Ddl immigrazione

Blocco navale: il governo italiano naviga in direzione opposta al diritto internazionale (e all’umanità)

Il disegno di legge introduce il blocco navale per "gravi minacce" all'ordine pubblico e inasprisce le multe per le ong che fanno ricerca e soccorso in mare, fino al sequestro della nave. Fulvio Vassallo Paleologo, avvocato esperto di diritti umani e diritto d’asilo: «Se ci troviamo davanti a un’operazione di soccorso l’ingresso in acque territoriali non può essere negato. Temo ulteriori peggioramenti della misura in sede di approvazione in legge»

di Anna Spena

Poteva andare peggio di così? Sì, poteva. Il Consiglio dei ministri ha approvato, mercoledì 11 febbraio, un disegno di legge “Disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024 e ulteriori disposizioni in materia di immigrazione“. Da un lato l’applicazione del nuovo Patto Ue sulla Migrazione e l’Asilo, dall’altro l’ennesima stretta nazionale su sicurezza e rimpatri. Il disegno di legge approderà in Parlamento: «E io temo», spiega Fulvio Vassallo Paleologo, avvocato esperto di diritti umani e diritto d’asilo, «ulteriori peggioramenti della misura in sede di approvazione in legge». Perché «ci saranno aspetti che riguarderanno la convalida del trattenimento amministrativo», aggiunge. «E attaccando il potere di convalida dei magistrati, nascerà un dibattito che potrà essere sfruttato in vista del referendum sulla giustizia».

Tra i punti chiave della misura il cosiddetto “blocco navale”, per impedire l’ingresso di navi in acque italiane. Il testo del disegno di legge riporta queste motivazioni: “Nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, l’attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno”. «Partiamo dall’articolo 19 della Convenzione Onu sul diritto del mare, ratificata anche dall’Italia, e dalla Convenzione Sar», spiega Paleologo. «Troviamo i casi indicati tassativamente in cui uno Stato, nel nostro caso l’Italia, può impedire a una nave di entrare in acque territoriali se rappresenta un “passaggio non inoffensivo”. Un divieto di ingresso in acque territoriali deve quindi essere motivato da ragioni gravi, che non sono quelle previste dal disegno di legge. Tanto più che se ci troviamo davanti a un’operazione di soccorso l’ingresso non può essere negato».

Ma quali sono le “minacce gravi” elencate nel ddl? La minaccia più esplicitamente citata riguarda la sicurezza nazionale e il contrasto al terrorismo. Il governo intende il rischio che tra i flussi migratori possano nascondersi individui legati a reti terroristiche o organizzazioni criminali transnazionali; in pratica l’ingresso può essere vietato se ci sono sospetti fondati (anche basati su informative dei servizi di sicurezza) che il transito della nave possa compromettere la stabilità o la sicurezza dello Stato. Ancora, il ddl introduce un concetto più politico: la minaccia grave viene identificata nell’afflusso massiccio che può destabilizzare la tenuta dei sistemi di accoglienza e l’ordine pubblico. Il governo considera “minaccia grave” anche la presenza a bordo di soggetti che potrebbero alterare l’ordine pubblico una volta sbarcati. Il potere di definire se una situazione rientri in queste categorie spetta, stando al ddl, al ministro dell’Interno, di concerto con il ministro della Difesa e quello delle Infrastrutture. 

Ma il rischio terrorismo è già contemplato dalla Convenzione, il resto sarebbe illegittimo secondo la norma Onu. «Le ragioni del blocco navale», continua Paleologo, «non sono compatibili con il diritto internazionale. Non esiste alcun potere di imporre al comandante di una nave di sbarcare i naufraghi in un Paese terzo. Sebbene possa esserci un coordinamento, ad esempio tra Italia e Malta, questo riguarda l’indicazione del porto di sbarco, non l’imposizione. Una cosa è indicare un porto sicuro di sbarco; un’altra è imporre forzatamente il trasferimento delle persone soccorse verso un altro Paese».

