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Sì agli obiettori nei consultori

Bocciata la delibera della giunta regionale pugliese che riservava ai medici non-obiettori i concorsi

di Francesco Dente

I medici anti-abortisti non possono essere esclusi dai consultori. Le strutture socio-sanitarie che svolgono servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, infatti, non provvedono materialmente all’interruzione di gravidanza. Gli obiettori di coscienza, inoltre, sono tenuti a svolgere le attività istruttorie previste dalla legge 194/’78 sull’interruzione di gravidanza. Sono questi, in sintesi, i punti salienti della sentenza, una delle prime in materia in Italia, con cui il Tar Puglia ha annullato gli atti della Giunta regionale pugliese che riservavano, in due concorsi, l’accesso ai consultori solo a specialisti non obiettori.

Incostituzionale e discriminatoria
Secondo la giustizia amministrativa le deliberazioni regionali violano il principio costituzionale di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e i principi posti a fondamento della obiezione di coscienza, cioè la libertà religiosa e di coscienza e la libertà di manifestazione dei pensiero. Contrastano, inoltre, l’articolo 4 della Carta fondamentale relativo al diritto al lavoro in quanto realizzano «una inammissibile discriminazione» che mette in discussione il principio di parità di trattamento nell’accesso al lavoro senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale.

Le ragioni della Regione
Nella sua memoria difensiva la Regione Puglia aveva spiegato la scelta di escludere i medici obiettori dai bandi in quanto questi ultimi «in molti Consultori» non assumerebbero lo stesso atteggiamento in relazione all’espletamento delle attività di pertinenza. «Mentre alcuni (la maggior parte), attenendosi correttamente alla legge, accettano di rilasciare i documenti IVG alle donne che lo richiedano nell’ambito di una “presa in carico globale” dell’intera equipe consultoriale (psicologo, assistente sociale, ostetrica, medico), altri si rifiutano di farlo e spesso si rifiutano anche di inserire gli IUD (spirali) a fini contraccettivi e di prescrivere la contraccezione di emergenza (pillola del giorno dopo), causando anche una inadempienza del servizio consultoriale rispetto alla prevenzione delle IVG pre e post concezionale».

I motivi della bocciatura
Il Tar pugliese ha smontato la difesa regionale in più punti. Innanzitutto, precisa che la presenza o meno dei medici obiettori è «assolutamente irrilevante» in quanto nei consultori «non si pratica materialmente l’interruzione volontaria della gravidanza per la quale unicamente opera l’obiezione» ma «soltanto attività di assistenza psicologica e di informazione/consulenza della gestante (…) ovvero vengono svolte funzioni di ginecologo (cioè accertamenti e visite mediche di cui all’art. 5 legge n. 194/1978) che esulano dall’iter abortivo, per le quali non opera l’esonero ex art. 9, e quindi attività e funzioni che qualsiasi medico (obiettore e non) è in grado di svolgere ed è altresì tenuto ad espletare senza che possa invocare l’esonero di cui alla disposizione citata». L’esonero per gli obiettori, peraltro, riguarda esclusivamente le procedure e le attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, non l’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Ne consegue, tira le somme il Tribunale amministrativo, che anche il medico obiettore legittimamente inserito nella struttura del Consultorio è comunque tenuto a svolgere le attività istruttorie e consultive, come ad esempio il rilascio del documento attestante lo stato di gravidanza di cui all’art. 5 legge n. 194/1978. «Per cui la presenza teorica di soli obiettori all’interno del Consultorio – ancora una volta – appare irrilevante ai fini di una corretta doverosa applicazione della legge n. 194/1978», conclude il Tar. Infine, quanto alla lamentela della Regione Puglia sull’inosservanza da parte di alcuni medici obiettori dei compiti istituzionali, ad esempio la mancata prescrizione della pillola del giorno dopo, il Tar osserva che «non può di certo essere una clausola “espulsiva” e discriminatoria di un bando il mezzo idoneo a prevenire la eventuale commissione di illeciti di rilevanza penale, disciplinare e/o deontologica da parte dei medici obiettori».

Lo spiraglio
I giudici amministrativi, tuttavia, lasciano aperta una porta suggerendo alla Regione Puglia una via di uscita per il futuro. «In alternativa potrebbe l’amministrazione legittimamente predisporre per il futuro bandi finalizzati alla pubblicazione dei turni vacanti per i singoli Consultori che prevedano una riserva di posti del 50% per medici specialisti che non abbiano prestato obiezione di coscienza ed al tempo stesso una riserva di posti del restante 50% per medici specialisti obiettori». Un’opzione «ragionevole», secondo il Tribunale amministrativo, che non si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza.


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