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Attivismo civico & Terzo settore

Disposizioni in materia di 5 per mille per l’anno finanziario 2009

di Redazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2009
Disposizioni  in  materia  di  5  per mille per l’anno finanziario
2009. (09A06467)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l’art.  63-bis  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
prevede per l’anno finanziario 2009 la destinazione di una quota pari
al  cinque  per  mille  dell’imposta  netta sul reddito delle persone
fisiche,   in  base  alla  scelta  del  contribuente,  alle  seguenti
finalita’:
   a)  sostegno  del  volontariato  e  delle altre organizzazioni non
lucrative  di  utilita’  sociale,  di  cui  all’art.  10  del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione
sociale,  iscritte  nei  registri  nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000,
n.  383,  e  delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano
nei  settori  di  cui  all’art.  10,  comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
   b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’universita’;
   c) finanziamento della ricerca sanitaria;
   d) sostegno delle attivita’ sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente;
   e)    sostegno   alle   associazioni   sportive   dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
  Rilevata   la   necessita’   di  definire,  per  il  corrente  anno
finanziario  ed  in base a quanto previsto dall’art. 63-bis, comma 4,
del  citato  decreto-legge  n. 112 del 2008, con un decreto di natura
non  regolamentare  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della
ricerca  e  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
le modalita’ di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e
le  modalita’ del riparto delle somme stesse nonche’ le modalita’ e i
termini  del recupero delle somme non rendicontate ai sensi dell’art.
63-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
  Considerata  l’opportunita’  di  fissare  una  soglia  relativa  al
contributo  percepito  al di sotto della quale i soggetti beneficiari
non  sono  tenuti  all’invio  del rendiconto e della relazione, fermi
restando  gli  obblighi  di compilazione e di conservazione per dieci
anni della documentazione;
  Visto  l’art.  63-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del
2008  in  base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a
favore  di  Associazioni  sportive  dilettantistiche  a  valere sulle
risorse derivanti dal cinque per mille dell’imposta sul reddito delle
persone  fisiche  hanno  effetto  previa  adozione  di un decreto del
Ministro  dell’economia  e  delle  finanze che disciplina le relative
modalita’  di attuazione, prevedendo particolari modalita’ di accesso
al   contributo,  di  controllo  e  di  rendicontazione,  nonche’  la
limitazione  dell’incentivo  nei  confronti  delle  sole associazioni
sportive che svolgono una rilevante attivita’ di interesse sociale»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  e  amministrativa», e
successive modificazioni e integrazioni;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell’istruzione, dell’universita’ e
della  ricerca  e  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

                              Decreta:


                               Art. 1.

