Attivismo civico & Terzo settore

Riferimenti normativi

di CSVnet

Il 5 per mille 2011 è stato istituito con il DL Milleproroghe 225/10, convertito con modificazioni dalla L 10/11. Nella sostanza la norma applica le disposizioni del 5 per mille dello scorso anno anche a quello di questo anno, ivi incluse le norme regolamentari (DPCM) relative il funzionamento e le scadenze della misura.

Art 2, c 1, DL 225/10

“1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4- undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota ((fino a 100 milioni di euro)) e’ destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell’ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita’. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3”.

Art 10, c 8, D Lgs 460/97

“8. Sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 nonché i consorzi di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali,. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 dal 1987 e n. 381 del 1991.”


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