Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Welfare & Lavoro

Brunetta limita i congedi della legge 104

Potranno usufruire di permessi per assistere persone con handicap solo parenti fino al secondo grado e alternativamente

di Sara De Carli

Il Senato della Repubblica ha approvato in data 3 marzo le nuove norme in materia di riforma della Pubblica Amministrazione contenute nel disegno di legge in materia di lavoro pubblico e privato collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 (n. 1167-B). Tra le novità (vedi una sintesi sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione) anche modifiche alla legge 104/1992 sui permessi per l’assistenza di disabili. Ecco l’estratto sul tema. 

Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap (Art. 23-24)
Importanti novità riguardano anche le norme per congedi, malattia e permessi (anche quelli volti a favorire l’assistenza dei portatori di handicap). E’ infatti prevista la delega al Governo (da attuare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato) ai fini del riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato secondo i principi e i criteri espressamente richiamati.

Relativamente ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, viene modificata la legge n. 104 del 1992, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela (dal terzo grado si passa al secondo, tranne alcune eccezioni) e riconoscendone la fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravità. La ratio della norma non è quella di colpire la valenza sociale della disciplina di tutela delle persone con handicap ma al contrario quella di razionalizzarne i presupposti e l’utilizzo, contrastando con decisione ogni forma di abuso.

Ed ecco di seguito il testo dell’articolo 24, comma 1. «All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: Il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente».

Leggi il seguito della vicenda:

Napolitano stoppa Brunetta, 1 aprile 2010

Anche la legge 104 nel Collegato Lavoro, 29 aprile 2010


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA