Leggi e norme

Caregiver familiare: il testo del ddl è arrivato in Parlamento

È stato pubblicato il testo del ddl presentato dal Governo per il riconoscimento e la tutela del caregiver familiare (anche se nel titolo il termine inglese non c'è). Il testo conferma le anticipazioni che erano state fatte dalla ministra Alessandra Locatelli al termine del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio scorso

di Sara De Carli

Manifestazione dei Caregiver Familiari Uniti CFU

Adesso si parte per davvero. Il disegno di legge sul caregiver familiare ha un numero e un testo pubblico. Il ddl approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio scorso, nel primo Consiglio dei Ministri utile dopo l’approvazione della Legge di Bilancio per il 2026, come effettivamente era stato promesso dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli è ora arrivato alla Camera. Ha il numero AC 2789, sono 15 articoli, ha per titolo “Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari” e compresa la relazione introduttiva, quella tecnica e l’analisi tecnico-normativa arriviamo a un documento di 52 pagine.

Non ci sono novità rispetto alle anticipazioni che erano emerse e che la ministra aveva presentato al termine del Consiglio dei Ministri che – più di un mese fa – aveva approvato il ddl. La norma individua il caregiver familiare attraverso due criteri fondamentali: il rapporto di coniugio/parentela/ affinità con la persona assistita e le esigenze specifiche della persona che riceve assistenza. La relazione introduttiva specifica che l’attività di cura va intesa in senso atecnico e non implica prestazioni di natura sanitaria.

Il comma 5 dell’articolo 2 individua nella categoria generale dei caregiver quattro profili, differenziati in ragione della convivenza e del carico assistenziale: il tipo di profilo determinerà l’accesso ai benefìci. In particolare i benefìci economici sono riservati al profilo più impegnativo dal punto di vista del carico assistenziale, cioè al «caregiver familiare prevalente».

Per i caregiver conviventi sono previsti due profili: l’uno con un carico assistenziale da 91 ore o più a settimana, definito «prevalente», e l’altro con un carico tra le 30 ore e le 90 ore a settimana. Per i caregiver non conviventi è previsto un profilo con carico assistenziale da almeno 30 ore a settimana. Infine, è previsto un profilo più “leggero”, di caregiver con un carico assistenziale tra le 10 e le 29 ore settimanali, a prescindere dalla convivenza.

Come previsto dall’approccio che deriva dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, nell’indicazione del caregiver verrà messo in rilievo il diritto all’autodeterminazione delle persone con disabilità stesse.

C’è la definizione dei diritti di partecipazione del caregiver (art. 5), progetto di vita e Pai sono indicati come i luoghi in cui vengono definiti il carico assistenziale del/dei caregiver e i supporti di cui può disporre, c’è il riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver familiare (art. 7), sia per studenti universitari o di scuola secondaria di secondo grado (di fatto però solo per maggiorenni) sia per la qualifica di Oss.

L’articolo 8 dettaglia le misure per la conciliazione tra attività lavorativa e di cura del caregiver. I sostegni non economici sono elencati all’articolo 12: il caregiver potrà essere sostituito entro le 24 ore dal sorgere di un’emergenza; beneficiare di misure di sostegno psicologico; richiedere visite, anche specialistiche, a domicilio; richiedere televisite e teleconsulti; programmare per tempo con le strutture sanitarie e sociosanitarie gli interventi di cura e di assistenza a tutela della propria salute; accedere, a parità di condizione sanitaria, a interventi sanitari e sociosanitari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa.

Confermati anche i requisiti di cui si è parlato nelle scorse settimane per avere il beneficio economico: il caregiver convivente che non svolga attività lavorativa (o la svolga entro il limite massimo di 3mila euro lordi annui), con un Isee non superiore a 15mila euro, che presta almeno 91 ore alla settimana di assistenza al proprio caro, potrà avere «un contributo mensile, erogato con cadenza trimestrale posticipata, che non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo ai fini delle componenti reddituale e patrimoniale dell’Isee».

L’importo del contributo – questo passaggio dell’articolo 13 comma 3 forse è l’unica sorpresa, che si comprende con chiarezza solo con il testo in mano – «è determinato trimestralmente con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite delle risorse di cui al comma 5 e nel limite pro capite massimo trimestrale di 1.200 euro. Al fine di consentire la determinazione dell’importo trimestrale di cui al primo periodo, l’Inps comunica al citato Dipartimento, entro i primi dieci giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, il numero degli aventi diritto». In sostanza il contributo sarà al massimo di 1.200 euro al mese e fino al raggiungimento della capienza massima delle risorse disponibili: ma in realtà la cifra esatta che arriverà a ciascun caregiver non sarà fissa ma potrebbe variare di trimestre in trimestre a seconda del numero di domande che arriveranno all’Inps. Poche domande, più risorse: molte domande, meno risorse.

Le risorse complessivamente stanziate sono pari a 248,05 milioni di euro per l’anno 2027, a 251,37 milioni di euro per l’anno 2028, 251,17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 250,97 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035, che costituiscono limite di spesa. La ministra Locatelli ha sempre parlato di 257 milioni di euro: 6,4 milioni di euro annui sono stanziati (art. 4 comma 8) per permettere l’assunzione di 110 persone in più presso l’Inps, per garantire il funzionamento del sistema.

In apertura, la recente manifestazione di alcuni caregiver in piazza: foto di Mauro Scrobogna / LaPresse

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