Individuazione  dei soggetti di cui all’art. 63-bis, comma 1, lettera
   a)  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  1.  I  soggetti  indicati  all’art. 63-bis, comma 1, lettera a) del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, che intendono partecipare al
riparto della quota del cinque per mille dell’imposta individuata dal
medesimo   comma,   si   iscrivono   in  un  apposito  elenco  tenuto
dall’Agenzia  delle entrate. L’iscrizione si effettua soltanto in via
telematica,  utilizzando  esclusivamente il prodotto informatico reso
disponibile   nel  sito  web  della  predetta  Agenzia  all’indirizzo
http://www.agenziaentrate.gov.it/
  2.  Il modulo della domanda e’ conforme al fac-simile allegato 1 al
presente  decreto  e  prevede una autodichiarazione, sottoscritta dal
rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei
requisiti  che  qualificano  il soggetto fra quelli contemplati dalle
disposizioni di legge di cui al comma 1.
  3.  Per l’iscrizione nell’elenco le domande devono essere trasmesse
all’Agenzia  delle  entrate  entro  il  20  aprile  2009,  a  pena di
decadenza,  dai  soggetti  interessati,  anche  per  il tramite degli
intermediari   abilitati  alla  trasmissione  telematica  secondo  le
vigenti disposizioni di legge.
  4.  I  soggetti  indicati nel precedente comma 1 che hanno prodotto
tempestivamente  la  domanda  di  iscrizione,  vengono inseriti in un
unico elenco curato dall’Agenzia delle entrate.
  5.  L’elenco  dei soggetti iscritti, contenente l’indicazione della
denominazione,  della  sede,  della  tipologia  di  appartenenza, del
codice  fiscale  di  ciascun  nominativo,  e’ pubblicato dall’Agenzia
delle  entrate  entro  il  28 aprile 2009 sul sito di cui al comma 1.
Eventuali  errori  di  iscrizione  nell’elenco  possono  essere fatti
valere,  entro  il 5 maggio 2009, dal legale rappresentante dell’ente
richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale
dell’Agenzia  delle  entrate  nel cui ambito territoriale si trova la
sede  legale  del  medesimo  ente.  Dopo aver proceduto alla verifica
degli  eventuali  errori  di  iscrizione  segnalati,  l’Agenzia delle
entrate  provvede  alla  pubblicazione,  sul  sito di cui al comma 1,
entro l’11 maggio 2009, di una versione aggiornata dell’elenco.
  6.  Entro  il  30  giugno  2009,  a  pena  di  decadenza,  i legali
rappresentanti dei soggetti iscritti nell’elenco aggiornato di cui al
comma  4  sottoscrivono  e  spediscono,  con  raccomandata  a/r, alla
Direzione   regionale  dell’Agenzia  delle  entrate  nel  cui  ambito
territoriale  si  trova  la  sede  legale  dei medesimi soggetti, una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi dell’art.
47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.
  7.  Alla  dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di
decadenza  dal  beneficio,  copia  fotostatica  non autenticata di un
documento   di   identita’   del   sottoscrittore.  Il  modulo  della
dichiarazione  sostitutiva  e’  conforme  al fac-simile allegato 2 al
presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e’
condizione  necessaria per l’ammissione al riparto della quota di cui
al comma 1.
  8.  Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l’obbligo
di  conservazione  di  cui  all’art.  3, comma 9-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  9.  L’Agenzia  delle  entrate  procede entro il 31 dicembre 2009 ai
controlli, anche a campione, circa la veridicita’ delle dichiarazioni
sostitutive  di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43
e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.  I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti
dalla  norma  ai  fini dell’iscrizione negli elenchi sono esclusi dal
riparto  delle somme del cinque per mille e depennati dall’elenco con
provvedimento    formale   della   competente   Direzione   regionale
dell’Agenzia delle entrate.
  L’elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e’ pubblicato
sul sito dell’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2010.
  10.  Entro  la  medesima  data  del  31  marzo 2010 l’Agenzia delle
entrate  pubblica anche l’elenco dei soggetti esclusi dal riparto del
cinque  per  mille  sia  per  le  cause  di  decadenza  previste  nei
precedenti  commi  6  e  7, sia per il mancato possesso dei requisiti
previsti dalla norma.



                               Art. 2.

