Welfare & Lavoro

Incidenti e condomini, l’ora della conciliazione

Si allarga l'obbligatorietà della mediazione

di Redazione

D’ora in poi chi è coinvolto in liti condominiali o risarcimento danni da incidenti stradali e intende andare in causa, sarà obbligato, prima di rivolgersi al giudice, a tentare un accordo “amichevole” con la controparte, tramite l’istituto della mediazione (o conciliazione). Un esercito, quello dei condomini “litigiosi” italiani che fa registrare – secondo stime citate dall’Associazione amministratori di condominio (Anaci) – circa 180mila controversie pendenti che finiscono in tribunale o davanti al Giudice di pace.


Esattamente un anno fa, l’obbligatorietà scattò in molti ambiti civili (controversie bancarie, assicurative, di responsabilità medica, ereditarie, ecc.), grazie al D.lgs. 28/2010, ma per le liti condominiali e per quelle relative agli incidenti stradali il termine fu prorogato di un anno. La mediazione, o conciliazione, è un sistema con il quale le due parti, colloquiando tra loro anche senza bisogno di rappresentanza legale, cercano di raggiungere un accordo “amichevole” alla presenza del mediatore, un soggetto specializzato nella materia in discussione che fa da “paciere” e cerca di aiutare le parti a concludere positivamente l’incontro. Il verbale redatto in caso di accordo è pienamente vincolante per ambedue le parti e assume valore di titolo esecutivo una volta omologato dal tribunale.

Per svolgere la mediazione ci si può rivolgere ad organismi pubblici (come le Camere di commercio, classiche figure mediatrici per il consumatore), o privati, riconosciuti e iscritti in un apposito registro tenuto dal ministero della Giustizia. In determinati ambiti, come quello bancario e di investimento finanziario, ci si può rivolgere anche a enti specifici come l’Arbitro Bancario finanziario (Abf) e la Consob. Se ci si rivolge a organismi pubblici i costi sono fissati dal ministero della Giustizia. Gli organismi privati non sono vincolati da tali tariffe, con obbligo però di prevedere una riduzione delle proprie indennità (di un terzo) se la mediazione svolta è tra quelle obbligatorie per legge.

Su tutto l’impianto della mediazione obbligatoria pesa però l’incertezza legata al pronunciamento della Corte Costituzionale, atteso tra aprile e maggio, e che potrebbe mettere in discussione l’intero apparato. I giudici amministrativi del Lazio, che hanno accolto il ricorso dell’Organismo unitario dell’avvocatura (Oua), hanno ritenuto fondati i dubbi degli avvocati sull’eccesso di delega che nel regolamento ha introdotto, rispetto a quanto previsto dal legislatore, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione come condizione di improcedibilità. Altra questione su cui si è concentrata l’opposizione dell’avvocatura, la modalità di costituzione di enti di mediazione, da parte di soggetti pubblici e privati, e la conseguente qualità della loro preparazione giuridica.

La conciliazione obbligatoria in ambito condominiale è invece salutata con favore dall’Associazione nazionale degli amministratori condominiali e Immobiliari. Secondo Pietro Membri, presidente nazionale Anaci, si tratta «di una grande opportunità per la tutela dei diritti e l’accesso alla giustizia dei cittadini che vivono in condominio, oltreche uno strumento per ridurre il carico di lavoro dei giudici professionali con indubbi benefici per l’efficienza sia del “sistema” immobiliare, che del settore giudiziario».


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