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Cooperazione & Relazioni internazionali

La beneficenza allargata che aiuta la ricerca

Un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

di Carlo Mazzini

La beneficenza si rifà il look. L’interpello posto da una onlus all’Agenzia delle Entrate (ris 192/09) consente di riparlare di beneficenza, termine dal sapore antico ma – come vedremo – dall’applicazione ancora attuale.

Un passo indietro. Sette anni fa, l’Agenzia (ris 292/02) aveva introdotto meritoriamente un concetto “evolutivo” e moderno di beneficenza, che a fianco dell’aiuto diretto con donazioni a favore di soggetti svantaggiati prevedeva l’erogazione di denaro e beni da parte di onlus ad altre onlus o a enti pubblici.Di recente, questo concetto di beneficenza indiretta è stato inserito nella legge onlus (art 10, c 2-bis, dlgs 460/97) con alcune sbavature che già abbiamo avuto modo di segnalare su queste pagine. La principale consiste nel consentire ad una onlus l’erogazione a enti anche non onlus che agiscono prevalentemente nei settori tipici della 460.

Contraddizioni. Segnaliamo però anche un aspetto positivo seppur paradossale della norma aggiunta di recente. Il caso presentato nell’interpello è: associazione onlus intende erogare fondi a fondazione onlus di ricerca scientifica. Fino a poco tempo fa, a rigor di legge la ricerca scientifica era attività preclusa alle associazioni onlus e consentita alle sole fondazioni onlus.La storia del non profit degli ultimi decenni racconta di associazioni di malati e di loro familiari che favoriscono la crescita della ricerca scientifica (oltre all’assistenza) con proprie donazioni e sensibilizzando il territorio. Queste associazioni – se onlus – dovevano limitarsi alla parte assistenziale e demandare ad una fondazione la raccolta fondi e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica. Le stesse associazioni non potevano raccogliere fondi a favore della fondazione, in quanto – lo ribadiamo – era loro preclusa anche l’attività indiretta di ricerca scientifica. La nuova norma consente la dazione, il finanziamento ma la derubrica tra le attività di beneficenza indiretta.
È la legge che contraddice se stessa. All’art 10 c 1, lett a), num 11 dice “no associazioni”; al successivo comma 2-bis dice “sì associazioni”, ma non chiamatela “ricerca scientifica”, bensì “beneficenza”.

Il solito 5 per mille. La risposta dell’Agenzia delle Entrate al quesito della onlus è pertanto positiva, alla luce della nuova norma; l’associazione onlus può erogare alla fondazione onlus (di ricerca scientifica) le somme raccolte per progetti specifici. Ottima notizia, certo. Ma poi aggiunge una condizione in merito alla questione del 5 per mille, perché lo sapete, in un modo o nell’altro si va sempre a finire lì.L’Agenzia afferma che le somme raccolte dall’associazione con il 5 per mille possono essere destinate alla fondazione «sempre che gli enti destinatari delle erogazioni siano ricompresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille».
Anche se l’italiano è un po’ stentato, riteniamo che sia necessario solo che l’ente destinatario delle somme abbia i requisiti soggettivi per iscriversi al 5 per mille, e non anche che debba iscriversi al 5 per mille, per poter ricevere il 5 per mille di altro ente.


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