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Speziale: «Pronti a mobilitarci per modificare il nuovo Isee»

Nel nuovo Isee, entrato in vigore l'8 febbraio, permangono delle criticità. Per Anffas onlus le indennità «non sono redditi» e i servizi «sono diritti» per questo si chiedono modifiche per tutelare i diritti delle persone con disabilità

di Redazione

A meno di due settimane dalla sua entrata in vigore (l’8 febbraio scorso) il nuovo Isee preoccupa e non poco Anffas onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale). L’associazione, infatti, segnala con forza che vi sono ancora criticità che mettono in serio pericolo il rispetto dei diritti e le condizioni di vita di migliaia di cittadini con disabilità e delle loro famiglie.
Per il presidente di Anffas onlus, Roberto Speziale, infatti, il nuovo Isee «dovrebbe essere uno strumento per favorire l’equità tra i cittadini: ma come può essere equo uno strumento che considera come redditi indennità e provvidenze che già non riescono a colmare il divario esistente – anche in termini economici e di rischio povertà – tra i cittadini con e senza disabilità e che rischia di limitare l’accesso a servizi essenziali e peggiorare le condizioni di vita delle persone con disabilità?»

Il rischio, considerato molto serio da parte dell’associazione, è che così come è stato riformulato il nuovo Isee penalizzi fortemente le persone con disabilità e ciò soprattutto attraverso l’inserimento, nel calcolo dell’indicatore, degli importi derivanti dalle provvidenze economiche erogate in favore della persona con disabilità (per esempio, l’indennità di accompagnamento).

Insomma, che le indennità invece che esser considerate dei diritti siano invece calcolate come reddito è più che un rischio teorico. Per questo «Anffas Onlus ha deciso di portare all’attenzione della collettività tutta e degli interlocutori politico-istituzionali delle richieste ben precise, fondate in primo luogo sul rispetto della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, documento che è legge in Italia dal 2009» continua Speziale che spiega: «Sono richieste dettagliate e soprattutto fondamentali per la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, una vita che merita pari diritti e opportunità e non continue vessazioni».  
Il presidente di Anffas conclude  annunciando che vista l’importanza di questi punti: «siamo pronti a una grande mobilitazione se quanto esposto non sarà accolto ed accettato da chi di competenza».

Queste le richieste formulate da Anffas Onlus per le modifiche da apportare la testo della riforma Isee

Non computare nella condizione economica del richiedente e della sua  famiglia, utile per la determinazione dell’Isee, gli  emolumenti economici ricevuti da uno qualsiasi dei componenti il nucleo  familiare per invalidità e/o condizione di disabilità o non  autosufficienza, abrogando quindi, sul punto, l’art 5 del D. L. n.  201/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”). È infatti assurdo ed infondato  pensare che tali emolumenti siano una fonte di arricchimento per la famiglia.  
 
Eliminare dalla definizione di “prestazioni sociali  agevolate”, di cui all’art. 1 del Dpcm, la previsione che esse  siano “limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura  economica”. Non si può infatti limitare in base alla sola condizione  economica l’accesso  a servizi essenziali per la qualità di  vita ed il rispetto dei diritti umani dei cittadini (come un centro diurno può  essere, ad esempio, per una persona con disabilità).

Eliminare nell’art. 6 del Dpcm il rinvio al successivo  art. 7 che prevede il calcolo dell’Isee familiare,  salvo straordinarie situazioni, per i minori con disabilità non  autosufficienti fruitori di prestazioni  socio-sanitarie, evitando così una possibile disparità tra maggiorenni con disabilità frequentanti,  per esempio, centri diurni (che per usufruire di tale servizio potrebbero dichiarare solo l’Isee  derivante dalla somma delle condizioni economiche proprie e dell’eventuale  coniuge e/o figli e non dei genitori o dei fratelli) e minori con disabilità fruitori della  stesso servizio per i quali si dovrebbe  dichiarare una condizione economica pari a quella dell’Isee  familiare.

Eliminare dall’articolo 2 del Dpcm le  previsioni (del tutto contrastanti con il dichiarato valore del  nuovo calcolo dell’ISEE quale livello essenziale delle prestazioni), secondo  le quali rimangono comunque “salve le competenze regionali in materia di  formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e  socio-sanitarie” e la possibilità per gli Enti Locali di selezionare,  con ulteriori criteri rispetto a quello dell’Isee, il novero dei beneficiari  per l’accesso alle suddette prestazioni anche “tenendo conto  delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali  specificatamente dettate in tema di servizi sociali e  socio-sanitari”. L’Isee è un livello essenziale delle prestazioni e di  conseguenza non può essere derogato dalla legislazione regionale le cui  competenze in materia non possono discostarsi dal livello già individuato  se non per creare condizioni migliorative ed inoltre gli enti erogatori non  possono usare dei criteri diversi ed ulteriori rispetto a quello dell’Isee per  regolamentare l’accesso alle prestazioni sociali  agevolate.
 
Introdurre direttamente nel nuovo Dpcm la previsione  di una o più soglie (anche calcolate in termini percentuali rispetto  all’ISEE finale) al di sotto delle  quali le prestazioni sociale agevolate siano sempre erogate ed a titolo  gratuito.

Eliminare dall’ “Elenco delle prestazioni sociale  agevolate condizionate all’Isee”, allegato al D.M. 8 marzo  2013 recante “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei  controlli del’Isee”, le prestazioni  inerenti:  il servizio socio – educativo  scolastico e  il supporto all’inserimento  lavorativo.  È infatti inammissibile che si possa  condizionare i servizi a supporto della frequenza scolastica degli alunni con  disabilità o stranieri alle condizioni economiche della famiglia dell’alunno.  L’istruzione è un diritto costituzionale di tutti e non può essere negato o  limitato. Ugualmente,  non possono essere determinati dalle condizioni economiche i supporti a  sostegno dell’inserimento lavorativo.

Prevedere un meccanismo di indicizzazione delle spese  e franchigie, che, come componenti negative, concorrono, ai sensi dell’art. 4  del Dpcm, a determinare, abbassandola, la situazione reddituale finale del  richiedente e sua famiglia.

Re-Inserire nella scala di  equivalenza di cui all’Allegato 1 del Dpcm (con cui si  individua il dividendo finale rispetto alla somma delle situazioni economiche,  reddituali e patrimoniali, dei singoli componenti il nucleo familiare)  la maggiorazione del dividendo pari a  0,50% per ogni componente con invalidità superiore al  66%.
 


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