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APS: Chi può iscriversi al registro?

di Benedetta Verrini

Possono iscriversi sia associazioni riconosciute che non riconosciute. Queste ultime dovranno essere costituite con atto scritto ai sensi di quanto previsto dall’art.3 comma 1 della L.383/2000.
L’atto costitutivo e lo statuto dovranno contenere i requisiti previsti dall’art.3 comma 1 L.383/2000 ed in particolare le previsioni statutarie dovranno essere ispirate a principi di “democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati” con particolare riferimento ai diritti di elettorato attivo e passivo.
Va detto che per ottenere l’iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale è necessario che l’associazione sia costituita e svolga attività da almeno un anno.
Per chiedere l’iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale è necessario presentare apposita domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto con le eventuali successive modifiche, un elenco delle persone che ricoprono le cariche associative, una relazione dettagliata sull’attività svolta dall’associazione, il suo ambito di diffusione. La domanda è inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili – esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Altre modalità o destinatari possono essere disciplinati dalle norme regionali.


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