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Chi dona un rene non perderà più il lavoro

Il sottosegretario Martini ha annunciato l'imminente varo di un regolamento atteso fin dal 1967. Fazio ha firmato, manca solo Sacconi

di Sara De Carli

Chi dona un rene a un familiare malato non sarà più costretto a licenziarsi, ma presto sarà tutelato dallo Stato nel suo diritto ad assentarsi dal lavoro. È questa la sostanza di quanto annunciato ieri dal sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini, che rispondendo in commissione Affari sociali della Camera a un’ interrogazione dell’onorevole Paolo Fontanelli (Pd) circa l’emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 458 del 1967 sul trapianto di rene tra persone viventi, ha annunciato che il decreto è già stato firmato dal ministro Fazio ed è ora sottoposto alla firma del ministro Sacconi.

L’interrogazione di Falcinelli parte da un fatto di cronaca della scorsa estate, quando le cronache parlarono di un trapianto di rene su un bambino di 5 anni, Tommaso R., affetto fin dalla nascita da insufficienza renale cronica, avvenuto grazie a un rene stato donato dal padre del bambino, Pier Enrico R., che, per aiutare il figlio, si è dovuto licenziare dal lavoro, perché – ha dichiarato – in Italia non esiste una norma che tuteli la donazione da vivente, cioè che non è riconosciuta l’assenza dal lavoro per malattia a chi doni un organo in favore di un’altra persona. Un caso simile era già accaduto sempre a Pisa nel 2003, qundo una donna, Irene Vella, donò un rene al marito Luigi e dovette lasciare l’impiego perché non poteva assentarsi dal lavoro.

Ora, osserva l’interrogazione, l’articolo 5 della legge 26 giugno 1967, n. 458, «Trapianto del rene tra persone viventi», prevede che «per l’intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore è ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermità; è altresì assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all’intervento operatorio e alla menomazione subìta»; mentre l’articolo 8 della legge citata prevede altresì: «Il Ministro per la sanità, di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, emanerà il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore».

La legge dnque c’è, ma mancando da quarantatre anni il regolamento di esecuzione, che non è mai stato emanato, ad oggi non esistono tutele per i lavoratori che decidano di donare un rene.

La Martini ieri ha annunciato che lo schema di regolamento predisposto, relativo all’ormai consolidata attività di trapianto di rene nonché di fegato da donatore vivente, ha acquisito i pareri del Consiglio Superiore di Sanità, della Conferenza Stato Regioni e del Consiglio di Stato. Lo stesso decreto è già stato firmato dal Ministro della Salute, ed è stato sottoposto alla firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, sulle tutele giuslavoristiche, l’articolo 12 del Regolamento in questione, si riconosce che i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti e alla conservazione della normale retribuzione, in analogia a quanto stabilito dalla legge 6 marzo 2001, n. 52 (donatori del midollo osseo).

Ecco il passaggio della Martini: «L’articolo 12, contenente la norma finalizzata a dettare misure di tutela giuslavoristica a garanzia dei donatori e dei trapiantati, ancorché il Consiglio di Stato avesse consigliato per la predetta disposizione la collocazione in una norma di rango primario, si è ritenuto di procedere come di seguito indicato. Nel tempo intercorso dalla data in cui è stato espresso il parere, 9 novembre 2009, è intervenuto l’articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, che, al comma 9-quinquies dispone che nelle more del coordinamento legislativo delle disposizioni in materia di trapianti e fino al 31 dicembre 2010, il ricevente e il donatore di trapianto di rene, con lavoro subordinato, hanno diritto a permessi retribuiti e alla conservazione della normale retribuzione, in analogia a quanto stabilito dalla legge 6 marzo 2001, n. 52 (donatori del midollo osseo) e secondo le modalità indicate nel Regolamento previsto dall’articolo 8 della legge n. 458/1967, oggetto del presente atto ispettivo.
Alla luce della intervenuta disposizione normativa, è stato mantenuto l’articolo 12 riferito alla tutela giuslavoristica, ritenendo la disposizione di cui al comma 9-quinquies come delega per l’articolo 12 in questione».


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