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Sostenibilità sociale e ambientale

La Consulta boccia l’acqua pubblica pugliese

Tre no alla legge della Regione Puglia che ripubblicizza l'Acquedotto pugliese. Il ricorso era stato presentato dal governo Berlusconi

di Francesco Dente

La Consulta boccia la legge pugliese sull’acqua pubblica. La Corte costituzionale, su ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio (Governo Berlusconi), pronuncia tre no contro la legge 11/2011 con cui la Regione guidata da Nichi Vendola ha ripubblicizzato l’Acquedotto pugliese trasformandolo da soggetto di diritto privato (Spa) in soggetto di natura pubblica. La sentenza, in particolare, individua tre punti deboli della norma intitolata “Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale Acquedotto pugliese-AQP”.

Il primo aspetto riguarda la gestione del servizio idrico integrato. La Corte (sentenza 62/2012) sottolinea che la disciplina dell’affidamento della gestione appartiene alle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Nella specie, anche dopo il referendum, resta in vigore quanto disposto dalla legge 191/2009, in base alla quale la legge regionale ha il compito soltanto di disporre l’attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorità d’àmbito territoriale ottimale (AATO) e non, di conseguenza, di provvedere direttamente all’esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato.

La seconda questione ha a oggetto la parte della legge pugliese che stabilisce il subentro della nuova azienda pubblica regionale nel patrimonio e nei rapporti della Spa Acquedotto pugliese; società che è destinata invece a operare, in base al decreto legislativo 141/1999, fino al 31 dicembre 2018. Per la Consulta, il subentro finisce «per privare di qualsiasi funzione» la Spa e quindi «per svuotare di qualsiasi efficacia» il predetto decreto legislativo, riconducibile alle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, appartenenti alla sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il terzo no, infine, riguarda il personale. La normativa impugnata, a tal proposito, dispone un generale e automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto privato, la Spa Acquedotto pugliese, nell’organico di un soggetto pubblico regionale, l’Azienda pubblica regionale denominata AQP, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva.
Le modalità di tale transito, precisa la Corte, costituiscono «una palese deroga al principio del concorso pubblico», al quale debbono invece conformarsi le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni. Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento si risolve infatti «in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma».


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