Individuazione  dei soggetti di cui all’art. 63-bis, comma 1, lettera
   b),  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  intendono per soggetti da
ammettere  al  riparto ai sensi dell’art. 63-bis, comma 1, lettera b)
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, gli enti senza
scopo  di lucro, quali universita’ e istituti universitari, statali e
non  statali  legalmente  riconosciuti,  consorzi  interuniversitari,
istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e coreutica,
statali  e  non  statali  legalmente  riconosciute,  ovvero  enti  ed
istituzioni  di  ricerca,  indipendentemente dallo status giuridico e
dalla  fonte  di  finanziamento, la cui finalita’ principale consiste
nello svolgere attivita’ di ricerca scientifica.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1 che intendono beneficiare del
riparto,  si iscrivono, entro il 15 aprile 2009, a pena di decadenza,
nell’apposito    elenco   tenuto   dal   Ministero   dell’istruzione,
dell’universita’  e  della  ricerca  (MIUR). L’iscrizione si effettua
soltanto  per  via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto
informatico   reso   disponibile   su   sito   web   del   Ministero:
http://www.miur.it/
  3. Per le finalita’ di cui al comma 2, gli enti compilano il modulo
di  domanda,  conforme  al fac-simile allegato 3 al presente decreto,
nonche’,   salvo  quanto  previsto  al  comma  5,  una  dichiarazione
sostitutiva  dell’atto  di  notorieta’,  ai  sensi  dell’art.  47 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relativa   alla   sussistenza  dei  medesimi  requisiti  conforme  al
fac-simile alle-
  gato  4 al presente decreto. Unitamente all’invio della domanda per
via  telematica gli enti interessati trasmettono via fax gli allegati
3  e  4  debitamente  compilati  e  firmati,  allegando  copia  di un
documento di identita’ del legale rappresentante dell’ente. Il legale
rappresentante  dell’ente  richiedente  puo’ chiedere la rettifica di
eventuali  errori  di  iscrizione  entro il 17 aprile 2009. Dopo aver
proceduto  alla  rettifica  degli  errori  di iscrizione il Ministero
trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco entro il 22 aprile 2009.
  4.  Entro  il  29  maggio  2009,  a  pena  di  decadenza,  i legali
rappresentanti  dei  soggetti  iscritti nell’elenco di cui al comma 3
spediscono, con raccomandata a/r, al Ministero gli allegati di cui al
comma  3,  copia del documento di identita’ del legale rappresentante
dell’ente,  nonche’  copia  dello  statuto.  Il Ministero entro il 30
novembre  2009  procede  ai  controlli,  anche  a  campione, circa la
veridicita’  della  dichiarazione sostitutiva con procedura analoga a
quella  prevista  dall’art. 1, comma 9. Il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca trasmette all’Agenzia delle entrate,
entro  il 31 dicembre 2009, due distinti elenchi relativi ai soggetti
ammessi al riparto e a quelli esclusi.
  5.  Gli  enti  pubblici  di  ricerca,  le universita’ statali e non
statali  legalmente  riconosciute,  i  consorzi interuniversitari, le
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica statali
e  non  statali legalmente riconosciute presentano la domanda per via
telematica  ai sensi del comma 2, compilando esclusivamente il modulo
di cui all’allegato 3 e trasmettono via fax o con raccomandata a/r al
Ministero,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  ai commi 3 e 4,
esclusivamente  copia  del  medesimo  modulo (allegato 3) debitamente
compilato e firmato.
  6.  L’elenco  di  cui  al  comma 3 e’ pubblicato dall’Agenzia delle
entrate  entro il 28 aprile 2009 sul sito indicato nell’art. 1, comma
1.



                               Art. 3.

Individuazione  dei soggetti di cui all’art. 63-bis, comma 1, lettera
   c),  del  decreto-  legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con
   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  intendono per soggetti da
ammettere  al riparto, ai sensi dell’art. 63-bis, comma 1, lettera c)
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
   a)  gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla
ricerca  sanitaria,  di  cui  agli  articoli  12 e 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
   b)  le  fondazioni  o  enti  istituiti  per  legge  e vigilati dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
   c)  le  associazioni  senza  fini  di  lucro  e  le fondazioni che
svolgono  attivita’  di  ricerca traslazionale, in collaborazione con
gli  enti  di cui alle lettere a) e b) che contribuiscano con proprie
risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali, ai programmi di ricerca
sanitaria  determinati  dal Ministero del lavoro della salute e delle
politiche sociali.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  non ricompresi nell’elenco
pubblicato dall’Agenzia delle entrate nell’anno 2008, e che intendono
beneficiare  del  riparto,  devono  far  pervenire entro il 15 aprile
2009,  a pena di decadenza, apposita domanda al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche sociali – Direzione generale della
ricerca   scientifica   e   tecnologica   –   con  indicazione  della
denominazione,  la sede e il codice fiscale. La predetta domanda deve
essere  corredata da una dichiarazione recante l’attivita’ di ricerca
sanitaria  svolta,  i  contributi  erogati,  le  proprie strutture di
ricerca  utilizzate,  per  la  realizzazione dei programmi di ricerca
approvati  dal  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali   .  Il  legale  rappresentante  dell’ente  richiedente  puo’
chiedere  la  rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 17
aprile 2009.
  3.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
redige  e comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro
il  22  aprile  2009, l’elenco degli enti della ricerca sanitaria, di
cui all’art. 63-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n.
112  del  2008, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la
sede e il codice fiscale.
  4.  L’elenco  di  cui  al  comma 1 e’ pubblicato dall’Agenzia delle
entrate  entro il 28 aprile 2009 sul sito indicato nell’art. 1, comma
1.



