Economia & Impresa sociale 

Donazioni, l’IVA si paga

Le norme che si applicano alla aziende per le donazioni superiori ai 2mila euro

di Redazione

Cosa deve fare un imprenditore che vuole fare una donazione in favore delle popolazioni colpite dal terremoto? Queste donazioni sono deducibili dal reddito di impresa? Se dona beni, l'Iva va pagata? Chi la paga? Sono tante le domande che sono arrivate in redazione su questo tema, dopo aver pubblicato la notizia che i prefetti di Bologna e Modena avevano emanato un decreto per individuare le fondazioni, associazioni, comitati ed enti, attraverso cui possono le imprese possono fare queste erogazioni. Un decreto analogo è stato firmato anche da parte del prefetto di Reggio Emilia (14 giugno, in allegato), non ancora pubblicato in GU, mentre si attende quello del prefetto di Mantova, Ferrara e Rovigo. Il nostro esperto, Gianpaolo Concari, commercialista esperto contabile (esperti@vita.it) ci ha aiutati a fare chiarezza.

 

PERCHÉ I PREFETTI
I decreti sono arrivati dai prefetti in base all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n.  133, che dà «Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche». Questa legge stabilisce che «sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti» e che tali soggetti «sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province».

 
LE DONAZIONI IN DENARO
Per le donazioni effettuate nell'ambito della legge 13 maggio 1999, n.  133 (donazione da imprese verso soggetto operante nel territorio) non vi è alcun limite dell'ammontare della cifra donata. Non operano cioè né i limiti previsti dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 460/97 (che riconosceva le detrazioni per un importo massimo delle erogazioni liberali in denaro, non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato) né quelli di cui all'art. 14 d.l. 35/2005 (erogazioni deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui).
Le imprese imprese quindi possono dedurre dal reddito di impresa, senza alcun limite di importo, le erogazioni liberali in denaro (eseguite tramite banche, uffici postali, carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari o circolari ecc) effettuate in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, eseguite per il tramite di associazioni, fondazioni comitati ed enti individuati dai prefetti.
 
LE DONAZIONI IN BENI
In base alla stessa legge, secondo il comma 2, si possono cedere gratuitamente anche beni. Anche in questo caso valgono le stesse regole, per cui non vi è alcun limite dell'ammontare della cifra donata. C'è un rovescio della medaglia: la donazione comporta il recupero della detrazione dell'IVA assolta al momento dell'acquisto dei beni stessi. Lo stesso effetto è previsto per le donazioni di beni effettuate nell'ambito dell'art. 14 d.l 35/2005.
 
 
 
DONARE BENI IMPERFETTI
Al di là delle regole specifiche per donazioni che avvengono in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, resta la possibilità di donare beni nell'ambito dell'art. 13, comma 3, d.lgs. 460/97. Differente è lo scenario. In questo caso deve trattarsi di beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da derrate alimentari o prodotti farmaceutici, che presentano imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione.
Definita la specificità dei beni che si possono donare, ci sono altre limitazioni: possono essere ceduti solo alle onlus e per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato. A queste condizioni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'Iva in questo caso non si paga: i predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
 
In copertina una foto di Stefano Torreggiani

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