Intanto le ong che fanno ricerca e soccorso nel Mediterraneo vedono un inasprimento delle sanzioni che puntano a limitare drasticamente la loro capacità operativa. In caso di violazione delle direttive (come l’ingresso in acque interdette o il mancato rispetto delle istruzioni della Guardia Costiera), scatta il fermo immediato dell’imbarcazione per 60 giorni. In caso di reiterazione della violazione, il ddl prevede il sequestro della nave, rendendola inutilizzabile per lunghi periodi e bloccando di fatto le missioni di soccorso dell’organizzazione. Le sanzioni pecuniarie per il comandante e l’armatore possono variare tra i 20mila e i 50mila euro per ogni singola operazione condotta in violazione delle norme. Il disegno di legge rafforza anche le responsabilità individuali: viene facilitata l’incriminazione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina se si ritiene che il soccorso non fosse una risposta a un pericolo immediato (distress) ma un’azione coordinata con i trafficanti.

«La strategia del Governo per estromettere le ong del soccorso in mare dal Mediterraneo si arricchisce di un nuovo capitolo», denunciano Alarm Phone, Emergency, Medici Senza Frontiere, Mediterranea Saving Humans, Open Arms, ResQ People Saving People, Sea-Watch, SOS Humanity, SOS Mediterranee. «Dopo le limitazioni operative, i rientri obbligatori dopo un solo salvataggio, l’assegnazione sistematica di porti lontani e le sanzioni contro chi presta assistenza, arriva l’interdizione fino a sei mesi dall’ingresso nelle acque territoriali. Una misura che viola il diritto internazionale e le convenzioni sul soccorso, mettendo in discussione l’obbligo inderogabile di salvare vite umane. Il blocco navale è previsto per casi definiti in modo vago e quindi soggetti ad ampia discrezionalità: se applicato, produrrà meno tutele, più sofferenze per i naufraghi e meno navi pronte a intervenire in mare. Troviamo inaccettabile che il Governo consideri una minaccia alla sicurezza nazionale le persone che rischiano di annegare nel Mediterraneo e le persone che tentano di salvarle. Queste norme non rendono lo Stato più sicuro. A mettere in pericolo lo Stato di diritto è invece il Governo che sceglie di sospendere la legalità nelle città e in mare, di limitare il diritto d’asilo, di criminalizzare chi manifesta o chi salva vite. La stessa Europa, con la lista dei Paesi cosiddetti sicuri e con le novità introdotte dal Patto migrazione e asilo che entrerà in vigore a giugno, cambia natura: non più luogo di pace e di diritti, ma “continente fortezza”, che punta su esternalizzazione delle frontiere e forti restrizioni a tutele e diritti dei migranti, compreso quello all’asilo per le persone in movimento. Le ong continueranno a operare nel rispetto del diritto internazionale per prestare soccorso e salvare vite umane, senza girarsi dall’altra parte. La stessa ambizione che dovrebbero avere anche l’Europa e gli Stati membri, senza eccezioni».

«L’intervento legislativo non esclude un futuro vaglio di legittimità costituzionale, specialmente alla luce della sentenza 96/2025 della Corte Costituzionale e della normativa europea sul trattenimento amministrativo. Il timore è che il legislatore abbia mantenuto poteri indefiniti e discrezionali in capo alle forze di polizia, che si dovranno definire sulla base di un ulteriore decreto del Ministro dell’interno, senza definire interamente per legge le modalità del trattenimento, ad esempio in materia di strutture, come invece richiesto dalla Consulta». A fronte della nuova normativa rimane comunque possibile «denunciare i casi di maltrattamento e tutte le ipotesi nelle quali vi sia una lesione dei diritti fondamentali delle persone trattenute. Anche con la possibilità di ricorrere, in questi ultimi casi, ai provvedimenti d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile». La reale efficacia di questi rimedi si lega «alla possibilità effettiva che le persone trattenute nei cpr possano comunicare con l’esterno e avvalersi di una difesa legale reale. Il disegno di legge sembra voler svuotare di contenuto i diritti di difesa garantiti dall’articolo 24 della Costituzione».

 (AP Photo/Petros Karadjias)/LaPresse

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