                               Art. 4.

Individuazione  dei soggetti di cui all’art. 63-bis, comma 1, lettera
   d),  del  decreto-  legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  1.  Partecipano  al  riparto  della  quota  del  cinque  per  mille
dell’imposta  sul reddito delle persone fisiche i comuni di residenza
dei  contribuenti  che  hanno  apposto la propria firma nell’apposito
riquadro  corrispondente alla finalita’ di cui all’art. 63-bis, comma
1,  lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



                               Art. 5.

Individuazione  dei soggetti di cui all’art. 63-bis, comma 1, lettera
   e),  del  decreto-  legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  1.   Relativamente   alle  associazioni  sportive  dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono
una  rilevante attivita’ di interesse sociale di cui all’art. 63-bis,
comma  1,  lettera  e),  del  decreto-  legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
disposizioni  riguardanti  le  modalita’ di attuazione, di accesso al
contributo,  di  iscrizione  in  apposito  elenco,  di controllo e di
rendicontazione   sono   dettate   con   il   decreto   del  Ministro
dell’economia  e  delle  finanze  di  cui  al comma 6 del citato art.
63-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 citato.



                               Art. 6.

          Presenza dei medesimi nominativi in piu’ elenchi

  1.  E’  consentita la presenza di un medesimo nominativo in piu’ di
uno  degli elenchi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, purche’
l’ente  interessato  risulti  in possesso di tutti i requisiti che ne
legittimano la presenza in ciascuno di essi.
  2.  I  nominativi  presenti  in piu’ elenchi partecipano al riparto
della  quota  del  cinque  per  mille in ragione delle scelte dirette
operate nei rispettivi elenchi.



                               Art. 7.

    Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille

  1.  I  contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque
per  mille  della  loro  imposta  sul  reddito delle persone fisiche,
relativa al periodo di imposta 2008, utilizzando il modello CUD 2009,
il  modello 730/1 redditi 2008, il modello Unico persone Fisiche 2009
ovvero  la  scheda  per  la  scelta dell’otto e del cinque per mille,
inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello
Unico  PF  e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione
della dichiarazione.



                               Art. 8.

                  Destinazione del cinque per mille

  1.  Il  contribuente  puo’  destinare la quota del cinque per mille
della  sua  imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, relativa al
periodo  di  imposta  2008,  apponendo  la  firma  in  uno dei cinque
appositi  riquadri  che  figurano  nei  modelli  di  cui  all’art. 7,
corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalita’:
   a)  sostegno  del  volontariato  e  delle altre organizzazioni non
lucrative  di  utilita’  sociale,  di  cui  all’art.  10  del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione
sociale,  iscritte  nei  registri  nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000,
n.  383,  e  delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano
nei  settori  di  cui  all’art.  10,  comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
   b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’universita’;
   c) finanziamento della ricerca sanitaria;
   d) sostegno delle attivita’ sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente;
   e)    sostegno   alle   associazioni   sportive   dilettantistiche
riconosciute  ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono
una  rilevante  attivita’ di interesse sociale, individuate secondo i
criteri  fissati  dal  decreto  del  Ministro  dell’economia  e delle
finanze  ai  sensi  dell’art.  63-bis,  comma 6, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
  2.   Puo’   essere   espressa  una  sola  scelta  di  destinazione.
L’apposizione  della  firma  in  piu’  riquadri rende nulle le scelte
operate.
  3.  Nei  riquadri corrispondenti alle finalita’ di cui alle lettere
a),  b)  c)  ed e) del comma 1, dell’art. 63-bis del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, oltre all’apposizione della firma, puo’ altresi’
indicare  il  codice  fiscale  dello  specifico  soggetto cui intende
destinare  direttamente  la  quota  del  cinque  per  mille della sua
imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche. In tal caso, il codice
fiscale e’ tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5.
  4. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro,
indicando   un  codice  fiscale  corrispondente  ad  un  beneficiario
compreso  in uno o piu’ elenchi afferenti a diversa finalita’, assume
rilievo,  ai  fini  della destinazione delle somme, l’indicazione del
codice fiscale.
  5.  La  scelta  di  destinazione  del  cinque  per  mille di cui al
presente  decreto  e  quella dell’otto per mille di cui alla legge n.
222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.



