Leggi & Norme

Regimi fiscali

di Benedetta Verrini

Regime fiscale “normale”

Le associazioni sportive dilettantistiche beneficiano del particolare trattamento descritto dall’art. n. 148 del DPR 22/12/1986 n. 917 (TUIR).

Tale norma consente di “decommercializzare” le attività svolte a pagamento a beneficio dei soci; sui proventi derivanti da queste attività, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, non si applicano né le imposte dirette né l’Iva.

Le stesse agevolazioni sono applicabili se le attività sono svolte nei confronti di:

– soci o tesserati di associazioni iscritte alla stessa Federazione sportiva nazionale (o Ente di promozione sportiva) alla quale l’associazione è affiliata, anche se non sono soci dell’ente.

Sussiste, in ogni caso, l’esenzione dalle imposte sui redditi ed Iva per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso la propria sede, da bar ed esercizi similari, e per l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (in questo caso l’esenzione non opera ai fini Iva), qualora queste attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano rese nei confronti dei soli soci e l’associazione sportiva dilettantistica sia affiliata ad un Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero dell’Interno ai sensi della Legge n. 287 del 25/08/1991.

Per le associazioni sportive dilettantistiche non sono poi considerate commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del codice civile (produzione di beni e servizi; intermediazione nella circolazione di beni; trasporti; attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie alle precedenti) rese in conformità alle finalità istituzionali e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

Regime fiscale ex legge 398/1991

Le associazioni sportive dilettantistiche (ma anche le associazioni senza scopo di lucro, le Aps che operano in ambito sportivo e le pro-loco), che hanno conseguito proventi commerciali nell’anno precedente fino ad un certo limite, possono applicare il regime forfetario della Legge 398/1991.

L’art. 90, comma 2, della Legge Finanziaria 2003 ha fissato in Euro 250.000 il tetto dei proventi da attività commerciali al di sopra del quale non è possibile avvalersi delle disposizioni agevolative previste dalla legge n. 398 del 1991.

Per usufruire della Legge 398/91 bisogna esercitare l’opzione per il regime contabile agevolato mediante il modulo AA7/8 dell’Ufficio IVA o all’atto dell’apertura della partita IVA o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA; vale comunque la regola del comportamento concludente.

L’esercizio dell’opzione va inoltre comunicato all’Ufficio SIAE competente per territorio tramite raccomandata. La validità è di 5 anni, al termine del periodo c’è un rinnovo tacito di anno in anno.

L’opzione può essere revocata con gli stessi adempimenti previsti per l’attivazione oppure cessa in modo naturale quando in corso d’anno viene superato il tetto di Euro 250.000 di proventi, con effetto dal mese successivo.

In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l’esercizio dell’attività commerciale; non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento degli atleti.

Quali sono le agevolazioni fiscali e contabili del regime ex Lege 398/91?

– I soggetti sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili

– I soggetti che fruiscono dell’esonero devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto; annotare anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11/02/97, opportunamente integrato.

– Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell’IVA, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.

– Per i proventi soggetti all’IVA l’imposta si applica con le modalità di cui all’art. 74, comma 6, DPR 633/72, ossia senza dichiarazione e senza obbligo generalizzato di fatturazione e con versamento trimestrale con detrazione forfetaria del 50%, salvo che per le sponsorizzazioni (abbattimento del 10%) e per i diritti televisivi (abbattimento di un terzo).

– Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare a norma dell’art. 39 del DPR n. 633/72 e dell’art. 22 del DPR n. 600/73, ma non vi è obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali.

– Sussiste l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (uno dei requisiti previsti dall’art. 148 comma 8 del TUIR per usufruire delle agevolazioni fiscali) con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conforme ai principi della tecnica contabile; deve essere approvato dall’assemblea ordinaria dei soci e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale. Non è obbligatorio ma consigliato trascriverlo su un registro vidimato.

Secondo quanto prevede il comma 1 dell’art. 90 della Legge n. 289/2002, le disposizioni della Legge n. 398/1991 si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro con modalità operative specifiche illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 21/E del 22/04/2003 (per es: tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, dei libri sociali e deposito del bilancio presso il registro imprese).


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