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5 per mille: che cos’è, come si sceglie

In edicola la guida completa di Vita. I consigli degli esperti per una firma consapevole

di Redazione

Il 2012 è l’anno della tanto attesa stabilizzazione, “promessa” e inserita all’ultimo momento dal governo nella Delega fiscale. Ma è anche l’anno in cui tra i beneficiari del 5 per mille fa capolino una realtà nuova, e dirompente: il ministero dei Beni culturali, una realtà istituzionale che entra nel recinto del non profit e fa discutere.

Come ogni anno, insomma, quando si arriva alla dichiarazione dei redditi il tema del 5 per mille si fa caldo, norme e normative si rincorrono, e gli oltre 15 milioni di italiani che già costantemente dal 2006 scelgono di premiare questo importantissimo strumento di sussidiarietà fiscale chiedono informazioni e indicazioni certe.

Informazioni che si trovano nello speciale vademecum realizzato da Vita e in edicola questa settimana. Una guida completa al 5 per mille che presenta le novità, fa parlare i protagonisti, propone il parere di esperti, commercialisti, fiscalisti, dei Caf, e rappresenta uno strumento fondamentale per le associazioni (per le quali il 5 per mille rappresenta un insostituibile strumento di fundraising) e per tutti i cittadini, chiamati a dare la loro firma in modo libero e consapevole.

Ecco, in sintesi, le “Faq”, le domande più frequenti relative al 5 per mille (con tante indicazioni pratiche). La Guida completa la trovate in edicola con il numero di Vita di questa settimana.

 

Cos’è il 5 per mille?

Si tratta di una misura di sussidiarietà fiscale introdotta per la prima volta nella Legge Finanziaria 2006. Il governo si è impegnato alla sua stabilizzazione entro nove mesi, inserendola nella delega fiscale. Il cittadino-contribuente può devolvere il 5 per mille della propria Irpef a sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti.

Quali sono gli enti o associazioni che possono beneficiare del 5 per mille?

Il 5 per mille può essere destinato a: associazioni di volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale come le coop sociali, associazioni di promozione sociale e associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del DL n. 460 del 1997; enti di ricerca scientifica e dell’università; enti di ricerca sanitaria; associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e, dal 2012, enti “esercenti attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”.

Come sapere quali enti possono beneficiare del 5 per mille?

È l’Agenzia delle Entrate a riconoscere tale diritto agli enti. Ogni anno i potenziali beneficiari presentano domanda presso l’Agenzia delle Entrate che successivamente pubblica l’elenco degli aventi diritto. Sul sito dell’Agenzia un motore di ricerca verifica che un ente abbia diritto oppure no a ricevere il 5 per mille. Quest’anno il termine per la presentazione la domanda è il 7 maggio per le onlus, il 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e sanitaria. Il 14 maggio sarà pubblicato l’elenco provvisorio degli ammessi al contributo. Gli enti non ammessi per motivi formali da quest’anno possono rientrare, ripresentando la domanda o integrando la documentazione entro il 30 settembre, e ottemperando a una sanzione di 258 euro.

Come faccio a donare il 5 per mille?

Con la dichiarazione dei redditi il contribuente può scegliere a chi devolvere il proprio 5 per mille utilizzando il modello Unico, il 730 o il CUD, dove è predisposta un’apposita area. Il contribuente può decidere di devolverlo genericamente a uno dei settori a disposizione, per esempio al volontariato, e apportare la propria firma nella casella. Ma può anche scegliere l’organizzazione a cui darlo. In questo caso deve scrivere il codice fiscale dell’associazione negli spazi predisposti. Nel primo caso, l’importo del 5 per mille va ripartito fra tutte le organizzazioni del settore; nel secondo caso viene destinato all’ente prescelto. Si può esprimere solo una preferenza

Quanto mi costa?

Nulla. In ogni caso il contribuente è tenuto a pagare l’Imposta sul Reddito. Ciò detto, quindi, non comporta alcun aggravio delle imposte da versare.

Un’azienda può destinare il 5 per mille?

No. Il 5 per mille si riferisce esclusivamente all’IRPEF e non all’IRES. Un imprenditore può solo destinare il 5 per mille dei suoi redditi personali.

Che differenza c’è tra il 5 e l’8 per mille?

Tre differenze fondamentali: la prima è la tipologia e la numerosità degli enti. Del 5 per mille beneficiano decine di migliaia di enti di natura privata che promuovono attività solidaristiche, mentre dell’8 per mille godono poche realtà: lo Stato stesso e altre 6 confessioni religiose. La seconda differenza, rispetto al 5 per mille, risiede nella destinazione di quella parte di fondi che non sono stati assegnati ad alcun soggetto. Se il contribuente non firma alcun riquadro, la parte non optata del 5 per mille viene trattenuta dallo Stato per la spesa corrente. Nel caso dell’8 per mille, invece, la parte inoptata viene distribuita tra i partecipanti proporzionatamente alle scelte ricevute. Infine, a differenza del meccanismo dell’8 per mille, in cui la partecipazione o no dei cittadini incide esclusivamente sulla destinazione dei fondi e non sull’ammontare degli stessi che è di natura predefinita, il meccanismo del 5 per mille conta sulla partecipazione di tutti: tanto più numerose saranno le firme, tanto più ingenti saranno i fondi stanziati.

È possibile considerare il 5 per mille una donazione e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste?

No, la destinazione del 5 per mille non è una donazione ma un’indicazione allo Stato per indirizzare una quota delle proprie tasse verso i settori previsti, e quindi non può godere delle relative agevolazioni.

Come verifico che cosa è stato fatto con il 5 per mille?

La Finanziaria 2008 ha introdotto l’obbligo di predisporre un rendiconto per tutte le associazioni che ricevono il 5 per mille a partire dall’anno 2008 e seguenti. I ministeri competenti garantiscono di pubblicarli successivamente sul proprio sito.


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