Welfare & Lavoro

Occupare il parcheggio di un disabile è reato? Sì, ma solo in un caso

Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi una sentenza della Cassazione che ha condannato un sessantenne palermitano per aver occupato il parcheggio di una donna disabile, ritenendolo colpevole di «violenza privata». Ecco le motivazioni della sentenza, che chiarisce quando compiere questo gesto riprovevole è passibile solo di multa, e quando si rischia altro

di Gabriella Meroni

«Se vuoi il mio posto, prenditi anche la mia disabilità»: era questo lo slogan di una campagna che, anni fa, puntava a sensibilizzare le persone sulla necessità di rispettare i parcheggi risevati ai disabili. Molto tempo dopo, quella raccomandazione è “rafforzata” da una sentenza della Corte di Cassazione che ha recentemente stabilito che occupare indebitamente il posto di una persona titolare di contrassegno disabili è reato, anche se a precise condizioni. A stabilirlo è stata la Quinta sezione penale, che con la sentenza n. 17794/2017 ha riconosciuto il reato penale di violenza privata nei confronti di un sessantenne palermitano che aveva occupato, per ben 16 ore, il posto auto riservato nominalmente a una signora disabile.

Una vicenda giudiziaria lunga otto anni che si è chiusa solo in questi giorni con l’ultimo grado di giudizio, come riporta il sito disabili.com. Tutto inizia nel 2009 quando la donna, titolare di un parcheggio riservato alla sosta disabili con indicazione della sua targa e regolari segnalazioni e cartello che indicava appunto il divieto, trova il posto occupato da un’altra auto. La signora avvisa subito la polizia municipale, ma deve attendere parecchio in quanto «tutti gli agenti erano impegnati in una riunione con il comandante». La vicenda si conclude solo alle 2.30 di notte, con la rimozione dell’auto da parte del carroattrezzi. Ovviamente la donna querela il proprietario dell’auto, un 63 enne che a sua difesa sostiene di non essere stato lui a parcheggiare lì, ma il figlio. Il tribunale di Palermo però lo condanna a quattro mesi per violenza privata, la sentenza poi confermata in appello. L’uomo fa ricorso, ma la Cassazione, lo rigetta, ritenendolo colpevole del reato ex art. 610 c.p., con la condanna per violenza privata più al risarcimento danni di 5mila euro per la parte offesa e il pagamento delle spese processuali.

Ora, come rileva anche la sentenza, se si fosse trattato di uno spazio genericamente dedicato alla sosta disabili, non saremmo in presenza di reato penale, poiché questa condotta avrebbe solo visto la violazione dell'art, 158 comma 2 del Codice della Strada (passibile di sola multa). In questo caso, invece, si tratta di uno spazio sosta espressamente riservato ad un cittadino, pertanto nei suoi confronti si ravvisa un chiaro impedimento a godere di un suo diritto; di qui il reato penale.


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