Sanità & Ricerca

Sangue e emocomponenti: ulteriori misure per la sicurezza

Pubblicate sul sito del ministero della Salute le nuove Linee guida del Centro nazionale sangue che si aggiungono alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e devono essere applicate su tutto il territorio nazionale

di Redazione

Si tratta, in particolare, di indicazioni per la gestione degli emocomponenti prodotti e dei test di screening sierologici per HBV, HCV, HIV e Lue e dei test molecolari per HBV, HCV e HIV, di qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti, svolta sotto la diretta responsabilità di un dirigente medico o biologo, che vanno, appunto, ad aggiungersi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e che devono essere applicate “puntualmente su tutto il territorio nazionale”, si legge nel documento.

Ecco una sintesi dei contenuti delle linee guida:

1. Indicazioni per il laboratorio di qualificazione biologica che rileva una iniziale reattività di un test di screening.

2. Con riferimento al plasma raccolto a decorrere dal 1° ottobre 2014, la data di raccolta delle unità di plasma costituenti ogni singolo invio all’industria non può essere più di 180 giorni antecedente la data di ritiro/conferimento.

3. Con riferimento al plasma raccolto a decorrere dal 1° ottobre 2014, i Servizi Trasfusionali, contestualmente all’invio del plasma alla lavorazione industriale, inviano una provetta-campione di sangue corrispondente ad ogni unità di plasma conferita all’industria.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i sistemi gestionali informatici in uso nelle Strutture trasfusionali generano, in fase di raccolta, per ogni unità di sangue intero e di emocomponenti, etichette con codice identificativo univoco conforme a quanto previsto dalla norma UNI 10529 per l’etichetta definitiva, con l’eccezione della lettera “I” (Italia), quale elemento di diversificazione dell’etichetta di prelievo da quella finale di validazione, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Confermata l’obbligatorietà della sistematica applicazione del controllo informatizzato della corrispondenza univoca fra le due etichette (barcode check).

5. Le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (Src) garantiscono la sistematica applicazione delle disposizioni contenute nella presente Linea guida ed il Centro nazionale sangue, attraverso le Strutture stesse, ne raccoglie le evidenze essenziali.

6. L’azienda convenzionata raccoglie i dati inerenti alla mancata applicazione di alcune delle indicazioni di della presente Linea Guida e fornisce alle SRC e al Centro nazionale sangue appositi report trimestrali entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, a decorrere dal mese di gennaio 2015.

7. Sono confermate le prescrizioni e raccomandazioni di cui alla Linea Guida CNS 01 Rev.1 del 22 dicembre 2008.


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