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Economia & Impresa sociale 

Le associazioni di volontariato possono essere operatori economici

I giudici amministrativi rifacendosi alla normativa europea hanno respinto un ricorso contro l’assegnazione alle Misericordie D’Italia di 11 postazioni di 118 messe a gara dalla Asl di Benevento. Ecco le motivazioni

di Redazione

«Si è ormai consolidata in giurisprudenza un’esegesi delle diposizioni sopra richiamate che, in ossequio al criterio ermeneutico che impone di leggere le norme interne in coerenza con i vincolanti principi del diritto europeo (e, in particolare, con la definizione di “operatore economico” contenuta nella direttiva 2005/18), ha riconosciuto l’ascrivibilità anche delle associazioni di volontariato, quali soggetti autorizzati dall’ordinamento a prestare servizi e a svolgere, quindi, attività economiche, ancorchè senza scopi di lucro, al novero dei soggetti ai quali possono essere affidati i contratti pubblici (si veda, in generale per le associazioni di volontariato, Cons. St., sez. VI, 23 gennaio 2013, n.387 e, con particolare riferimento alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Cons. St., sez. III, 5 agosto 2011, n.4692), escludendo, quindi, il carattere tassativo dell’elenco contenuto nell’art.34 d.lgs. n.163 del 2006».

A ribadirlo è il Consiglio si Stato in una recente sentenza (vedi in allegato) con cui ha respinto il ricorso della Italy Emergenza Cooperativa Sociale contro l’assegnazione alle Misericordie D’Italia di 11 postazioni di 118 messe a gara dalla Asl di Benevento (qui la ricostruzione di tutta la vicenda)

«Ne consegue», continuano i giudici amministrativi nel testo della sentenza «che la previsione della lex specialis che imponeva, per la partecipazione alla gara (e a pena di esclusione), la dimostrazione dell’iscrizione al registro delle imprese non può reputarsi preclusiva della partecipazione alla procedura della Confederazione Nazionale, alla quale, come si è visto, non può negarsi la titolarità di una posizione soggettiva che la legittima a ricevere l’affidamento di appalti pubblici, in ragione della necessità di garantire l’effettiva applicazione del diritto europeo, che non prescrive una peculiare forma giuridica dei soggetti autorizzati ad assumere la veste di contraenti delle pubbliche amministrazioni e che riconosce la qualifica di operatori economici a tutti i soggetti abilitati ad esercitare attività economiche, anche se senza scopo di lucro»

Da qui la conclusione: «Occorre, quindi, confermare la legittimità dell’ammissione alla gara della Confederazione Nazionale, sulla (sola) base della dimostrazione della sua iscrizione al registro delle associazioni di volontariato».


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