atto Senato n. 285 prevede, in maniera più generale, che il diritto venga esercitato dal minore in relazione all’età e alla sua capacità di comprensione, a differenza dell’Atto Senato n. 136, l’Atto Senato n. 51 e l’Atto Senato n. 483 che conferiscono al minore che abbia compiuto i quattordici anni il diritto ad esprimere il consenso al trattamento. Inoltre l’Atto Senato n. 10, l’Atto Senato n. 51 e l’atto Senato n. 483 specificano che il consenso da parte degli esercenti la potestà parentale al trattamento sanitario del minore non è richiesto in situazioni di urgenza.

            Per ciò che concerne le situazioni di emergenza, tutti i disegni di legge – tranne l’Atto Senato n. 285, che non disciplina la fattispecie in oggetto – escludono la necessità del consenso da parte del soggetto incapace di esprimerlo in quel contesto. Si osserva, peraltro, che l’Atto Senato n. 136 prevede che, se nominato e presente, il fiduciario, l’amministratore di sostegno o il tutore ha il diritto di rifiutare il trattamento sanitario urgente e che, inoltre, la dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti è vincolante anche per le situazioni di urgenza. L’Atto Senato n. 51 e l’Atto Senato n. 800 dispongono per gli interdetti e gli inabilitati la necessità che il loro consenso sia espresso unitamente a quello del tutore o del curatore.

            Nel disciplinare le dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti, previste da tutti i disegni di legge, ad eccezione dell’Atto Senato n. 285, redatte per le ipotesi in cui il soggetto non potesse esprimerle in futuro a causa di una sopravvenuta perdita della capacità naturale o dell’impossibilità di comunicazione, i disegni di legge concordano nel far decorrere l’efficacia vincolante nei confronti di terzi, ivi compreso il personale sanitario, dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del soggetto. In particolare, l’Atto Senato n. 51 e l’Atto Senato n. 10 specificano che spetta a un collegio di medici formato da un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia accertare lo stato di incapacità.

            Ferma restando l’efficacia vincolante della volontà così manifestata, gli Atti Senato numeri 10, 51 e 483 consentono, inoltre, che le direttive siano disattese qualora le stesse, in base allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, non corrispondano più alla volontà sostanziale espressa nella dichiarazione. In particolare,  l’Atto Senato n. 10 prevede che il medico possa disattendere alle direttive contenute nelle dichiarazioni, sentito il parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, mentre l’Atto Senato n. 51 e l’Atto Senato n. 483 si limitano a prevedere che il medico indichi nella cartella clinica le motivazioni che lo portano a disattendere le dichiarazioni riguardo alla forma dell’atto di dichiarazione anticipata. Tra l’altro, l’Atto Senato n. 51 e l’Atto Senato n. 483 richiedono che la dichiarazione venga redatta mediante atto pubblico notarile, mentre gli altri disegni di legge richiedono semplicemente la forma scritta. Tutti gli interventi normativi prevedono che la dichiarazione di volontà sia inclusa nella cartella clinica.

I disegni di legge in esame prevedono altresì che la dichiarazione anticipata possa contenere la nomina di un fiduciario, che eserciti i diritti al consenso o al rifiuto dei trattamenti sanitari, in caso di incapacità dell’interessato, sulla base delle volontà espresse nell’atto di dichiarazione. A differenza degli altri quattro disegni di legge, l’Atto Senato n. 51 richiede in via tassativa che l’atto contenga anche tale nomina. Qualora il fiduciario debba assumere una decisione in relazione ad una fattispecie per la quale non appaiono sussistere istruzioni nell’atto di dichiarazione, l’Atto Senato n. 10, l’Atto Senato n. 51, l’Atto Senato n. 483 e l’Atto Senato n. 800 specificano che il medesimo deve attenersi al principio del miglior interesse del paziente. L’Atto Senato n. 51 e l’Atto Senato n. 483 introducono altresì l’istituto del mandato in previsione dell’incapacità del soggetto, ovvero un contratto con cui si prevede la sostituzione di una o più persone per il caso in cui il mandante non possa o non voglia portare a compimento l’incarico.

I testi in esame, in particolare l’Atto Senato n. 10, l’Atto Senato n. 51 e l’Atto Senato n. 483 provvedono a disciplinare le cosiddette dichiarazioni sostitutive, individuando i soggetti legittimati ad esercitare il diritto al consenso o al rifiuto dei trattamenti sanitari, in caso di incapacità del paziente e di assenza di un atto di dichiarazione anticipata di volontà o di un mandato in previsione dell’incapacità.

