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Soldi all’estero, occhio al modulo RW

Un'incombenza che riguarda soprattutto le ong

di Redazione

Anche gli enti non commerciali, come le persone fisiche, sono soggetti alla presentazione del modulo RW che serve per dichiarare al fisco gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, per e sull’estero. L’obbligo deriva dall’art. 4, dl 167/1990 e riguarda gli enti residenti nel territorio dello Stato che, al termine del periodo di imposta, detengano investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a 10mila euro, attraverso le quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, mentre devono essere sempre indicate quelle attività finanziarie produttive di redditi esteri imponibili in Italia.
La segnalazione attraverso il quadro RW deve essere effettuata anche se i trasferimenti avvengono attraverso intermediari professionali quali banche, la società Poste Italiane ecc. e il modulo va presentato, solitamente, in allegato al modello Unico-ENC.
Il pensiero corre alle organizzazioni non governative che spesso si trovano a trasferire somme di denaro, non nel senso negativo del termine, ma per il semplice fatto di sostenere i programmi di cooperazione che normalmente svolgono.
In tale contesto è abbastanza frequente che una ong apra presso una banca locale uno o più rapporti bancari in valuta locale o di un Paese terzo.
Se i movimenti nel periodo di imposta sono complessivamente inferiori a 10mila euro non vi è l’obbligo di presentazione del modulo RWma in considerazione dei soggetti è abbastanza frequente che ciò si realizzi difficilmente.
Occorre anche dire che non tutti i trasferimenti di denaro devono essere oggetto di monitoraggio: per esempio, se il soggetto paga un fornitore estero, il trasferimento del denaro corrispondente non è oggetto di monitoraggio. Se invece si trasferisce il denaro sulla banca estera e da quella poi si paga il fornitore estero allora occorre inserire il trasferimento banca italiana-banca estera nel modulo RW.
Un’altra particolarità del modulo RW è che non solo si devono indicare i singoli trasferimenti dall’Italia verso l’estero, dall’estero verso l’Italia e estero su estero, ma occorre pure indicare i saldi dei conti correnti e delle altre disponibilità al termine del periodo di imposta.
In caso di valute estere, occorre applicare il cambio stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate in data 19 febbraio 2010.
Il modulo è suddiviso in tre sezioni:
– la prima riguarda le movimentazioni effettuate attraverso intermediari non residenti;- la seconda riguarda la consistenza delle disponibilità detenute all’estero (rapporti bancari ma anche la disponibilità di beni immobili);- la terza riguarda le movimentazioni effettuate attraverso intermediari residenti in Italia, per la cui compilazione si deve far riferimento alle istruzioni ministeriali.È bene tenere presente che le sanzioni relative alla mancata presentazione del modulo RW sono alquanto pesanti e possono retroagire (al momento) sino al 2004 a meno che sia stato effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione attraverso lo scudo fiscale. Tra l’altro le sanzioni sono state inasprite attraverso l’art. 12, dl 78/2009: si arriva a sanzioni che variano dal 10 al 50% degli importi non dichiarati e la confisca di beni di valore corrispondente.


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