                               Art. 9.

                    Riparto del cinque per mille

  1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1
dell’art.   63-bis   del   decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008 n. 133,
definitivamente  individuati ai sensi degli articoli 1, comma 9, 2, 3
e  5  spettano  le  quote  del  cinque  per  mille  loro direttamente
destinate  dai  contribuenti  che,  oltre ad aver apposto la firma ai
sensi dell’art. 8, comma 1, hanno altresi’ indicato il codice fiscale
dei soggetti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
  2.  Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 e all’art.
8,  comma  4,  ove  il  contribuente  non abbia indicato alcun codice
fiscale  ai  fini  della  destinazione  diretta  del cinque per mille
ovvero  abbia  indicato  un  codice  fiscale  che  risulti  errato  o
riferibile  ad  un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme
corrispondenti   al  complesso  delle  quote  del  cinque  per  mille
destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita’
di  cui  alle  lettere a), b), c), ed e) del comma 1 dell’art. 63-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono ripartite, nell’ambito
delle  medesime finalita’, in proporzione al numero complessivo delle
destinazioni   dirette,  espresse  mediante  apposizione  del  codice
fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.
  3.  Ai  comuni  spettano le quote del cinque per mille dell’imposta
del  reddito  per  le  persone  fisiche  dei contribuenti che in essi
risiedono e che hanno apposto la propria firma, ai sensi dell’art. 7,
comma  1,  nel  riquadro  corrispondente  alla  finalita’ di cui alla
lettera  d)  del comma 1 dell’art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
  4.  Ai sensi dell’art. 63-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  ai  fini  della  determinazione del cinque per mille
afferente  i  singoli contribuenti, l’Agenzia delle entrate deve fare
riferimento all’imposta personale netta di ciascuno.



                              Art. 10.

                 Corresponsione del cinque per mille

  1.  L’Agenzia  delle  entrate,  sulla base delle scelte operate dai
contribuenti   per  il  periodo  d’imposta  2008,  trasmette  in  via
telematica  al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire,
sulla  base  degli  incassi  relativi  all’imposta sul reddito per le
persone  fisiche  per  il  periodo  d’imposta 2008, gli importi delle
somme  che  spettano  a  ciascuno  dei  soggetti a favore dei quali i
contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del
cinque  per  mille  della  loro  imposta  sul  reddito per le persone
fisiche.
  2.  Le  somme da stanziare in base alla legislazione vigente per la
corresponsione  del  5  per  mille relativo al periodo d’imposta 2008
saranno  iscritte  in  bilancio  sull’apposito  Fondo nell’ambito del
centro  di  responsabilita’  «Ragioneria  Generale dello Stato» dello
Stato  di  previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2010.
  3.  Gli  importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di
quanto  stanziato  in  bilancio  sul  predetto Fondo, con decreto del
Ministro   dell’economia  e  delle  finanze  –  sentito  il  Ministro
dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca e il Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali – tra gli stati di
previsione  delle  amministrazioni  di cui al comma 4, sulla base dei
dati comunicati dall’Agenzia delle entrate.
  4.  La  corresponsione  a  ciascun  soggetto delle somme spettanti,
stabilite ai sensi del comma 1, dell’art. 63-bis del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133  sara’  effettuata,  sulla  base degli elenchi
all’uopo predisposti dall’Agenzia delle entrate:
   dal  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche sociali
per gli enti del volontariato e le onlus;
   dal  Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’ e della ricerca
per gli enti dell’universita’ e della ricerca;
   dal  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche sociali
per gli enti della ricerca sanitaria;
   dal Ministero dell’interno per i comuni;
   dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri per le associazioni
sportive  dilettantistiche  riconosciute  ai fini sportivi dal CONI a
norma  di  legge  che  svolgono  una rilevante attivita’ di interesse
sociale.