Per quanto riguarda la regolamentazione dei contrasti tra i soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario o tra il soggetto legittimato, i medici curanti o altri soggetti aventi interesse, l’Atto Senato n. 51 e l’Atto Senato n. 483 prevedono il ricorso al giudice tutelare su istanza del pubblico ministero o in caso di urgenza, attraverso l’acquisizione del parere del medico curante; mentre il disegno di legge n. 10 ritiene che la decisione spetti al comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri discordanti, contemplando il ricorso giurisdizionale per fattispecie limitate, l’Atto Senato n. 136 e l’Atto Senato n. 800 stabiliscono che la risoluzione delle controversie, in presenza o in assenza delle dichiarazioni di volontà spetti al giudice del luogo dove dimora l’incapace. L’Atto Senato n. 10, l’Atto Senato n. 51 e l’Atto Senato n. 483 specificano, inoltre, che l’autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci e che in tal caso il medico è tenuto a farne immediata segnalazione al Pubblico ministero. Va infine sottolineato riguardo al contenuto delle dichiarazioni anticipate di trattamento di fine vita, che l’Atto Senato n. 136 e l’Atto Senato n. 800 fanno espressamente riferimento alla possibilità del soggetto di rifiutare i cosiddetti trattamenti di sostegno vitale, quali idratazione, ventilazione e alimentazione artificiale, mentre l’Atto Senato n. 51 specifica che l’idratazione e l’alimentazione parenterale non sono assimilate all’accanimento terapeutico.

Gli interventi normativi prevedono poi, seppure con delle differenze, l’istituzione di un registro nazionale delle dichiarazioni anticipate e programmi di informazione.

            Ritiene infine che la materia delle cure palliative, oggetto di apposite disposizioni nel disegno di legge n. 10, debba rimanere estranea al dibattito, conformemente a quanto stabilito nell’incontro informale che il presidente Tomassini ha avuto con il presidente della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, il quale ha comunicato l’intendimento di quella Commissione di avviare l’esame delle proposte di legge in materia.

            Conclude proponendo di non avviare immediatamente la discussione generale, al fine di consentire l’assegnazione e quindi la connessione dell’esame degli ulteriori disegni di legge presentati in materia.

            Interviene quindi, sull’ordine dei lavori, la senatrice BIANCONI (PdL) per rappresentare l’opportunità di acquisire l’ampia documentazione raccolta nella XV legislatura nel corso dell’articolato ciclo di audizioni informali svolto in relazione all’esame di iniziative legislative nella medesima materia. Riterrebbe pertanto utile svolgere solo alcune limitate audizioni informali, su specifici aspetti della materia in esame.

            Il senatore MARINO (PD), associandosi alle considerazioni della senatrice Bianconi, sull’opportunità di avviare un breve ciclo di audizioni informali, esprime serie perplessità sulla proposta di non tener conto della materia concernente le cure palliative, in quanto la terapia del dolore costituisce un aspetto direttamente connesso alle problematiche della dichiarazione anticipata di trattamento, paventando il rischio di pervenire a una regolamentazione normativa  in assenza di un adeguato approfondimento sulle reali condizioni di assistenza del paziente terminale.

            Il senatore BOSONE (PD), nel concordare con l’opportunità di acquisire la documentazione raccolta nel corso della XV legislatura, sottolinea l’esigenza di individuare preliminarmente i temi più rilevanti e controversi per formulare mirate  proposte di audizioni informali. Ritiene inoltre necessario che l’esame del tema relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento non venga disgiunto da quello concernente le cure palliative e la terapia del dolore in particolare, giudicando inopportuno che tali tematiche possano procedere in parallelo presso i dei due rami del Parlamento.           

            La senatrice PORETTI (PD) dichiara di non condividere la proposta formulata dal relatore in ordine al modus procedendi dell’esame dei disegni di legge in titolo, poiché la tematica del cosiddetto testamento biologico e quella relativa alle cure palliative costituiscono due aspetti inscindibili della medesima materia. Ritiene opportuno che la Commissione svolga l’esame dei disegni di legge dibattendo sull’intera materia, ferma restando la possibilità di individuare forme di raccordo dell’attività nei due rami del Parlamento.

            Il senatore SACCOMANNO (PdL), nel rilevare come la ricerca, dal punto di vista procedurale, di un momento di confronto tra le Camere possa essere, in linea di principio,  ritenuta opportuna, paventa tuttavia il rischio di un possibile rallentamento dei lavori parlamentari. Ricorda infine che è stato già delineato un percorso autonomo e distinto – che egli ritiene preferibile – per l’esame dei disegni di legge in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento e di quelli concernenti le cure palliative, nell’incontro informale tra i Presidenti delle due Commissioni.

       Il PRESIDENTE concorda con la proposta del relatore di non avviare immediatamente la discussione generale e con quella, emersa nel corso del dibattito, di avviare un breve ciclo di audizioni informali su specifici temi, invitando i rappresentanti dei Gruppi ad indicare in un termine congruo – che, su richiesta del senatore BOSONE (PD), viene individuato in giovedì 9 ottobre – i soggetti che si richiede di poter ascoltare; precisa infine che l’organizzazione delle audizioni informali sarà definita dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

            Il relatore CALABRO‘ (PdL) sottolinea i punti salienti che potrebbero formare oggetto di un ciclo di audizioni informali, richiamando le considerazioni svolte nella relazione introduttiva.   


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