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Al via la nuova procedura per il riconoscimento delle startup sociali

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato l’avvio di un nuovo metodo per l’identificazione delle startup innovative a vocazione sociale, una particolare tipologia di impresa tecnologica capace di generare benessere per la collettività. Per fare il punto abbiamo intervistato Mattia Corbetta, componente della segreteria tecnica del Ministro

di Lorenzo Alvaro

È stato introdotto un nuovo metodo per l’identificazione delle startup innovative a vocazione sociale, mondo che fino a ieri viveva la difficoltà di essere riconosciuto come una particolare tipologia di impresa tecnologica capace di generare benessere per la collettività.. Per capire le novità abbiamo parlato con Mattia Corbetta, componente della segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico, ufficio propulsore della normativa nazionale sulle startup innovative.

 

Procediamo con ordine: che cos’è una startup innovativa a vocazione sociale?
Si tratta di una nuova impresa tecnologica che, oltre a perseguire una finalità di profitto, coltiva un interesse riconducibile all’intera collettività, come ad esempio la promozione dell’inclusione sociale, la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico, il sostegno all’accesso all’educazione e ai servizi sanitari. Passando dal piano intuitivo a quello giuridico, i criteri identificativi sono gli stessi che a fine 2012 il “Decreto Crescita 2.0” ha attribuito alle startup innovative – in breve: società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, nuove o con meno di 4 anni, meno di 5 milioni di fatturato e una forte componente di innovazione tecnologica individuabile attraverso alcuni indicatori misurabili – con un’ulteriore specificazione. L’impresa, infatti, deve operare in uno dei settori individuati dall’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 155 del 2006, la normativa sull’impresa sociale: assistenza sociale o sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente, turismo sociale ecc. Tali settori fungono da parametri di riferimento, non è richiesta la configurazione come impresa sociale.

La sfida tipica e per certi versi ancora irrisolta dell’imprenditoria sociale è quella della compatibilità tra profitto e utilità sociale. Qui aggiungiamo un terzo elemento, l’innovazione tecnologica: come questi tre fattori possono coesistere?
Siamo soliti concepire l’innovazione tecnologica come un fattore impersonale, neutro rispetto al benessere dell’individuo. Ma la realtà smentisce questo luogo comune. Se consideriamo la platea delle startup innovative osserviamo che molte di esse hanno una evidente propensione alla generazione di benessere sociale. Prendiamo l’esempio di Pedius, l’azienda su cui abbiamo sperimentato la nuova procedura. Sfruttando le tecnologie di riconoscimento e sintesi vocale, questa startup innovativa ha lanciato una applicazione mobile che permette ai non udenti di telefonare. Si tratta dunque di un’impresa che introduce un’innovazione tecnica nel campo delle telecomunicazioni e la mette al servizio della collettività per generare inclusione sociale. Un equilibrio tra questi tre elementi è possibile.

Aziende di questo tipo sono sostenibili sul piano finanziario?
Sì, ma poiché accanto a una logica di profitto perseguono un’utilità sociale possono risultare meno interessanti per gli investitori, che vi scorgono margini di profitto inferiori. Per ovviare a questo squilibrio, alle persone fisiche e giuridiche che scelgono di investire in questa particolare tipologia vengono riconosciuti benefici fiscali più elevati rispetto a quelli, già invitanti, che il Decreto Crescita 2.0 assegna a coloro che scelgono startup innovative di altro tipo. In particolare, per le prime la detrazione Irpef passa dal 19 al 25%, per le seconde la deduzione dell’imponibile Ires cresce dal 20 al 27%.

Veniamo alla nuova procedura. In che cosa consiste?
La procedura si articola in due adempimenti, uno “soft” in entrata, per assicurare massima rapidità e flessibilità nel riconoscimento dello status speciale, e uno “hard” ad una fase successiva, per garantire il rispetto del requisito e dare solidità alla procedura. Il modello di autodichiarazione di rispetto dei requisiti necessari per godere del regime di startup innovativa è stato arricchito di una nuova voce, così che l’imprenditore di impresa neocostituita non deve far altro che barrare l’apposita casella per segnalare la sua vocazione sociale (primo passaggio). In questo modo, si impegna a dimostrare tale caratteristica inviando alla camera di commercio di riferimento un “Documento di descrizione di impatto sociale” in occasione della conferma annuale di possesso dei requisiti per il mantenimento dello status di startup innovativa (secondo passaggio). Tale documento può avere lunghezza variabile ed essere compilato secondo diverse modalità. La Guida per startup innovative alla compilazione del Documento di descrizione di impatto sociale offre diversi suggerimenti utili, in particolare una griglia di indicatori cui l’imprenditore può ricorrere per dimostrare l’utilità sociale cui afferisce la sua attività, e si chiude con un esempio concreto di compilazione del Documento, ad opera di Pedius. È bene specificare che quelle contenute nella Guida sono indicazioni di massima, non vincolanti, e che l’impegno richiesto alla startup innovativa a vocazione sociale costituisce un obbligo di rendicontazione, non di performance. Quello che conta è che dalla descrizione dell’attività si possa cogliere chiaramente la vocazione sociale dell’impresa.

Etichette e procedure non rischiano di frenare il fenomeno?
Al contrario, lo possono far emergere e rafforzare. Come messo in evidenza dal sociologo Gianfranco Poggi nel suo recente saggio “La burocrazia. Natura e patologie”, la burocrazia rappresenta uno strumento imprescindibile per il funzionamento dello Stato. A dispetto degli attacchi cui crescentemente negli ultimi anni è stata sottoposta, la burocrazia non è sempre nociva, bensì può essere utile. Questo non significa negare o trascurare i difetti o le possibili derive della Pubblica Amministrazione, ma riconoscere l’importanza di uno strumento che, se impiegato correttamente, può creare valore. Nel caso specifico, la coniazione della definizione di startup innovativa a vocazione sociale è stata utile a portare alla luce un fenomeno altrimenti ignorato non solo dal nostro ordinamento giuridico ma anche dal dibattito pubblico. Una volta creata una definizione di startup innovativa a vocazione sociale, occorreva tracciare una procedura di riconoscimento. Fino a qualche mese fa, nel tentativo di codificare e rendere facilmente rilevabili i settori di utilità sociale, ci siamo affidati unicamente ad una lista di codici Ateco. Ma presto ci siamo accorti che questo metodo aveva delle falle e, in particolare, generava dei falsi negativi. Ancora una volta il caso Pedius offre un buon esempio: poiché in fase di registrazione alla Camera di commercio l’impresa aveva optato per il codice relativo al settore telecomunicazioni, era impossibile rilevare automaticamente la sua vocazione sociale. È per questo che, con la preziosa collaborazione del team di Mario Calderini del MIUR e a seguito di una consultazione con alcuni attori dell’economia sociale (Avanzi, Confcooperative Giovani, Fondazione Brodolini, Generazioni Legacoop, Impact Hub Milano, Iris Network, Make a Cube) abbiamo adottato la nuova procedura, meno automatica ma certamente più precisa e flessibile rispetto a una classificazione rigida che, per definizione, rischia di essere superata dalle evoluzioni del mercato. Questa procedura ha tre corollari importanti: favorisce le autorità preposte a verificare la sussistenza del requisito relativo all’operatività in un settore ad utilità sociale; accresce la certezza dell’investitore sul suo diritto alla maggiorazione nell’agevolazione fiscale; e, poiché le startup innovative a vocazione sociale sono incoraggiate a caricare sul proprio sito il Documento di descrizione di impatto sociale, permette un controllo diffuso e promuove un dibattito sul fenomeno.


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