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Leggi & Norme

Le imposte di bollo, un rebus burocratico

Dopo i chiarimenti dell'Agenzia per le onlus

di Redazione

Anche l’Agenzia per le onlus, con deliberazione del Consiglio n. 60 dell’11 febbraio 2009, è intervenuta sull’annosa questione dell’esenzione dalle imposte di bollo e di registro riguardante gli atti fondativi delle organizzazioni di volontariato. Ancora oggi infatti si registrano difficoltà di applicazione della norma, motivo per cui l’Agenzia pone all’attenzione dell’amministrazione finanziaria il problema e sollecita un ulteriore chiarimento. Il nostro esperto mette in luce alcune criticità ancora non risolte.Per l’Agenzia delle Entrate vale una delle leggi di A. Bloch, ovvero l’Assioma dell’esercito: ogni ordine che può essere frainteso è stato frainteso. Trattando l’esenzione dalle imposte di bollo e di registro per le organizzazioni di volontariato appena costituite, più volte (a partire dal 92) l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a confermare il significato (palese) del testo di legge, che recita (art 8, c 1, l 266/91): «Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro». Alcuni uffici locali delle Entrate, però, non vogliono sentire ragioni e, in presenza di organizzazione fresche di costituzione e non ancora iscritte ai Registri locali, esigono il pagamento dell’imposta dicendo che successivamente (all’iscrizione al Registro del volontariato) l’ente potrà chiedere il rimborso. Troppa grazia.

La via di Zamagni
La stranezza della legge, in effetti, è che l’esenzione (nel caso dell’atto costitutivo al quale si allega lo statuto) opera prima dell’iscrizione dell’organizzazione al registro locale del volontariato. Di norma, i benefici delle odv partono in concomitanza all’iscrizione al suddetto registro (art 6, comma 2). L’esenzione che riguarda l’atto costitutivo ha però una sua ragione quasi ovvia. Quando i fautori della legge ne concepirono il testo, vollero fare in modo di favorire la nascita delle nuove formazioni sociali, riducendo a zero i costi di costituzione.Di recente l’Agenzia delle onlus è tornata sul problema producendo un interessante atto di indirizzo che ripercorre puntualmente la tematica, unendo chiarezza espositiva e sintesi.
Però – e lo dico con amarezza – pur arrivando alla conclusione condivisa da tutti (non sono dovute le imposte di registro e di bollo in sede costituente), l’Agenzia delle onlus emana alcuni indirizzi interpretativi che dovrebbero calmare i bollenti spiriti dei funzionari più realisti del re. Indirizzi che personalmente non condivido. Afferma infatti la nostra quasi-authority che dopo aver ottenuto la registrazione dell’atto in esenzione di imposta (ma è qui il problema, non lo si riesce ad ottenere), l’ente – una volta iscritto al Registro del volontariato – avrà cura di portare copia del decreto di iscrizione attestante l’iscrizione stessa.

Adempimenti in più
Dove trovate scritto questo adempimento? In nessuna legge. Ma la cosa più grave è che si affermi che «il mancato invio dell’attestazione dà luogo al recupero dell’imposta da parte delle Entrate nei termini previsti per l’accertamento». Non solo mi consigliano di fare un adempimento non richiesto dalla legge, ma mi paventano il rischio che l’Ufficio delle Entrate abbia un qualche potere (dato che non avrei adempiuto ad un dovere non prescritto!) di recuperare l’imposta da me soggettivamente non dovuta (perché ormai iscritto al Registro). Mi sembra che di “cose amministrative” da fare ce ne siano già parecchie. Perché inventarcene di nuove e non dovute? L’Agenzia per le onlus suggerisca al legislatore di indicare un termine entro il quale le organizzazioni devono iscriversi, decorso il quale è dovuto il rimborso, e facciamola finita con una realpolitik che reca più danni che benefici.


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