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5 per mille 2013, ecco come iscriversi

Poche le novità rispetto alle edizioni passate. In allegato la circolare con tutti i dettagli per associazioni di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

di Redazione

Anche per il 2013 i contribuenti potranno destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale (Dl n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).L'Agenzia delle Entrate ha infatti licenziato – la trovate in allegato – la circolare 6e  con le indicazioni sulle modalità di iscrizione relativamente perà alle sole categorie del volontariato e delle società sportive dilettantistiche. In merito agli altri settori le indicazioni verranno date dai ministeri competenti. «L’unica novità che da una prima lettura mi sembra di rilevare» nota il nostro esperto Carlo Mazzini, è la possibilità di inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (quella che in molti si dimenticavano di inviare entro il 30 di giugno e che ora si dimenticheranno di inviare entro il 1 di luglio, in quanto il 30 è domenica) attraverso posta certificata all’indirizzo della Dre locale (solo per quelli del primo riquadro, e non per le sportive dilettantistiche).

Per il resto cambia poco o nulla. Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 (Dpcm del 23/4/2010). Inoltre, sempre come l'anno scorso, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Dl n. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 15/7/2011).

Al riparto dunque possono partecipare anche (articolo 2, comma 2, del Dl 16/2012 – circolare n.6/E del 21 marzo 2013) gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2013, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/5/12). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione relativa a ogni settore.

 


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