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Politica & Istituzioni

La vendita di organi entra nel Codice penale

Pene inasprite per chi commercia, vende, acquista, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente: reclusione da tre a dodici anni. Per il personale sanitario scatta l'interdizione perpetua dalla professione. Reclusione anche per chi diffonde in qualsiasi modo annunci legati alla vendita di organi

di Sara De Carli

Il traffico di organi prelevati da persona vivente entra come reato nel codice penale. Lo ha introdotto la legge n. 236/2016, dello scorso 11 dicembre, ora in Gazzetta Ufficiale: la legge entra in vigore dal 7 gennaio.

Di fatto la legge modifica l'articolo 601 del codice penale, inserendo l'articolo 601-bis, con il seguente testo: «Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

Salvo che il fatto costituisca più grave reato «è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi».

È abrogato invece l’articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi: l'articolo prevedeva una reclusione da tre mesi ad un anno e multa da lire 100.000 a due milioni chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

Foto Jesse Orrico, Unsplash


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