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Sistemi di pagamento, cosa cambia per le non profit

In questi giorni si sta per realizzare l’operazione di armonizzazione nella U.E. dei sistemi di pagamento e circolano con insistenza acronimi (e spese) con i quali faremo i conti a breve. Un vademecum per orientarsi

di Redazione

La SEPA (Single Euro Payments Area) è un’area comune tra tutti gli stati dell’Unione europea, compresi gli stati che ancora non hanno adottato l’euro come moneta di conto e allargata ad altri 5 stati extra-U.E. (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera) nella quale si sta dando corso ad un processo di armonizzazione delle procedure di pagamento elettronico (bonifici, addebiti diretti, carte di credito ecc.).

A partire dal prossimo 1° febbraio 2014

  • il RID (rapporto interbancario diretto) si trasformerà in SDD (SEPA Direct Debit cioè Addebito Diretto SEPA)
  • e il bonifico si trasformerà in SCT (SEPA Credit Transfer cioè Bonifico SEPA). Il processo di armonizzazione ha comportato, per tutti i paesi interessati, l’adozione di uno standard di comunicazione (ISO 20022 XML1) che permette di generare flussi informativi leggibili dall’insieme degli istituti di credito della SEPA.

Il nuovo sistema permetterà di effettuare le operazioni di pagamento accentrando il servizio di tesoreria in un unico stato aderente alla SEPA a favore dei creditori residenti nella stessa area, anche se in stati diversi.

Il bonifico diventa SCT
Il servizio SCT (detto anche “bonifico SEPA”) sostituirà il servizio di bonifico domestico e transfrontaliero e potrà essere utilizzato da tutti gli utenti residenti nell’area SEPA per i pagamenti in euro.
È comunque previsto un periodo di deroga, che dovrebbe concludersi il prossimo 1° febbraio 2016, durante il quale le imprese potranno continuare ad utilizzare i tracciati CBI (Corporate Banking Interbancario) con alcune particolarità.

Restano invariate le regole già in vigore per i bonifici e riguardano:

  1. temini massimi di esecuzione degli SCT che sono accreditati alla banca del beneficiario:
    – entro la giornata operativa successiva alla data di ricezione dell’ordine di pagamento se disposto su supporto telematico (home banking o CBI)
    – entro due giornate operative alla data di ricezione dell’ordine di pagamento se disposto su supporto cartaceo o magnetico
    – entro la data di ricezione dell’ordine se disposti sulla stesso istituto di credito.
  2. codice identificativo unico che, in ambito nazionale, è il codice IBAN (international bank account number). L’ordinante deve inserire l’IBAN del destinatario nell’ordine di trasferimento dei fondi impartito alla propria banca. Per i trasferimenti transfrontalieri, sino al 1° febbraio 2016, si dovrà comunicare anche il codice BIC.
  3. l’importo dell’SCT deve essere trasferito dalla banca dell’ordinante per l’intero ammontare a favore della banca del beneficiario. La banca del beneficiario non può detrarre dall’importo del bonifico trasferito le spese di propria competenza. E’ ammessa l’unica opzione tariffaria “share” per la quale il pagatore e il beneficiario sostengono, ciascun per sé, le spese applicate dalle rispettive banche

Il RID diventa SDD
Sempre a partire dal 1° febbraio 2014 il RID (rapporto interbancario diretto) si trasformerà in SDD (o addebito diretto SEPA) e, come tale, sarà sempre basato sulla sottoscrizione da parte del debitore di un’autorizzazione (mandato) ad addebitare direttamente il proprio conto corrente di un importo, fisso o variabile, a favore del creditore.

Con il servizio SDD il creditore ha la responsabilità di raccogliere, conservare, aggiornare ed esibire in caso di contestazione i mandati sottoscritti dai debitori.
Il servizio RID è utilizzato da diversi enti non profit come strumento di raccolta fondi e quindi è bene spendere due parole sulla migrazione in atto e su cosa propone il sistema bancario.

Il servizio di addebito diretto SEPA si svolge in due forme:

  • SDD Core, destinato prevalentemente ad una clientela di consumatori ed imprese che consente ai debitori di chiedere il rimborso sino a 8 settimane dopo la scadenza dell’addebito solo per il caso in cui l’importo risulti errato o non conforme con quanto concordato in precedenza con il creditore.
  • SDD B2B, (business to business) destinato esclusivamente ai debitori diversi dai consumatori, per il quale non è ammessa la possibilità di rimborso. L’istituto di credito perciò deve verificare con l’impresa pagatrice la validità dei dati dell’autorizzazione prima dell’effettuazione dell’addebito.


Entrambe le forme comportano:

  • la sottoscrizione di un mandato, in forma cartacea, con il quale il debitore autorizza l’impresa e la propria Banca ad addebitare il proprio conto, individuato dal codice IBAN;
  • l’invio al debitore, da parte dell’impresa creditrice, almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza, di una comunicazione di preavviso (cd. “Notifica”) contenente l’importo e la data di scadenza dell’addebito. È possibile derogare a tale prescrizione (concordando un periodo di preavviso inferiore, ad esempio 10 giorni) ma tale deroga deve essere specificamente concordata tra creditore e debitore. La comunicazione di preavviso può rivestire diverse forme:

– documenti commerciali (es. la fattura),
– dettagli di pagamento di una serie di addebiti diretti concordati tra creditore e debitore,
– un documento informativo specifico.

L’impresa creditrice può trasmettere la disposizione di incasso alla propria banca dopo che il mandato è stato sottoscritto e che la comunicazione di preavviso è stata inviata al proprio debitore nei tempi sopra indicati:

  • la possibilità di indicare sul mandato che l’autorizzazione vale solo per un singolo addebito (cd. “one-off”);
  • il diritto del debitore di opporsi all’operazione entro il giorno lavorativo precedente la scadenza (cd. “diritto di revoca”). Con specifico riferimento all’SDD B2B, il debitore ha la possibilità di opporsi all’operazione anche il giorno di scadenza dell’addebito;
  • il diritto di richiedere il rimborso per addebiti ricevuti che non sono stati autorizzati.
     

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