Welfare & Lavoro

L’abolizione del ticket di licenziamento. Quando è previsto e quando no

L’articolo 1 comma 164 della Legge di stabilità 2017 introduce l’esenzione, in alcuni casi, del contributo dovuto dal datore se licenzia un dipendente assunto a tempo indeterminato. L’analisi dell’esperto di diritto del Lavoro di Vita, Giulio D'Imperio

di Giulio D'Imperio

I casi di abolizione definitivo del ticket di licenziamento

Non è più dovuto il contributo dovuto dal datore se licenzia un dipendente assunto a tempo indeterminato in due casi:

  • quando l’interruzione del rapporto di lavoro è causato da un cambio di appalto con relativa riassunzione dei dipendenti da parte dell’azienda subentrante;
  • nei casi di fine lavori nel settore edile.

Invece il contributo è dovuto dal datore di lavoro per i lavoratori che non vengono riassunti dall’azienda subentrante in caso di cambio di appalto.

Tale provvedimento di notevole interesse per numerose realtà del terzo settore, è stato reso possibile, in via definitiva, dall’articolo 1 comma 164 della L. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017).

L’obbligo da parte delle aziende subentranti in un appalto di assumere i dipendenti dell’azienda che l’appalto l’ha perso è sancito, molte volte, dalle “clausole sociali” riportante in alcuni contratti collettivi, come ad esempio quello delle Cooperative Sociali. È importante precisare che tali dipendenti non devono svolgere presso l’azienda subentrate un periodo di prova, in quanto si verifica una acquisizione di personale così come ribadito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la risposta all’interpello n. n.22 del 1° agosto 2012.

Un caso a parte è quello dei lavoratori somministrati utilizzati dall’azienda che perde l’appalto durante tale periodo. o punto su cui soffermarsi è il caso di coloro che durante la durata dell’appalto hanno usufruito di lavoratori somministrati. Non essendo questa tipologia di lavoratori dipendenti dell’azienda, ma dell’agenzia di somministrazione, non hanno diritto a continuare il proprio rapporto lavorativo con l’azienda subentrante.

Interessante è chiarire quanto invece il datore di lavoro che perde l’appalto deve pagare come contributo per i dipendenti non riassunti dall’azienda subentrante.

L’importo dovuto quando i lavoratori non vengono riassunti dall’azienda subentrante

Il ticket per il licenziamento deve essere comunque pagato per tutti i dipendenti che alla fine non vengono assunti dall’impresa subentrante a quella che ha perso l’appalto, in una unica soluzione con il modello F24 entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si è verificato il licenziamento.

L’importo dovuto per l’anno 2017 è lo stesso del 2016 ed è pari ad €489,95 per ogni anno di lavoro svolto fino ad un importo massimo di €1.469,85 per rapporti di lavoro la cui durata risulti essere pario superiore a 36 mesi, così come stabilito dalla Circolare Inps n.36 del 21 febbraio 2017; mentre la quota mensile dovuta è pari ad € 40,83 (€489,95:12). Tale contributo va calcolato considerando il 41% della indennità NASpI che per anche l’anno 2016 è stata rivalutata ad €1.195,00. Il calcolo dell’importo del contributo da versare deve essere effettuato considerando i mesi di anzianità aziendale, calcolando le frazioni di mesi superiore a 15 giorni. Nel caso in cui trattasi di un rapporto di lavoro iniziato a tempo determinato e successivamente trasformato in un rapporto a tempo indeterminato il calcolo del ticket di licenziamento dovrà essere effettuato partendo dal primo giorno in cui è stata effettuata la assunzione a tempo determinato e non da quando il contratto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato. Inoltre è opportuno evidenziare che il datore di lavoro pagherà lo stesso importo sia che trattasi di un dipendente licenziato e che lavorava con un contratto a tempo pieno, sia che trattasi di un dipendente che lavorava con un contratto a tempo parziale. Altro particolare da non trascurare è che il datore di lavoro dovrà pagare lo stesso importo come ticket di licenziamento sia per un lavoratore che è stato impiegato per tre anni sia per colui che viene licenziato dopo dieci anni.

Comunque si fornisce un prospetto che potrebbe tornare utile a tutte le realtà del terzo settore per verificare, nel caso di interruzione di un rapporto di lavoro quando occorre pagare il contributo

Casistiche di interruzioni del rapporto di lavoro e relativo pagamento tichet di licenziamento


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