                              Art. 11.

               Obbligo di rendicontazione delle somme

  1.  I  soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell’art.
10  entro  un  anno  dalla  ricezione  degli  importi,  sono tenuti a
redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a
mezzo  di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la
destinazione  delle somme ad essi attribuite, cosi’ come indicato dal
comma  3,  art.  63-bis  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
utilizzando  il  modulo  reso  disponibile sui siti istituzionali dei
Ministeri competenti.
  2.  Le  associazioni  sportive  dilettantistiche  di cui all’art. 8
effettuano  la  rendicontazione secondo i criteri fissati dal decreto
del  Ministro  dell’economia  e delle finanze di cui all’art. 63-bis,
comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008.
  3.  I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse,
entro  trenta  giorni dalla data ultima prevista per la compilazione,
all’amministrazione  competente  alla  erogazione  delle  somme,  per
consentirne  il  controllo.  A  tal fine, la medesima amministrazione
potra’   richiedere   l’acquisizione   di   ulteriore  documentazione
integrativa.
  4.  Gli  enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a
20.000  euro  non  sono  tenuti  all’invio  del  rendiconto  e  della
relazione,  che  dovranno  comunque  redigere  entro  un  anno  dalla
ricezione degli importi e conservare per dieci anni.
  5.   Le   amministrazioni   competenti  possono  operare  controlli
amministrativo-contabili  delle  rendicontazioni anche presso le sedi
degli enti beneficiari.



                              Art. 12.

           Modalita’ e termini per il recupero delle somme

  1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
   a)  qualora  la erogazione delle somme sia stata determinata sulla
base  di  dichiarazioni  mendaci o basate su false attestazioni anche
documentali;
   b)   qualora   le   somme  erogate  non  siano  state  oggetto  di
rendicontazione;
   c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari
o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;
   d)  qualora,  a  seguito  di  controlli  l’ente  beneficiario  sia
risultato   non   in   possesso   dei   requisiti  che  danno  titolo
all’ammissione al beneficio;
   e)  qualora  gli  enti  che  hanno percepito contributi di importo
inferiore   a   20.000   euro   non  ottemperino  alla  richiesta  di
trasmettere,  ai  fini  del  controllo,  il  rendiconto, la relazione
illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.
  2.  Il  Ministero  competente,  previa contestazione, in esito a un
procedimento  in contraddittorio, provvede al recupero del contributo
e  –  nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 – trasmette gli
atti all’Autorita’ giudiziaria.
  3.  Il  recupero  del  contributo  comporta  l’obbligo a carico del
beneficiario  di  riversare  all’erario, entro il termine di sessanta
giorni   dalla  notifica  del  provvedimento  contestativo,  l’intero
ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di
inflazione  in  rapporto  ai  «prezzi  al  consumo per le famiglie di
operai  ed  impiegati», e maggiorato degli interessi corrispettivi al
tasso legale.
  4.  Ove  l’obbligato  non  ottemperi al versamento entro il termine
fissato,  il  recupero  coattivo  dei contributi e degli accessori al
contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo
le modalita’ previste dalla normativa vigente.

   Roma, 3 aprile 2009

                      Il Presidente: Berlusconi

            Il Ministro dell’istruzione dell’universita’
                           e della ricerca
                               Gelmini

                Il Ministro del lavoro, della salute
                      e delle politiche sociali
                               Sacconi

                      Il Ministro dell’economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009
Ministeri  istituzionali  –  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,  registro n. 4, foglio n. 205


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