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No alla sospensione di alimentazione e idratazione, lo dice l’Onu

Il deputato Marco Calgaro (Pd) presenta i suoi emendamenti, che aprono le DAT anche oltre gli stati vegetativi

di Sara De Carli

È continuata ieri la discussione sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, in Commissione Affari Sociali della Camera. Molti gli interventi. Il piùconcreto è stato quello di Marco CALGARO (PD) che ha proposto alcuni emendamenti al testo Calbrò, approvato dal Senato. Eccoli:

La Convenzione Onu, l’alimentazione e l’idtratazione
Nel comma 5 dell’articolo 3, che tratta dei contenuti e dei limiti della dichiarazione anticipata di trattamento, deve essere reso esplicito il senso dell’alleanza terapeutica. Non esplicitare questo concetto offrirebbe il fianco a chi dà di questa legge un’interpretazione punitiva, nei confronti del medico e del malato, proprio in quei momenti in cui l’alimentazione e l’idratazione possono anch’esse diventare accanimento.
A questo proposito, proporrà che il comma 5 sia riformulato nel modo seguente: «Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, tenutasi a New York il 13 dicembre 2006, l’alimentazione e l’idratazione sono forme di sostegno vitale e sono finalizzate ad alleviare le sofferenze; non possono quindi essere oggetto di DAT. Nei soggetti in fase terminale in stato di incoscienza, la loro modulazione e le vie di somministrazione sono da commisurare alle aspettative di sopravvivenza ed alle condizioni del paziente e debbono essere il frutto della interazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, ed i familiari o il fiduciario (qualora il paziente abbia sottoscritto le DAT)».

Non solo stati vegetativi
Il comma 6 dell’articolo 3 è un altro dei punti nodali su cui occorre fare chiarezza, perché circoscrive la validità delle DAT ai soli pazienti in stato vegetativo, limitando l’intero intervento a poco più di mille pazienti in Italia. Questo è, a suo avviso, assolutamente inaccettabile e si configura come una grave mancanza di rispetto verso tutti coloro che ritengono importante la DAT. La DAT è una preziosa testimonianza dell’atteggiamento con cui ciascuno di noi si vuole porre rispetto alla fase terminale della sua vita, qualora si trovasse in situazione di incoscienza o non fosse comunque in grado di comprendere le informazioni su un trattamento sanitario e sulle sue conseguenze e non fosse, perciò, in grado di partecipare all’assunzione delle decisioni che lo riguardano.

Le DAT in condizioni di urgenza
Il comma 6 dell’articolo 4 prevede che «condizioni di urgenza o quando il soggetto versi in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica. Anche a questo proposito invita a riflettere sulla opportunità di trovare il modo di corrispondere a due istanze che ritiene fondamentali e che non debbono essere fatte configgere: garantire il medico di fronte al fatto che, in una situazione di emergenza, egli, ignorando il contenuto della DAT, deve essere svincolato da ogni conseguenza derivante dal fatto di non conoscere la volontà del paziente; garantire in modo altrettanto forte il fatto che qualora il paziente abbia espresso con chiarezza la sua volontà di non essere sottoposto ad interventi straordinari nella fase terminale di alcune patologie (ad esempio, il paziente affetto da SLA che non desidera essere intubato), questa sua volontà deve essere perseguita, nei limiti riconosciuti dalla legge e con la libertà da parte del medico di non seguirle motivando.


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